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AS 2010 569

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein

Traduzione1

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein

Concluso il 29 gennaio 2010 Applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, considerato che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono uno spazio economico comune con frontiere aperte, animati dalla volontà comune di garantire l’uniformità della normativa, dell’inter- pretazione e dell’applicazione delle tasse ecologiche, considerato che il Liechtenstein è Parte contraente dell’Accordo sullo Spazio eco- nomico europeo (Accordo SEE) dal 1° maggio 1995, considerato pure che, poiché entrambe si prefiggono la riduzione dei gas a effetto serra in attuazione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici2, le disposizioni dell’Accordo SEE che sono appli- cabili nel Liechtenstein – in particolare la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e la direttiva 2004/101/CE recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comuni- tà, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto3 – sono considerate equivalenti alle disposizioni della legislazione federale svizzera, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1) Nel rispetto dell’autonomia fiscale dei due Stati contraenti, il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein regolano in un accordo4 i dettagli della riscossione delle tasse ecologiche nel Liechtenstein parallelamente alla loro riscossione in Svizzera, il recepimento nel diritto del Liechtenstein della legi- slazione federale svizzera concernente queste tasse e la sua esecuzione. 2) L’impiego dei proventi delle tasse non è oggetto dell’Accordo, eccetto la ridistri- buzione all’economia della tassa sul CO2. Per garantire condizioni di concorrenza analoghe nello spazio economico comune, il Liechtenstein prevede disposizioni

RS 0.641.751.41

1 Dal testo originale tedesco (AS 2010 569).

2 RS 0.814.01 3 RS 0.814.011 4 RS 0.641.751.411

2010-0092 569

Tasse ecologiche. Trattato con il Liechtenstein RU 2010

sulla restituzione della tassa sul CO2 alle imprese ivi situate che corrispondano alle disposizioni svizzere. 3) Nell’ottica del loro recepimento da parte del Liechtenstein, la Svizzera informa tempestivamente il Liechtenstein sulle future modifiche della propria legislazione in materia di tasse ecologiche e sulle nuove tasse ecologiche previste. Gli Stati contra- enti si adoperano per trovare soluzioni comuni agli eventuali conflitti di interessi. 4) Il Liechtenstein informa tempestivamente la Svizzera sulle future modifiche della propria legislazione in materia di tasse ecologiche nonché sulle nuove tasse ecologi- che previste che risultano dalla sua partecipazione allo SEE. Gli Stati contraenti si adoperano per trovare soluzioni comuni agli eventuali conflitti di interessi.

Art. 2 Le questioni connesse con l’interpretazione e l’applicazione del Trattato e dell’Accordo sono risolte per via diplomatica.

Art. 3 Le controversie concernenti l’interpretazione del presente Trattato o dell’Accordo che non possono essere composte per via diplomatica devono essere sottoposte ad arbitrato.

Art. 4 1) Il presente Trattato ha durata indeterminata. 2) Ciascuno Stato contraente può denunciare il Trattato in ogni momento per la fine di un anno civile con un preavviso di dodici mesi.

Art. 5 Il presente Trattato è applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010. Entra in vigore non appena gli Stati contraenti si sono reciprocamente informati che le neces- sarie procedure interne sono state portate a termine.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 29 gennaio 2010.

Per la Per il Confederazione Svizzera: Principato del Liechtenstein: Paul Seger Hubert Büchel

Tasse ecologiche. Trattato con il Principato del Liechtenstein RU 2010

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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