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AS 2010 5017

Ordinanza dell'Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Ordinanza dell’Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Modifica del 18 giugno 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20091, decreta:

I L’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 19982 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

2 Il conto economico ingloba i ricavi e le spese:

a. i ricavi si compongono delle attribuzioni al fondo sotto forma di entrate a destinazione vincolata, dell’attivazione di mutui nonché di interessi attivi sui mutui; b. le spese si compongono dei prelievi messi a disposizione dei progetti, dei rimborsi degli impegni vincolati alla loro realizzazione e al relativo finan- ziamento, degli interessi passivi sugli impegni del fondo nonché degli ammortamenti degli attivi.

Art. 7 Abrogato

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