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AS 2010 5027

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 20 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 174f cpv. 2 e 3 2 Per sorvegliare la BVD, fino al 31 dicembre 2011 tutti i vitelli neonati e gli animali nati morti devono essere sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro cinque giorni dalla nascita. 3 Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che l’accertamento delle cause di aborto di cui all’articolo 129 capoverso 3 lettera a sia integrato da analisi virologiche o immunoistochimiche per la rilevazione della BVD.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

20 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.401

2010-2006 5027

Ordinanza sulle epizoozie RU 2010

5028