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AS 2010 5447

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS)

Modifica del 17 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 novembre 20061 sugli emolumenti del DDPS è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3 e 4 3 Per le prestazioni fornite con aeromobili sono fatturati i costi integrali. I costi sono composti dalle tariffe orarie per le prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree secondo il numero 2 dell’allegato e dagli esborsi per: a. la conclusione di assicurazioni speciali; b. le prestazioni non connesse al volo vero e proprio che, su richiesta del com- mittente, sono fornite a titolo eccezionale per il tramite delle Forze aeree; c. maggiori o minori costi considerevoli dovuti al carburante.

4 Abrogato

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

17 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 172.045.103

2010-1334 5447

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS RU 2010

Allegato (art. 5)

Titolo

Tariffe orarie e importi forfettari

N. 1, titolo

1 Tariffe orarie per il personale federale

N. 2

2 Tariffe orarie per le prestazioni fornite con aeromobili

delle Forze aeree Tipo di aeromobile Tariffa oraria in franchi

2.1 Falcon 50 8 600.–

2.2 Excel Citation 6 200.–

2.3 Beech 1900D 4 650.–

2.4 Super King Air 4 500.–

2.5 Porter PC-6 2 300.–

2.6 PC-12 5 000.–

2.7 Twin Otter 3 200.–

2.8 Super Puma/Cougar 10 900.–

2.9 EC 635 5 300.–

2.10 Ricognitore telecomandato ADS 95 7 300.–

(senza aeromobile di scorta)

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