AS 2010 5409
Ordinanza sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell'AI della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto destinata all'AI
Ordinanza sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell’AI della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AI
del 3 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero, visto il decreto federale del 13 giugno 20081 sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’assicurazione invalidità mediante l’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto; visto il decreto federale del 12 giugno 20092 concernente la modifica del decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’assicurazione invalidità mediante l’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto; visti gli articoli 48 capoverso 2 e 63 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze federali; visto l’articolo 107 capoverso 3 della legge federale del 12 giugno 20094 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); in esecuzione degli articoli 35, 71 e 86 LIVA, ordina:
Art. 1 Calcolo della quota del provento a favore dell’AI Il 4,99 per cento del gettito complessivo annuo dell’imposta sul valore aggiunto viene utilizzato a scopo vincolato per l’assicurazione invalidità (AI).
Art. 2 Versamenti
1 La quota del provento a favore dell’AI viene versata sotto forma di acconti il
28 febbraio, 31 maggio e 31 agosto nonché sotto forma di pagamento a conguaglio nel mese di gennaio dell’anno successivo. 2 Gli acconti corrispondono a un quarto della quota del provento annuo iscritta nel preventivo della Confederazione. 3 L’importo a conguaglio è determinato sulla base del gettito effettivamente conse- guito nell’anno contabile.
RS 641.203.3
2010-2268 5409
Procedura di versamento al fondo di compensazione dell’AI della quota RU 2010 del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AI
Art. 3 Versamenti per il 2011 1 Nell’anno contabile 2011 la quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AI ammonta al 3,98 per cento di tutte le entrate dell’imposta sul valore aggiunto. Il Consiglio federale può adeguare la quota quando è disponibile il risul- tato annuale definitivo per il 2011. 2 Nel 2011 gli acconti sono versati il 31 marzo e il 31 agosto. Essi corrispondono a un terzo della quota del provento annuo iscritta nel preventivo della Confederazione. L’importo a conguaglio è versato nel mese di gennaio del 2012.
Art. 4 Versamenti per il 2017 1 Nell’anno contabile 2018 la quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AI ammonta all’1,09 per cento di tutte le entrate dell’imposta sul valore aggiunto. Il Consiglio federale può adeguare la quota quando è disponibile il risul- tato annuale definitivo per il 2018. 2 Nel 2018 l’acconto è versato il 28 febbraio. Esso corrisponde a tre quarti della quota del provento annuo iscritta nel preventivo della Confederazione. L’importo a conguaglio è versato nel mese di gennaio del 2019.
Art. 5 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 19 aprile 19995 sulla procedura di versamento della quota del pro- vento dell’imposta sul valore aggiunto al fondo di compensazione dell’AVS è modi- ficata come segue:
Titolo Ordinanza sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell’AVS della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AVS
Art. 1a Calcolo della quota del provento a favore dell’AVS Il 13,33 per cento del gettito complessivo annuo dell’imposta sul valore aggiunto viene utilizzato a scopo vincolato per l’AVS, previa deduzione dei proventi conse- guenti all’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto intesi a finanziare i grandi progetti ferroviari e dei proventi conseguenti all’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto destinati al finanziamento dell’AI. L’83 per cento di questo importo viene accreditato al fondo di compensazione dell’AVS e il 17 per cento alla Cassa federale per il finanziamento del contributo della Confederazione all’AVS.
5 RS 641.203.2
Procedura di versamento al fondo di compensazione dell’AI della quota RU 2010 del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AI
Art. 6 Disposizione transitoria L’articolo 1 dell’ordinanza del 19 aprile 19996 sulla procedura di versamento della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto al fondo di compensazione dell’AVS è sospeso per la durata di validità dell’articolo 1a di detta ordinanza secondo l’articolo 7.
Art. 7 Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2 Il Consiglio federale abroga la presente ordinanza dopo il versamento del paga- mento a conguaglio per il 2018.
3 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 RS 641.203.2
Procedura di versamento al fondo di compensazione dell’AI della quota RU 2010 del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AI