AS 2010 5883
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del 27 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il supplemento per il latte trasformato in formaggio è di 12 centesimi per ogni chilogrammo di latte ed è versato ai produttori se il latte è trasformato in:
Art. 8 cpv. 1 e 2 1 Il valorizzatore deve registrare giornalmente in chilogrammi le quantità di latte fornitegli dai produttori, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione. 2 Deve notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese succes- sivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione.
Art. 9 cpv. 3 3 Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo in quale modo ha valorizzato le materie prime. La notifica deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d’amministra- zione.
Art. 10 cpv. 2 2 Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 luglio ed entro il 10 gennaio, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.
1 RS 916.350.2
2010-1849 5883
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte RU 2010
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova