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AS 2010 5773

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)

Modifica del 24 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2 2 La durata del soggiorno è di al massimo 90 giorni. In presenza di motivi validi il soggiorno può essere prolungato di qualche giorno.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 142.311

2010-2893 5773

Ordinanza 1 sull’asilo RU 2010

5774

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