AS 2010 5461
Ordinanza della legge sulla ricerca
Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca)
Modifica del 24 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 giugno 19851 sulla ricerca è modificata come segue:
Titolo Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
Ingresso visti gli articoli 16b capoverso 1 lettera d e 32 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI),
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza‚ l’espressione «legge» e la sigla «LR» sono sostituite dalla sigla «LPRI».
Art. 10 cpv. 7 lett. d 7 Il DFI e il DFE possono, nei limiti dei crediti autorizzati, accordare a istituzioni scientifiche, segnatamente alle università cantonali e alle scuole universitarie profes- sionali, contributi destinati a sostenere i loro sforzi a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di tecnologia e di sapere; possono sostenere questi sforzi con altri provvedimenti. In merito sono applicabili i principi seguenti: d. il dipartimento competente conclude un contratto di prestazioni con le istitu- zioni beneficiarie. Il DFI può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato (art. 31a LPRI).
2009-2128 5461
Ordinanza sulla ricerca RU 2010
Art. 10k Messa a concorso e valutazione scientifica dei progetti di cooperazione 1 La leading house mette a concorso, su mandato della Segreteria di Stato e d’intesa con il Fondo nazionale svizzero e la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), i progetti di cooperazione. Nel bando di concorso sono menzionati i criteri e le modalità procedurali. 2 Il Fondo nazionale svizzero e la CTI sono responsabili, nel rispettivo settore di competenza, della valutazione scientifica dei progetti di cooperazione. Essi: a. valutano ed esaminano gli aspetti scientifici dei progetti di cooperazione tenendo conto in particolare dell’eccellenza scientifica e, per quanto riguarda la CTI, dell’impatto dei progetti sul mercato; b. raccomandano alla Segreteria di Stato i progetti di alto livello scientifico. 3 La Segreteria di Stato considera per la fase di selezione i progetti raccomandati dal Fondo nazionale svizzero e dalla CTI e li trasmette al comitato di gestione strategica nazionale. Informa i responsabili dei progetti non presi in considerazione.
Titolo prima dell’articolo 10m Sezione 3ter: Promozione dell’innovazione (art. 16a–16i LPRI)
Art. 10m Basi per la promozione dell’innovazione (art. 16a cpv. 4 LPRI)
1 L’UFFT elabora all’attenzione del Consiglio federale le basi per la promozione
dell’innovazione, segnatamente la strategia in materia di politica dell’innovazione. 2 L’UFFT coordina tale attività con altri servizi federali, in particolare con la CTI.
Art. 10n Valutazione della promozione dell’innovazione (art. 16a cpv. 5 LPRI)
L’UFFT garantisce la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della promozione dell’innovazione. Ogni quattro anni riferisce al Consiglio federale sui risultati di tale valutazione.
Art. 10nbis Valutazione dell’attività della CTI (art. 16f cpv. 5 LPRI) 1 La CTI effettua il monitoring e il controlling dei provvedimenti da essa sostenuti.
2 Il rapporto d’attività di cui all’articolo 16f capoverso 5 LPRI contiene in partico- lare: a. indicazioni su come sono state attuate le direttive strategiche della Confede- razione;
5462
Ordinanza sulla ricerca RU 2010
b. indicazioni sugli effetti economici risultanti dall’attività di promozione; c. una panoramica di tutti i progetti e di tutte le domande.
Art. 10o Contributi CTI a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo (art. 16b cpv. 1 e 16f cpv. 1 LPRI) 1 La CTI accorda contributi a progetti di ricerca applicata e sviluppo solo se i partner che assicurano la valorizzazione del progetto (partner attuatori) sono in grado di dimostrare che i risultati della ricerca saranno presumibilmente sfruttati sul mercato. A tale riguardo occorre considerare: a. gli effetti previsti del progetto sulla competitività dei partner attuatori o sull’economia; b. la prevista creazione di valore aggiunto in Svizzera derivante dall’attua- zione; c. l’utilità economica prevista per il partner attuatore. 2 La CTI sostiene i progetti al massimo fino alla dimostrazione della capacità dei prodotti o dei procedimenti di affermarsi sul mercato.
3 Sono esclusi contributi diretti ai partner attuatori.
Art. 10p Istituzioni di ricerca aventi diritto ai contributi (art. 16b cpv. 1 LPRI)
1 Possono beneficiare dei contributi le seguenti scuole universitarie:
a. i politecnici federali e le istituzioni di ricerca del settore dei PF; b. le università e gli istituti universitari che secondo la legge dell’8 ottobre
19993 sull’aiuto alle università hanno diritto a contributi;
c. le scuole universitarie professionali autorizzate secondo la legge del 6 otto- bre 19954 sulle scuole universitarie professionali; d. le alte scuole pedagogiche riconosciute secondo il diritto cantonale. 2 La CTI valuta il diritto ai contributi di un centro di ricerca in base ai seguenti criteri: a. l’attività di ricerca è lo scopo del centro di ricerca; b. i responsabili e i proprietari dei centri di ricerca non ottengono vantaggi pecuniari dall’attività del centro; c. in termini di qualità, la ricerca del centro di ricerca è comparabile a quella delle scuole universitarie aventi diritto ai contributi; d. il centro di ricerca collabora regolarmente con le scuole universitarie di cui al capoverso 1.
3 RS 414.20 4 RS 414.71
5463
Ordinanza sulla ricerca RU 2010
Art. 10q Partecipazione dei partner attuatori (art. 16b cpv. 1 lett. d LPRI) 1 Il partner attuatore fornisce la propria partecipazione alla metà dei costi complessi- vi del progetto corrispondendo in contanti all’istituzione avente diritto ai contributi una parte uguale almeno al 10 per cento dei contributi federali.
2 In singoli casi, la CTI può:
a. fissare un’aliquota inferiore al 10 per cento qualora le capacità economiche del partner attuatore non siano sufficienti; b. fissare un’aliquota superiore al 10 per cento qualora l’attività di ricerca dell’istituzione di ricerca avente diritto ai contributi abbia marcatamente le caratteristiche di una prestazione di servizio. 3 La CTI può, in via eccezionale, fissare una partecipazione del partner attuatore ai costi complessivi del progetto inferiore al 50 per cento se: a. il progetto presenta rischi di realizzazione superiori alla media e nel contem- po promette un successo economico superiore alla media; b. i risultati previsti non giovano unicamente al partner attuatore, bensì anche a una vasta cerchia di utenti non coinvolti nel progetto; o c. la partecipazione del partner attuatore, insieme a un finanziamento di terzi che non derivi da fondi della Confederazione, copre almeno la metà dei costi.
Art. 10r Progetti senza partner attuatori (art. 16b cpv. 2 LPRI) 1 La CTI può sostenere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali relativi a progetti con un significativo potenziale innovativo e senza partner attuatori se tali progetti preliminari: a. forniscono risultati segnatamente sotto forma di simulazioni computerizzate, modelli di calcolo, risultati di misurazioni sperimentali, dati statistici nonché rapporti su studi clinici e preclinici; b. contribuiscono a una valutazione affidabile delle possibilità di valorizza- zione economica dei risultati della ricerca e dei rischi ad essa legati; e c. sono effettuati in una prima fase di sviluppo con l’intento di convincere eventuali partner attuatori del potenziale dello sfruttamento economico dei risultati della ricerca. 2 La CTI può sostenere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali senza partner attuatori al massimo per 18 mesi.
5464
Ordinanza sulla ricerca RU 2010
Art. 10s Calcolo dei contributi a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo (art. 16b LPRI) 1 I contributi per i progetti di ricerca applicata e sviluppo nonché la partecipazione dei partner attuatori sono calcolati in base ai costi complessivi di progetto computa- bili.
2 I costi complessivi di progetto computabili sono:
a. i costi per il personale impiegato nel progetto nonché la retribuzione per pre- stazioni di ricerca di terzi connesse al progetto; b. i costi per apparecchiature e materiali connessi al progetto; c. i costi per l’utilizzo di apparecchiature e impianti di produzione, così come altri costi connessi al progetto, in particolare per l’infrastruttura e per le spe- se di viaggio. 3 Non rientrano tra i costi complessivi di progetto computabili in particolare i costi per: a. l’ottimizzazione del prodotto e dei processi di fabbricazione in serie; b. le certificazioni; c. l’immissione sul mercato. 4 I contributi CTI coprono i costi degli aventi diritto ai contributi di cui al capo- verso 2 lettera a. In casi motivati, coprono inoltre i costi di cui al capoverso 2 let- tera b.
5 I contributi coprono in ogni caso al massimo la metà dei costi complessivi di
progetto computabili. Sono fatti salvi contributi CTI più cospicui erogati per progetti di cui all’articolo 10q capoverso 3 lettere a e b nonché all’articolo 10r. 6 I contributi per i costi indiretti di progetto (overhead) sono accordati unicamente alle scuole universitarie professionali con una contabilità analitica. Essi confluiscono nei contributi per i costi del personale.
7 I dettagli relativi al calcolo dei contributi sono definiti nell’allegato.
Art. 10t Assegni per l’innovazione (art. 16b LPRI)
1 Le piccole e le medie imprese possono richiedere un importo (assegno per
l’innovazione) alla CTI per l’elaborazione di un breve studio di fattibilità da parte di un’istituzione di ricerca di cui all’articolo 10p. 2 L’impresa stipula una convenzione di collaborazione con un’istituzione di ricerca di cui all’articolo 10p. L’istituzione può riscuotere l’assegno per l’innovazione presso la CTI sulla base di un contratto secondo l’articolo 10y capoverso 1. La convenzione di collaborazione è oggetto di tale contratto.
3 L’importo unitario massimo per assegno e l’importo complessivo a disposizione
sono definiti in base al decreto di finanziamento del Parlamento.
5465
Ordinanza sulla ricerca RU 2010
4 Un’impresa può ricevere al massimo un assegno per l’innovazione ogni quattro
anni.
Art. 10u Imprenditorialità basata sulla scienza (art. 16c cpv. 1 LPRI)
1 La CTI può sostenere mediante contributi programmi per la sensibilizzazione di
potenziali imprenditori e programmi per la formazione di giovani imprenditori prima e dopo la costituzione dell’impresa.
2 I programmi devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
a. gli istruttori possiedono un’esperienza imprenditoriale pratica coronata da successo. È ammessa una deroga in via eccezionale per gli istruttori che in- segnano in un ambito molto specifico; b l’operatore che offre il programma definisce criteri chiari per la selezione dei partecipanti. Tali criteri riguardano in particolare l’impegno dei partecipanti e la qualità della loro idea imprenditoriale.
3 La CTI definisce con l’operatore di un programma che intende sostenere un mas-
simale di spesa entro i limiti dei fondi disponibili.
Art. 10v Costituzione e sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza (art. 16c cpv. 2 LPRI ) 1 I giovani imprenditori possono ottenere assistenza, consulenza e sostegno dalla CTI se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a. la sede dell’impresa si trova in Svizzera oppure il luogo di costituzione dell’impresa è la Svizzera; b. il prodotto, il processo o il piano imprenditoriale:
1. è innovativo e basato sulla scienza, e
2. presenta un importante potenziale di mercato;
c. il gruppo costitutivo mostra un grande impegno nel progetto e dispone delle competenze necessarie per l’attuazione.
2 La CTI stipula un contratto con il giovane imprenditore secondo l’articolo 10y
capoverso 1. Tale contratto definisce, in particolare, gli obiettivi intermedi e gli ulteriori obblighi dell’avente diritto.
Art. 10w Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra le istituzioni di ricerca e l’economia (art. 16c cpv. 3 LPRI) 1 La CTI può accordare contributi a organizzazioni senza scopo di lucro per le loro prestazioni di promozione dello scambio di informazioni tra le istituzioni di ricerca e l’economia.
5466
Ordinanza sulla ricerca RU 2010
2 Essa fissa con tali organizzazioni, in un contratto secondo l’articolo 10y capoverso 1, un limite di spesa annuo entro i limiti dei fondi disponibili. Essa considera a tal fine gli altri flussi di capitali da parte di enti pubblici e di terzi a favore delle orga- nizzazioni in questione e altre misure regionali nel settore del trasferimento di sapere e tecnologie.
Art. 10x Domanda di contribuzione a progetti di ricerca applicata e sviluppo 1 L’istituzione di ricerca e i partner attuatori presentano congiuntamente la domanda di contribuzione per un progetto di ricerca applicata e sviluppo.
2 La domanda include:
a. la descrizione del progetto; b. i costi complessivi di progetto previsti, ripartiti per anno secondo le catego- rie definite all’articolo 10s capoverso 2; c. il contributo CTI richiesto; d. le prestazioni proprie dei partner attuatori. 3 La descrizione del progetto costituisce una base sufficiente per effettuare la valuta- zione scientifica ed economica dei lavori previsti. Essa fornisce informazioni in particolare riguardo ai seguenti elementi: a. livello innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca e della tecnologia nonché in relazione alla situazione di concorrenza sul mercato; b. pianificazione dell’iter di progetto, obiettivi quantitativi e programma di attuazione per il raggiungimento dell’utilità economica; c. risorse personali e materiali necessarie per la realizzazione del progetto; d. competenze dei richiedenti necessarie per la riuscita del progetto.
Art. 10y Contratto sulla concessione di misure promozionali (art. 16f cpv. 1 e 28a cpv. 1 lett. c LPRI)
1 Se la CTI approva una domanda di contribuzione o un’altra misura promozionale,
stipula un contratto con il richiedente. Tale contratto disciplina segnatamente: a. l’oggetto e la portata della misura promozionale; b. gli obblighi dei richiedenti. 2 Se la CTI vincola la concessione di contributi alla condizione che il partner di ricerca e il partner attuatore abbiano stipulato una convenzione sulla proprietà intel- lettuale e sui diritti di utilizzazione, oppure se il partner di ricerca e il partner attua- tore presentano tale convenzione alla CTI prima della stipula del contratto di cui al capoverso 1, tale convenzione deve stabilire segnatamente: a. che i partner attuatori, in relazione ai beni e ai servizi che si basano sui risul- tati del progetto sostenuto, hanno diritto all’utilizzo e alla valorizzazione gratuiti dei risultati del progetto sostenuto nonché alla proprietà intellettuale;
5467
Ordinanza sulla ricerca RU 2010
b. eventuali diritti a indennità; c. la tutela del segreto e i diritti di pubblicazione. 3 In casi motivati, nella convenzione il partner di ricerca e il partner attuatore pos- sono convenire un disciplinamento che deroghi alle disposizioni di cui al capoverso 2 lettera a. La deroga può interessare il diritto alla proprietà intellettuale ma non il diritto dei partner attuatori all’utilizzo e alla valorizzazione gratuiti dei risultati del progetto sostenuto. 4 La CTI deve essere informata di tutti i depositi di brevetto effettuati in relazione ad un progetto in corso.
Art. 10z Programmi e progetti internazionali (art. 16d e 16f cpv. 2 e 3 LPRI) 1 Fatto salvo il capoverso 2, l’UFFT ha i seguenti compiti nell’ambito dei program- mi e dei progetti internazionali: a. prepara le basi per accordi sulla partecipazione a programmi internazionali nell’ambito dell’innovazione; b. partecipa alla concezione, alla pianificazione e alla realizzazione di attività di promozione in seno a organi internazionali; c. promuove l’informazione sui programmi internazionali. 2 La CTI ha i seguenti compiti nell’ambito dei programmi e dei progetti internazio- nali: a. partecipa alla concezione, alla pianificazione e alla realizzazione di attività di promozione nonché alla valutazione di progetti internazionali in seno a organi internazionali, per quanto negli accordi internazionali non sia prevista una diversa assegnazione delle competenze. Essa valuta tali progetti, emette raccomandazioni e decide in merito alla concessione di contributi CTI ai partner ricercatori svizzeri; b. promuove l’informazione sui programmi, per quanto negli accordi interna- zionali non sia prevista una diversa assegnazione delle competenze.
Art. 11 cpv. 2 2 Il DFI e il DFE svolgono le consultazioni di cui all’articolo 22 capoverso 2 LPRI nei loro rispettivi settori di competenza.
Art. 12 cpv. 2 2 La Segreteria di Stato fissa per le istituzioni di promovimento della ricerca, e l’UFFT per la CTI, il termine entro il quale devono presentare i loro programmi pluriennali.
5468
Ordinanza sulla ricerca RU 2010
Art. 13 cpv. 2
2 L’organo della ricerca, ad eccezione della CTI, comunica al DFI i motivi per i
quali sono necessarie eventuali modifiche; la CTI li comunica al DFE.
Art. 15a cpv. 1 lett. f 1 Se la Confederazione vincola lo stanziamento di aiuti finanziari a condizioni rela- tive al promovimento della valorizzazione dei risultati della ricerca, tali condizioni comprendono in particolare i seguenti punti: f. se nell’esercizio di un’attività finanziata dalla Confederazione e da terzi si ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale, l’istituzione sostenuta dalla Confederazione partecipa allo sfruttamento di tali diritti almeno nella proporzione in cui la Confederazione ha partecipato al costo complessivo del progetto in questione. Sono esclusi i progetti di ricerca applicata e di sviluppo di cui all’articolo 10o. Le disposizioni di cui alle lettere b-e sono applicabili per analogia.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato secondo la versione qui annessa.
III Le seguenti ordinanze sono abrogate: a. Ordinanza d’esecuzione del 12 marzo 19565 della legge federale sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro; b. Ordinanza del 17 dicembre 19826 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell’innovazione.
IV L’ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:
Art. 8q cpv. 2 e 4 2 Gli importi sono riportati nell’allegato 2 numero 2. Nei limiti di tali importi e delle disposizioni seguenti del presente articolo, il Dipartimento federale dell’economia può disciplinare in maniera differenziata le indennità per la Commissione per la tecnologia e l’innovazione.
5 RU 1956 627, 1969 81, 1971 1399, 1979 749, 1996 2243, 2000 187 6 RU 1983 464, 1995 4915, 1998 1822 1836, 2005 3031 7 RS 172.010.1
5469
Ordinanza sulla ricerca RU 2010
4 Gli importi sono calcolati per un posto a tempo pieno, sulla base di 220 giorni lavorativi all’anno. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d’occupazione è riportato nella decisione istitutiva o nella decisione di nomina se non risulta dalle prescrizioni concernenti l’organizzazione della commissione interessata.
V
Disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2010 In deroga all’articolo 10s capoverso 6, fino al 31 dicembre 2013 i contributi per l’overhead possono essere concessi anche ad altre istituzioni di ricerca di cui all’articolo 10p se tali istituzioni dimostrano di tenere una contabilità analitica e hanno ricevuto dalla CTI i contributi per l’overhead prima dell’entrata in vigore della modifica del 24 novembre 2010 della presente ordinanza.
VI La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5470
Ordinanza sulla ricerca RU 2010
Allegato (art. 10s cpv.7)
Calcolo dei contributi CTI a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo
1. Sono computabili i costi per il personale delle seguenti categorie:
1.1 responsabile di progetto;
1.2 sostituto responsabile di progetto;
1.3 scienziato esperto;
1.4 collaboratore scientifico;
1.5 tecnico, programmatore.
2. I costi per il personale sono composti dal salario lordo (inclusa la 13a mensi- lità) e dalle prestazioni sociali. Nel settore dei PF la quota del datore di lavoro pari al 14 per cento per i contributi sociali è computata in modo addi- zionale.
3. Per ogni categoria vale il rispettivo importo massimo orario (con e senza
overhead) seguente:
Categoria Tariffa A Tariffa B (con (senza overhead) overhead) Fr. Fr.
Responsabile di progetto 148 105 Sostituto responsabile di progetto 127 87 Scienziato esperto 105 71 Collaboratore scientifico 84 60 Tecnico, programmatore 74 54
Tariffa A: è applicata alle scuole universitarie professionali con contabilità analitica e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro e i costi comuni generati dal progetto (overhead). È fatta la salva la disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2010. Tariffa B: è applicata alle scuole universitarie che non rientrano nella tariffa A e ai centri di ricerca senza scopo di lucro e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro. È fatta la salva la disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2010.
4. Il massimo di ore lavorative computabili è:
a) 152 ore lavorative per persona e mese; b) 1824 ore lavorative per persona e anno.
5471
Ordinanza sulla ricerca RU 2010
5472