AS 2010 4963
Legge federale sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
Legge federale sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 20081, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale2
Art. 64 cpv. 1bis, frase introduttiva 1bis Il giudice ordina l’internamento a vita se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d’ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:
Art. 101 cpv. 1 e 3
1 Sono imprescrittibili:
a. il genocidio (art. 264); b. i crimini contro l’umanità (art. 264a cpv. 1 e 2); c. i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1–3, 264d cpv. 1 e 2, 264e d. i crimini che, come mezzi d’estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di molte persone, segnatamente con l’impiego di mezzi di distru- zione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d’ostaggio.
2007-2865 4963
Modifica di leggi federali in vista dell’attuazione dello Statuto di Roma RU 2010
3 I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983
l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 giugno
2010 della presente legge l’azione penale o la pena non era ancora
caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.
1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l’istigazione avviene all’estero.
1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: a. Omicidio intenzionale (art. 111); b. Assassinio (art. 112); c. Lesioni gravi (art. 122); d. Rapina (art. 140); e. Sequestro di persona e rapimento (art. 183); f. Presa d’ostaggio (art. 185); g. Incendio intenzionale (art. 221); h. Genocidio (art. 264); i. Crimini contro l’umanità (art. 264a); j. Crimini di guerra (art. 264c–264h).
Titolo prima dell’art. 264 Titolo dodicesimobis: Genocidio e crimini contro l’umanità
Art. 264 Genocidio Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale: a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale; b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provo- care la distruzione totale o parziale del gruppo;
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c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo; d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non infe- riore a dieci anni.
Crimini contro 1 Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro l’umanità popolazioni civili: a. Omicidio a. uccide intenzionalmente una persona; intenzionale b. Sterminio b. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popola- zione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condi- zioni di vita dirette a provocarne la distruzione; c. Riduzione in c. si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su schiavitù questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato; d. Sequestro di d. priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave persona alle regole fondamentali del diritto internazionale; e. Sparizione e. nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo forzata di persone di tempo alla protezione della legge:
1. priva la persona della libertà su mandato o con l’appro-
vazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale per-
sona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in viola- zione di un obbligo legale; f. Tortura f. infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica; g. Lesione g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è dell’autodetermi- nazione sessuale stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popo- lazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gra- vità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
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h. Deportazione h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legitti- o trasferimento forzato mamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo; i. Persecuzione e i. lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di per- apartheid sone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stes- si, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in rela- zione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodice- simoter o ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale; j. Altri atti j. commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indi- inumani cati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso
nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capo-
verso 1 lettere c–j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Titolo prima dell’art. 264b
Titolo dodicesimoter: Crimini di guerra
1. Campo Gli articoli 264d–264j si applicano nel contesto di conflitti armati
d’applicazione internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.
2. Gravi violazioni 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in delle Convenzioni di Ginevra modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19493, commet- tendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:
3 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.
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a. omicidio intenzionale; b. presa d’ostaggio; c. inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, tratta- mento inumano o esperimenti biologici; d. distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da neces- sità militari e compiute su larga scala; e. costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica; f. deportazione, trasferimento o detenzione illegali; g. privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell’inflizione o dell’esecuzione di una pena severa, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2 Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto
armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.
3 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso
nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
4 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capo-
verso 1 lettere c–g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
3. Altri crimini 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro: di guerra a. Attacchi contro a. la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non persone e beni di partecipano direttamente alle ostilità; carattere civile b. persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 19454, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario; c. beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure con- tro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo mili- tare;
4 RS 0.120
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d. unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti; e. beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o vei- coli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all’arte, all’educazione, alla scienza o a scopi umani- tari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il
giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena deten-
tiva inferiore a un anno.
b. Trattamento 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: medico ingiustifi- cato, lesione a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente dell’autodetermi- nazione sessuale in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta e della dignità dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento umana medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti; b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata; c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso
nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena deten-
tiva inferiore a un anno.
c. Reclutamento 1 Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni e impiego di bambini-soldato nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
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2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso
nei confronti di molti fanciulli o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena deten-
tiva inferiore a un anno.
d. Metodi di 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: guerra vietati a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stes- si avranno come conseguenza l’uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti; b. utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazio- nale umanitario per influire sulle operazioni militari; c. come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano impe- rativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva per- sone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l’invio di soccorsi; d. uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento; e. mutila il cadavere di un combattente nemico; f. come comandante militare, impartisce l’ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine; g. fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell’uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario; h. come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso
nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena deten-
tiva inferiore a un anno.
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e. Impiego di 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: armi vietate a. utilizza veleno o armi velenose; b. utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti; c. utilizza proiettili che all’interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono; d. utilizza armi il cui effetto principale è ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X; e. utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena
detentiva a vita.
4. Rottura di È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- un armistizio o della pace. Reati niaria chiunque: contro un parla- mentario. Ritardo a. continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della nel rimpatrio conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro di prigionieri di guerra modo le condizioni dell’armistizio; b. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l’accompagna; c. ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.
5. Altre viola- È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- zioni del diritto internazionale niaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso umanitario da quanto previsto dagli articoli 264c–264i, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata puni- bile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
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Titolo prima dell’art. 264k
Titolo dodicesimoquater: Disposizioni comuni ai titoli dodicesimobis e dodicesimoter
Punibilità dei 1 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si superiori accinge a commettere un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, e che non adotta misure adeguate per impedirne l’esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all’autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso
un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria.
Commissione È punibile il subalterno che su ordine di un superiore o eseguendo un di un reato in esecuzione di altro ordine di carattere vincolante commette un reato previsto dal un ordine titolo dodicesimobis o dodicesimoter, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell’atto.
Reati commessi 1 È punibile anche colui che ha commesso all’estero un reato previsto all’estero dai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dall’articolo 264k, se si trova in Svizzera e non è estradato a un altro Stato o consegnato a un tribu- nale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.
2 Se l’autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è
stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescin- dere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se: a. un’autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l’autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; o b. l’autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile.
3 L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile, a meno che l’assoluzione,
il condono o la prescrizione della pena all’estero siano avvenuti con lo scopo di sottrarre ingiustamente l’autore a ogni sanzione.
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Esclusione Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimobis e dodice- dell’immunità relativa simoter e dall’articolo 264k non è subordinato a nessuna delle autoriz- zazioni di cui agli articoli seguenti: a. articolo 7 capoverso 2 lettera b del Codice di procedura pe- b. articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19586 sulla responsa- bilità; c. articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 20027 sull’Assemblea federale; d. articolo 61a della legge federale del 21 marzo 19978 sull’orga- nizzazione del Governo e dell’Amministrazione; e. articolo 11 della legge federale del 17 giugno 20059 sul Tribu- nale federale; f. articolo 12 della legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale; g. articolo 16 della legge del 20 marzo 200911 sul Tribunale federale dei brevetti; h. articolo 50 della legge del 19 marzo 201012 sull’organizza- zione delle autorità penali.
2. Codice penale militare del 13 giugno 192713
Art. 3 cpv. 1 n. 9
1 Sono sottoposti al diritto penale militare:
9. le persone di condizione civile e i militari stranieri che com-
mettono all’estero contro un militare svizzero un reato previ- sto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sestobis (art. 110–114) della parte seconda o dall’articolo 114a.
5 RS 312.0; RU 2010 1881 6 RS 170.32 7 RS 171.10 8 RS 172.010 9 RS 173.110 10 RS 173.32 11 RS 173.41 12 RS 173.71; RU 2010 3267 13 RS 321.0
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Art. 5 cpv. 1 n. 1 e 5 nonché cpv. 2
1 In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre
alle persone contemplate negli articoli 3 e 4:
1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno
dei reati seguenti: a. tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91, b. spionaggio contro uno Stato estero (art. 93), c. incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inonda- zione o scoscendimento, in quanto il colpevole commet- tendo detti reati distrugga cose che servono all’esercito
165 n. 1 cpv. 3 e n. 2),
d. genocidio o crimini contro l’umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139);
5. militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini
contro l’umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139).
2 Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si
applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a).
Art. 7 Partecipazione 1 Se a un reato puramente militare (art. 61–85) o a un reato contro la di civili difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice.
2 Se a un reato comune (art. 115–179), a un genocidio, a un crimine
contro l’umanità (art. 108, 109 e 114a) o a un crimine di guerra (art. 110–114a e 139) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste rimangono sog- gette al diritto penale ordinario. È fatto salvo l’articolo 221a.
1bis Le persone di cui all’articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all’estero un reato previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall’articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate a un altro Stato né consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.
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1ter Se l’autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescinde- re dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se: a. un’autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l’autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; b. l’autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile; o c. non è possibile assumere i mezzi di prova necessari. 1quater Le persone che hanno commesso all’estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall’articolo 114a sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate alla Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate a un altro Stato né essere consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.
Art. 20, titolo marginale e cpv. 2 Punibilità del 2 È pure punibile il subalterno che commette un reato su ordine di un superiore e commissione superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante, se al di un reato in momento del reato era consapevole della punibilità dell’atto. Il giudice esecuzione di un ordine può attenuare la pena.
Art. 59 cpv. 1 e 3
1 Sono imprescrittibili:
a. il genocidio (art. 108); b. i crimini contro l’umanità (art. 109 cpv. 1 e 2); c. i crimini di guerra (art. 111 cpv. 1–3, 112 cpv. 1 e 2, 112a d. i crimini che, come mezzi d’estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di molte persone, segnatamente con l’impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d’ostaggio.
3 I capoversi 1 lettere a, c e d nonché 2 si applicano se il 1° gennaio
1983 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione
secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 giugno
2010 della presente legge l’azione penale o la pena non era ancora
caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.
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Titolo prima dell’art. 108
Capo sesto: Genocidio e crimini contro l’umanità
Art. 108 Genocidio Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale: a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale; b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provo- care la distruzione totale o parziale del gruppo; c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo; d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni.
Art. 109 Crimini contro 1 Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro l’umanità popolazioni civili: a. Omicidio a. uccide intenzionalmente una persona; intenzionale b. Sterminio b. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popola- zione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condi- zioni di vita atte a provocarne la distruzione; c. Riduzione in c. si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su schiavitù questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato; d. Sequestro di d. priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave persona alle regole fondamentali del diritto internazionale; e. Sparizione e. nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo forzata di persone di tempo alla protezione della legge:
1. priva una persona della libertà su mandato o con
l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione poli- tica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
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2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona
o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale; f. Tortura f. infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo gran- di sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica; g. Lesione g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è dell’autodetermi- nazione sessuale stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popo- lazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gra- vità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata; h. Deportazione o h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legitti- trasferimento forzato mamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo; i. Persecuzione e i. lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di per- apartheid sone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal capo sesto o sestobis o ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale; j. Altri atti j. commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai inumani crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una per- sona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso
nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capo-
verso 1 lettere c–j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Titolo prima dell’art. 110 Capo sestobis: Crimini di guerra
Art. 110 1. Campo Gli articoli 112–114 si applicano nel contesto di conflitti armati inter- d’applicazione nazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.
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Art. 111 2. Gravi 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in violazioni delle Convenzioni modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194914, commet- di Ginevra tendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni: a. omicidio intenzionale; b. presa d’ostaggio; c. inflizione di grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, tratta- mento inumano o esperimenti biologici; d. distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da neces- sità militari e compiute su larga scala; e. costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica; f. deportazione, trasferimento o detenzione illegali; g. privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell’inflizione o dell’esecuzione di una pena severa, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2 Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto
armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.
3 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso
nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
4 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capo-
verso 1 lettere c–g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
14 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.
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Art. 112 3. Altri crimini 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro: di guerra a. Attacchi contro a. la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non persone e beni di partecipano direttamente alle ostilità; carattere civile
b. persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 194515, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario; c. beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure con- tro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo mili- tare; d. unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti; e. beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o vei- coli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all’arte, all’educazione, alla scienza o a scopi umani- tari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il
giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena deten-
tiva inferiore a un anno.
b. Trattamento 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: medico ingiustifi- cato, lesione a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente dell’autodetermi- nazione sessuale e in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta della dignità dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento umana medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
15 RS 0.120
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b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi oppure la sottopone a sterilizzazione forzata; c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso
nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena deten-
tiva inferiore a un anno.
c. Reclutamento 1 Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni e impiego di bambini-soldato nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso
nei confronti di molti fanciulli o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena deten-
tiva inferiore a un anno.
d. Metodi di 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: guerra vietati a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stes- si avranno come conseguenza l’uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti; b. utilizza come scudo una persona protetta dal diritto interna- zionale umanitario per influire sulle operazioni militari; c. come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperati- vamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedi- sce l’invio di soccorsi;
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d. uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento; e. mutila il cadavere di un combattente nemico; f. come comandante militare, impartisce l’ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine; g. fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell’uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario; h. come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso
nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena deten-
tiva inferiore a un anno.
e. Impiego 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: di armi vietate a. utilizza veleno o armi velenose; b. utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti; c. utilizza proiettili che all’interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono; d. utilizza armi il cui effetto principale è quello di ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X; e. utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena
detentiva a vita.
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Art. 113 4. Rottura di un È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- armistizio o della pace. Reati niaria chiunque: contro un parla- mentario. Ritardo a. continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della nel rimpatrio di conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro prigionieri di guerra modo le condizioni dell’armistizio; b. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l’accompagna; c. ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.
Art. 114
5. Altre viola- 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
zioni del diritto internazionale pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo umanitario diverso da quanto previsto dagli articoli 111–113, viola una disposi- zione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichia- rata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una con- venzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Titolo prima dell’art. 114a Capo sestoter: Disposizioni comuni ai capi sesto e sestobis
Punibilità dei 1 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si superiori accinge a commettere un reato previsto dal capo sesto o sestobis, e che non adotta misure adeguate per impedirne l’esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all’autore. Se il superiore ha agito per negli- genza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso
un reato previsto dal capo sesto o sestobis e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Esclusione Il perseguimento dei reati previsti dai capi sesto e sestobis e dall’arti- dell’immunità relativa colo 114a non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:
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a. articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 195816 sulla respon- sabilità; b. articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 200217 sull’Assemblea federale; c. articolo 61a della legge federale del 21 marzo 199718 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; d. articolo 11 della legge federale del 17 giugno 200519 sul Tri- bunale federale; e. articolo 12 della legge del 17 giugno 200520 sul Tribunale amministrativo federale; f. articolo 16 della legge del 20 marzo 200921 sul Tribunale federale dei brevetti; g. articolo 50 della legge del 19 marzo 201022 sull’organizza- zione delle autorità penali.
Art. 139 Saccheggio 1 Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette sac- cheggio, si appropria in altro indebito modo di beni altrui o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con una pena deten- tiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere.
2 Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha
minacciato un pericolo imminente alla vita o alla salute o l’ha resa in altro modo incapace a opporre resistenza, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
Art. 140 Abrogato
1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 108), da commettere in tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l’istigazione avviene all’estero.
16 RS 170.32 17 RS 171.10 18 RS 172.010 19 RS 173.110 20 RS 173.32 21 RS 173.41 22 RS 173.71; RU 2010 3267
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1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: a. Genocidio (art. 108); b. Crimini contro l’umanità (art. 109); c. Crimini di guerra (art. 111–112d); d. Omicidio intenzionale (art. 115); e. Assassinio (art. 116); f. Lesioni gravi (art. 121); g. Rapina (art. 132); h. Sequestro di persona e rapimento (art. 151a); i. Presa d’ostaggio (art. 151c); j. Incendio intenzionale (art. 160).
Art. 220 Giurisdizione in 1 Se ad un reato puramente militare (art. 61–85), ad un reato contro la caso di partecipa- zione di civili difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, parteci- pato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.
2 Se ad un reato comune (art. 115–179) hanno, insieme a persone
sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.
3 Nei casi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può deferire al
tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile applica a queste persone il diritto penale militare.
Giurisdizione in 1 Se a un genocidio, a un crimine contro l’umanità (capo sesto della caso di genocidio, crimini contro parte seconda e art. 114a) o a un crimine di guerra (capo sestobis della l’umanità e parte seconda e art. 114a) hanno partecipato più persone, sottoposte in crimini di guerra parte alla giurisdizione ordinaria e in parte a quella militare, il Consi- glio federale può, su richiesta dell’uditore in capo o del procuratore generale della Confederazione, sottoporre tutte le persone alla giuri- sdizione ordinaria o a quella militare. In questo caso ogni persona è soggetta alla stessa giurisdizione.
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2 Il capoverso 1 è applicabile anche se è già pendente un processo
penale ordinario o militare e i fatti in questione sono correlati.
3 Se una persona è accusata di più reati spettanti gli uni alla giurisdi-
zione militare e gli altri a quella ordinaria, e se uno dei reati è il geno- cidio o un crimine contro l’umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o un crimine di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 114a), il giudizio va esclusivamente deferito: a. al tribunale militare, se l’accusato è sottoposto alla giurisdi- zione militare; b. al tribunale ordinario, se l’accusato non è sottoposto alla giuri- sdizione militare.
3. Codice di procedura penale23
Art. 23 cpv. 1 lett. g
1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP24:
g. i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all’articolo
4. Legge federale del 20 marzo 198125 sull’assistenza internazionale
in materia penale
Art. 3 cpv. 2
2 L’eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
a. in caso di genocidio; b. in caso di crimini contro l’umanità; c. in caso di crimini di guerra; o d. se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l’autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l’integrità fisica di persone, segnatamente con il dirotta- mento di un aeromobile, l’impiego di mezzi di distruzione di massa, lo sca- tenamento di una catastrofe o una presa d’ostaggio.
23 RS 312.0; RU 2010 1881 24 RS 311.0 25 RS 351.1
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Art. 35 cpv. 2
2 La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto:
a. delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste; b. del campo d’applicazione personale e temporale del Codice penale26 e del Codice penale militare del 13 giugno 192727 riguardo alle disposizioni pe- nali concernenti il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra.
5. Procedura penale militare del 23 marzo 197928
Art. 70 cpv. 2 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti del Codice penale militare del 13 giugno 192729: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115, 116, 121, 130–132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151c, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164–169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172 e 177.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 18 giugno 2010 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010 La presidente: Pascale Bruderer Wyss La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
26 RS 311.0 27 RS 321.0 28 RS 322.1; RU 2010 1881 29 RS 321.0
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Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 ottobre 2010.30
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.31
20 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
30 FF 2010 3753 31 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
19 ott. 2010.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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