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AS 2010 5601

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano)

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano)

dell’11 dicembre 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20092, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione del 30 ottobre 20073 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione) è approvata.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

3 All’atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve di cui agli articoli I e III del Protocollo n. 1 della Convenzione e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 para- grafo 2, 4, 39 paragrafo 1, 43 paragrafo 2 e 44 della Convenzione.

Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere un protocollo aggiuntivo concer- nente l’applicazione dell’articolo 23 della Convenzione in materia di obbligazioni alimentari.

2008-2707 5601

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione RU 2010

Art. 3 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura civile del 19 dicembre 20084

Art. 270 cpv. 1 1 Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provve- dimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale o un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF5 può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.

Art. 309 lett. b n. 6 e 7 L’appello è improponibile: b. nelle seguenti pratiche a tenore della LEF6:

6. sequestro (art. 272 e 278 LEF),

7. decisioni che secondo la LEF sono di competenza del giudice del falli-

mento o del concordato.

Inserire nel capitolo 2

Art. 327a Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano 1 Se il reclamo è diretto contro una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli articoli 38–52 della Convenzione del 30 ottobre 20077 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione), l’autorità giudiziaria superiore esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione. 2 Il reclamo ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi i provvedimenti conservativi, segnatamente il sequestro secondo l’articolo 271 capoverso 1 numero 6 LEF8. 3 Il termine per la proposizione del reclamo contro la dichiarazione di esecutività è retto dall’articolo 43 paragrafo 5 della Convenzione.

4 RS 272; RU 2010 1739 5 RS 281.1 6 RS 281.1 7 RS 0.275.12 8 RS 281.1

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione RU 2010

Art. 340 Provvedimenti conservativi Il giudice dell’esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se necessario anche senza sentire preventivamente la controparte.

2. Legge federale dell’11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 81 cpv. 310

3 Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l’escusso può

inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 198711 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.

Art. 271 cpv. 1, frase introduttiva e n. 4 e 6, nonché cpv. 3

1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il credi-

tore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:

4. quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra

causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 capoverso 1;

6. quando il creditore possieda nei confronti del debitore un

titolo definitivo di rigetto dell’opposizione.

3 Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una

decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre

200712 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull’esecutività della stessa.

Art. 272 cpv. 1, frase introduttiva

1 Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o

dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:

9 RS 281.1 10 Nella versione del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, n. 17 dell’all. 1 (RU 2010 1739). 11 RS 291 12 RS 0.275.12

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Art. 274 cpv. 1

1 Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro

funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.

Art. 27813 H. Opposizione 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al al decreto di sequestro giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.

2 Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia

senza indugio.

3 La decisione sull’opposizione può essere impugnata mediante

reclamo secondo il CPC14. Davanti all’autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.

4 L’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro.

Art. 279 cpv. 2, 3 e 5

2 Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci

giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell’opposizione o promuovere l’azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l’azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

3 Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la

continuazione dell’esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo. Se l’opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione. L’esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.

5 I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:

1. durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione

della decisione sull’opposizione;

2. durante la procedura per la dichiarazione di esecutività

secondo la Convenzione del 30 ottobre 200715 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione sulla dichiarazione di esecuti- vità.

13 Nella versione del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, n. 17 dell’all. 1 (RU 2010 1739). 14 RS 272 15 RS 0.275.12

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3. Legge federale del 18 dicembre 198716 sul diritto internazionale

privato

VIII. Litiscon- 1 Se l’azione è diretta contro più litisconsorti che possono essere con- sorzio e cumulo di azioni venuti in giudizio in Svizzera in virtù della presente legge, il tribunale svizzero competente per un convenuto lo è anche per gli altri.

2 Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente

connesse che possono essere dedotte in giudizio in Svizzera in virtù della presente legge, il tribunale svizzero competente per una di esse lo è anche per le altre.

IX. Azione di chiamata in Per l’azione di chiamata in causa è competente il tribunale svizzero causa del processo principale, sempreché nei confronti del terzo chiamato in causa sussista un foro in Svizzera in virtù della presente legge.

X. Azione in Se pretese di diritto civile possono essere fatte valere in via adesiva in via adesiva nel processo penale un procedimento penale, il tribunale svizzero investito del procedi- mento penale è competente anche per l’azione civile, sempreché per tale azione sussista un foro in Svizzera in virtù della presente legge.

Art. 9, titolo marginale XI. Liti- spendenza

Art. 1017, titolo marginale XII. Provvedi- menti cautelari

Art. 1118, titolo marginale XIII. Assistenza giudiziaria

1. Mediazione

per l’assistenza giudiziaria

16 RS 291 17 Nella versione del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, n. 18 dell’all. 1 (RU 2010 1739). 18 Nella versione del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, n. 18 dell’all. 1 (RU 2010 1739).

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Art. 98 cpv. 2

2 Sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo di situazione

della cosa.

Art. 109 cpv. 3 Abrogato

Art. 112, titolo marginale I. Competenza

1. Domicilio e

stabile organiz- zazione

Art. 113 2. Luogo di Se la prestazione caratteristica del contratto dev’essere eseguita in adempimento Svizzera, l’azione può essere proposta anche al tribunale svizzero del luogo di adempimento di tale prestazione.

Art. 129 cpv. 2 Abrogato

Art. 149 cpv. 2 lett. a

2 La decisione straniera è inoltre riconosciuta se:

a. concerne una prestazione contrattuale, è stata pronunciata nel- lo Stato di adempimento della prestazione caratteristica e il convenuto non era domiciliato in Svizzera;

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Art. 4 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all’articolo 3.

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009 Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il

1° aprile 2010.19 2 Conformemente all'articolo 4 capoverso 2, le leggi entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

31 marzo 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

19 FF 2009 7681

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