AS 2010 6015
Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare
Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
Modifica del 19 marzo 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 20091, decreta:
I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:
Titolo Concerne soltanto il testo francese.
Ingresso, primo comma visti gli articoli 40 capoverso 2, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale3; …
Sostituzione di espressioni 1 In tutta la legge l’espressione «Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport» è sostituita con «DDPS». 2 Nell’articolo 39 l’espressione «abilità al servizio militare» è sostituita con «idone- ità al servizio militare». 3 Nell’articolo 103 capoverso 1, primo periodo il termine «attitudini» è sostituito con «idoneità», con i necessari adeguamenti grammaticali.
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Titolo prima dell’art. 2 Titolo secondo: Obbligo di prestare servizio militare Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 2 Principio
1 Ogni Svizzero è soggetto all’obbligo di prestare servizio militare.
2 Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l’assoggettamento alla tassa d’esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali.
Art. 3 cpv. 2 2 Se il suo annuncio è accolto, diventa soggetta all’obbligo di leva. Se al recluta- mento è dichiarata idonea al servizio militare e si impegna ad assumere la funzione militare che le è assegnata, diventa soggetta all’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 4 cpv. 2 e 3 2 Gli Svizzeri all’estero possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare. Se il loro annuncio è accolto, diventano soggetti all’obbligo di leva. Se al recluta- mento sono dichiarati idonei al servizio militare e si impegnano ad assumere la funzione militare loro assegnata, diventano soggetti all’obbligo di prestare servizio militare. 3 Per il servizio di difesa nazionale (art. 76) possono essere chiamati in servizio anche gli altri Svizzeri all’estero.
Art. 6a Attestato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare ricevono un attestato di adempimento del loro obbligo di prestare servizio militare.
2 L’attestato è aggiornato periodicamente.
Titolo prima dell’art. 7 Capitolo 2: Contenuto dell’obbligo di prestare servizio militare Sezione 1: Obbligo di leva e reclutamento
Art. 7 Obbligo di leva
1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono soggette
all’obbligo di leva dall’inizio dell’anno in cui compiono 18 anni.
2 Le persone soggette all’obbligo di leva devono annunciarsi presso le autorità
militari competenti per la registrazione nel controllo militare e fornire i dati di cui all’articolo 27. L’obbligo di annunciarsi si estingue alla fine dell’anno in cui le persone soggette all’obbligo di leva compiono 29 anni.
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Art. 8 Obbligo di partecipare alla manifestazione informativa 1 Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e: a. consegnare, all’attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale precedentemente compilato; b. indicare, all’attenzione degli organi di reclutamento, la data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola reclute. 2 La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42). 3 Le Svizzere non soggette all’obbligo di leva e gli Svizzeri all’estero non soggetti all’obbligo di leva possono partecipare alla manifestazione informativa.
Art. 9 Obbligo di partecipare al reclutamento
1 Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare al reclutamento. Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni per i casi di manifesta inidoneità al ser- vizio. 2 Il reclutamento deve essere assolto nel 19° anno di età. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone soggette all’obbligo di leva che desiderano assol- vere anticipatamente la scuola reclute oppure che, per motivi personali, non possono assolvere il reclutamento nel 19° anno di età. 3 L’obbligo di partecipare al reclutamento si estingue alla fine dell’anno in cui le persone soggette all’obbligo di leva compiono 25 anni. Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento sia assolto più tardi. L’assolvimento posticipato necessita del consenso degli interessati.
Art. 10 Contenuto del reclutamento 1 Nell’ambito del reclutamento sono trattati mediante esami, test e interrogazioni, i dati necessari per l’accertamento del profilo attitudinale, l’apprezzamento dell’ido- neità al servizio militare e al servizio di protezione civile, nonché per l’attribuzione delle persone soggette all’obbligo di leva. 2 Le giornate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42).
Art. 11 cpv. 1, 2 lett. a–c, nonché 2bis 1 I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e numero d’assicurato dell’AVS delle persone soggette all’obbligo di leva secondo il loro registro degli abitanti.
2 I Cantoni hanno i compiti seguenti:
a. concerne soltanto il testo francese; b. organizzano la manifestazione informativa;
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c. consegnano durante la manifestazione informativa l’attestato di adempi- mento dell’obbligo di prestare servizio militare. 2bis Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi della manifestazione informativa, le informazioni da comunicare e i dati da rilevare. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i dettagli.
Art. 12 Principio Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dichiarate idonee al servizio militare devono prestare i seguenti servizi: a. i servizi d’istruzione (art. 41–61); b. il servizio di promovimento della pace per il quale si sono annunciati (art. 66); c. il servizio d’appoggio (art. 67–75); d. il servizio attivo (art. 76–91). e. obblighi generali fuori del servizio (art. 25).
Art. 13 cpv. 1 e 2, frase introduttiva
1 Abrogato
2 L’obbligo di prestare servizio militare dura:
Art. 17 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 20, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis Nuovo esame dell’idoneità al servizio; nuova incorporazione
1 L’idoneitàal servizio militare può essere riesaminata. Possono presentare una
domanda scritta e motivata di riesame: a. la persona che deve essere esaminata; b. i medici dell’esercito e dell’amministrazione militare; c. i medici civili curanti e i medici civili incaricati di una perizia; d. le autorità dell’amministrazione militare e l’assicurazione militare; e. le autorità militari di perseguimento penale; f. l’organo d’esecuzione del servizio civile che può anche presentarla oral- mente nell’ambito del reclutamento. 1bis Le persone che in relazione ai loro obblighi di servizio sono parzialmente o completamente incapaci di discernimento sono inidonei al servizio. Le autorità tutorie comunicano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito tutte le decisioni passate in giudicato relative alla nomina di tutori o curatori di persone
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soggette all’obbligo di leva e di militari, nonché il loro annullamento. Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito trasmette gli annunci agli organi di reclutamento e ai comandanti di circondario.
Titolo prima dell’art. 21 Sezione 3: Non reclutamento, esclusione dall’esercito, degradazione
Art. 21 Non reclutamento a causa di una sentenza penale 1 Le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale: a. per un crimine o un delitto; o b. che ordina una misura privativa della libertà.
2 Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al
reclutamento se: a. in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena hanno superato con successo il periodo di prova; e b. sussiste una necessità per l’esercito. 3 L’ammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute.
Art. 22 Esclusione dall’esercito a causa di una sentenza penale 1 I militari sono esclusi dall’esercito se risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale: a. per un crimine o un delitto; o b. che ordina una misura privativa della libertà.
2 Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere riammessi
nell’esercito se: a. in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena hanno superato con successo il periodo di prova; e b. sussiste una necessità per l’esercito. 3 La riammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condi- zioni non erano adempiute.
Art. 22a Degradazione a causa di una sentenza penale 1 I militari che si sono resi indegni del loro grado a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto sono degradati.
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2 L’autorità che pronuncia la degradazione decide nel contempo se il militare inte- ressato sarà ancora chiamato a prestare servizio.
Art. 23 Competenza e accesso ai dati 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è competente per le decisioni di cui agli articoli 21–22a.
2 Per la decisione, esso può:
a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione delle pene; c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; d. esigere l’esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone. 3 Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all’esclusione dall’esercito o alla degradazione, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è vincolato a tale decisione.
Art. 24, rubrica e cpv. 1 Cambiamento di funzione 1 Ai militari che si dimostrano incapaci di esercitare la loro funzione è assegnata senza indugio una funzione che sono in grado di assolvere.
Titolo prima dell’art. 25 Sezione 4: Obblighi fuori del servizio
Art. 25, rubrica e cpv. 1 Obblighi generali 1 Fuori del servizio le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono: a. concerne soltanto il testo francese; b. adempiere l’obbligo di notificazione (art. 27); c. concerne soltanto il testo francese; d. concerne soltanto il testo francese.
Sezione 3 (art. 26) Abrogata
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Titolo prima dell’art. 27 Abrogato
Art. 27, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis Obbligo di notificazione 1 Le persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti: a. cognome, nomi, data di nascita; b. indirizzo di residenza e recapito postale; c. lingua materna, Comune e Cantone d’origine; d. professione appresa e attività professionale. 1bis Esse devono comunicare spontaneamente allo Stato maggiore di condotta dell’esercito i seguenti dati e i relativi cambiamenti: a. le sentenze penali per un crimine o un delitto passate in giudicato, nonché le sentenze penali passate in giudicato che ordinano una misura privativa della libertà; b. i pignoramenti infruttuosi e le dichiarazioni di fallimento.
Art. 42 cpv. 2, frase introduttiva 2 Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo complessivo di giorni di servi- zio d’istruzione:
Art. 48a Istruzione all’estero o con truppe straniere 1 Il Consiglio federale può, nell’ambito della politica estera e della politica di sicu- rezza della Svizzera, concludere accordi internazionali concernenti: a. l’istruzione di truppe svizzere all’estero; b. l’istruzione di truppe straniere in Svizzera; c. l’istruzione di truppe straniere all’estero; d. le esercitazioni in comune con truppe straniere. 2 Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell’eser- cito per scopi d’istruzione in ambito internazionale.
Art. 48b Istruzione e perfezionamento del personale medico militare
1 L’istruzione e il perfezionamento del personale medico militare incombono alla
Confederazione per quanto non si svolgano presso una scuola universitaria.
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2 La Confederazione assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe, l’istruzione e il perfezionamento dei medici militari e degli altri quadri delle professioni sanitarie. 3 A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Il centro di competenza è un’unità amministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell’esecuzione di misure di istruzione e perfezionamento.
Art. 54a cpv. 2 e 3 2 Chi effettua il servizio d’istruzione obbligatorio senza interruzioni (militare in ferma continuata) assolve la scuola reclute e assolve immediatamente i giorni di servizio rimanenti senza interruzione. 3 La proporzione annua di reclute che effettuano il servizio quali militari in ferma continuata non può eccedere il 15 per cento.
Art. 55 1 I futuri sergenti e tenenti assolvono un’istruzione per quadri adeguata al loro compito. 2 I sergenti e i tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d’istruzione in una scuola reclute. Assumono la responsabilità dell’istruzione e della condotta al loro livello.
3 Il Consiglio federale disciplina:
a. gli altri servizi d’istruzione che devono essere assolti per conseguire un gra- do superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo addestra- mento; b. i servizi speciali che devono prestare gli ufficiali e i sottufficiali; c. la durata massima dell’istruzione dei quadri e dei servizi d’istruzione. 4 Il Consiglio federale può autorizzare il DDPS a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d’istruzione, quali il frazionamento, i partecipanti e le condizioni d’ammis- sione.
Art. 56–58 Abrogati
Art. 66b cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 77 cpv. 3, primo periodo Concerne soltanto il testo francese.
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Art. 80 cpv. 4, secondo periodo
4 … Tuttavia, se una decisione concerne pretese pecuniarie, è ammesso il ricorso
all’Aggruppamento Difesa del DDPS.
Art. 85 cpv. 3
3 Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto.
Art. 102 Gradi I gradi dell’esercito sono i seguenti: a. truppa: recluta, soldato, appuntato, appuntato capo; b. sottufficiali: caporale, sergente, sergente capo; c. sottufficiali superiori: sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere, aiutante sottufficiale, aiutante di stato maggiore, aiutante maggiore, aiutante capo; d. ufficiali:
1. ufficiali subalterni: tenente, primotenente,
2. capitano,
3. ufficiali superiori: maggiore, tenente colonnello, colonnello,
4. alti ufficiali superiori: brigadiere, divisionario, comandante di corpo,
5. comandante in capo dell’esercito: generale.
Art. 103 cpv. 3
3 Per determinare l’idoneità di un aspirante, l’autorità competente può:
a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione delle pene; c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; d. esigere l’esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 109a Messa fuori servizio
1 Il DDPS provvede alla messa fuori servizio del materiale dell’esercito.
2 Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.
3 Il DDPS tutela i beni culturali dell’esercito considerati degni di essere conservati. Esso può delegare interamente o parzialmente a terzi la conservazione e l’ammi- nistrazione di tali beni culturali.
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Art. 109b Cooperazione in materia di armamenti con Stati partner 1 Nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione in materia di armamenti.
2 Tali accordi possono in particolare concernere:
a. l’acquisto di armamenti; b. la ricerca e lo sviluppo, la garanzia della qualità e la manutenzione nel campo della tecnica militare; c. lo scambio di informazioni e di dati; d. le condizioni della cooperazione, relativa a progetti specifici, con l’industria nel campo dell’armamento; e. la determinazione di progetti comuni in tale campo.
Art. 113 Esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale 1 Per l’esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito può: a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione delle pene; c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; d. esigere, senza il consenso della persona interessata, la valutazione del poten- ziale di violenza mediante un controllo di sicurezza relativo alle persone; tale controllo è limitato a:
1. la consultazione del casellario giudiziale informatizzato, del sistema per
il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, del Registro nazionale di polizia, nonché la domanda di informazioni alle compe- tenti autorità di perseguimento penale sui procedimenti penali in corso, conclusi o sospesi,
2. l’interrogazione della persona interessata se quest’ultima è registrata in
uno dei registri di cui al numero 1 e per questo motivo il servizio spe- cializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone ha l’intenzione di rifiutare la dichiarazione di sicurezza. 2 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici e gli psico- logi sono liberati dal segreto d’ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio serio che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l’arma personale o se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma personale da parte del militare o di terzi.
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Art. 122 Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare I Cantoni provvedono al disbrigo delle formalità amministrative per il prosciogli- mento dall’obbligo di prestare servizio militare e, in collaborazione con la Confede- razione, all’organizzazione della riconsegna dell’equipaggiamento personale.
Art. 123 cpv. 2 lett. a
2 Non prelevano imposte su:
a. stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese d’armamento della Confederazione che sono società anonime di diritto privato;
Art. 125 cpv. 4 4 Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.
Titolo prima dell’art. 130a
Sezione 5: Messa fuori servizio di immobili militari
Art. 130a Competenza 1 Il DDPS disciplina la messa fuori servizio di immobili della Confederazione non più necessari per scopi militari.
2 Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.
Art. 130b Priorità in caso di vendita 1 In caso di vendita di immobili militari non più necessari devono essere considerati prioritariamente i Cantoni e i Comuni.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 132 lett. a I Comuni mettono gratuitamente a disposizione: a. i locali e gli impianti per le manifestazioni informative;
Art. 140 cpv. 1 1 Le formazioni sono responsabili del materiale dell’esercito loro affidato. Rispon- dono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsa- bile. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di un loro militare.
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Art. 142 cpv. 4
4 Le decisioni di queste autorità possono essere impugnate mediante ricorso al
Tribunale amministrativo federale.
Titolo prima dell’art. 148i Capitolo 8: Prestazioni commerciali
Art. 148i 1 Le unità amministrative del DDPS possono fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni: a. sono in stretta relazione con i compiti principali dell’unità amministrativa; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono importanti mezzi materiali e risorse di personale supplemen- tari. 2 Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta alcuna concorrenza per l’economia privata.
II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010 Consiglio nazionale, 19 marzo 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2010.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 FF 2010 1847
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Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 19975 sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna
Art. 19 cpv. 3 1 Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell’elezione alla carica o funzione o dell’attribuzione del mandato. La persona sottoposta al controllo deve essere con- senziente; rimane salvo l’articolo 113 capoverso 1 lettera d della legge militare del 3 febbraio 19956. In casi speciali il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.
2. Codice penale7
Art. 366 cpv. 3
3 Le sentenze contro minori sono iscritte soltanto se la sanzione inflitta
per il crimine o il delitto commesso è: a. una privazione della libertà (art. 25 DPMin8); b. un collocamento (art. 15 DPMin); o c. un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin).
Art. 367 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 2, frase introduttiva, nonché cpv. 2bis–2quinquies
1 Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti
le sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1–3:
2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo,
accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all’artico- lo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:
5 RS 120 6 RS 510.10 7 RS 311.0 8 RS 311.1
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2bis Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere anche ai dati personali concernenti le sentenze di cui all’arti- colo 366 capoverso 3 lettera c: a. lo Stato maggiore di condotta dell’esercito per l’esame di una decisione di non reclutamento o di un’ammissione al recluta- mento, di un’esclusione dall’esercito o di una riammissione nell’esercito oppure di una degradazione ai sensi della LM9, per l’esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale ai sensi della LM, per l’esame dell’idone- ità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM; b. le autorità federali competenti per eseguire i controlli di sicu- rezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 199710 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; c. le autorità della giustizia penale per l’attuazione di procedi- menti penali (art. 365 cpv. 2 lett. a); d. i servizi di coordinamento cantonali e l’Ufficio federale di giustizia per adempiere i loro compiti legali nell’ambito della gestione del casellario; e. le autorità preposte all’esecuzione penale per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 365 cpv. 2 lett. c). 2ter L’organo della Confederazione competente per il casellario comu- nica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, ai fini menzionati all’articolo 365 capoverso 2 lettere n–p: a. le sentenze penali per un crimine o un delitto; b. le misure privative della libertà; c. le decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova di persone soggette all’obbligo di leva e di militari. 2quater Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2ter che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell’esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all’obbligo di leva o è un militare, l’organo competente per il casellario comunica anche i dati penali. 2quinquies La comunicazione e la constatazione di cui al capo- verso 2quater possono essere effettuate mediante un’interfaccia elettro- nica tra il PISA e il casellario.
9 RS 510.10 10 RS 120
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Art. 369 cpv. 3, 4 lett. c e 4bis
3 Le sentenze che contengono come pena principale una pena deten-
tiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizio- nale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni.
4 Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una
misura stazionaria soltanto sono eliminate d’ufficio dopo: c. sette anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 DPMin. 4bis Le condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’articolo 63 sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni. Le condanne a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’articolo 14 DPMin sono eliminate d’ufficio dopo cinque anni per quanto un computo dei termini secondo i capoversi 1–4 non sia possibile.
3. Codice penale militare del 13 giugno 192711
Art. 3 cpv. 1 n. 5
1 Sono sottoposti al diritto penale militare:
5. le persone soggette all’obbligo di leva per quanto concerne
l’obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informa- tiva e le giornate di reclutamento;
Art. 35
4. Pena 1 Il giudice pronuncia la degradazione del militare che, per un crimine
accessoria: degradazione o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.
2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide se il militare
degradato sarà ancora chiamato a prestare servizio militare.
3 Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sen-
tenza passa in giudicato.
11 RS 321.0
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4. Legge federale del 4 ottobre 200212 sulla protezione della popolazione
e sulla protezione civile
Art. 17, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Incorporazione dei militi 2 D’intesa con i Cantoni interessati, i militi possono essere incorporati al di fuori del Cantone di domicilio.
3 Il Cantone di domicilio decide in merito all’incorporazione dei militi.
Art. 18 Personale di riserva
1 I Cantoni possono incorporare militi nel personale di riserva.
2 I militi incorporati nel personale di riserva non devono essere formati e non hanno diritto di prestare servizio di protezione civile.
Titolo prima dell’art. 66 Capitolo 8: Protezione giuridica e procedimento Sezione 1: Pretese non pecuniarie
Art. 66 Apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile 1 Contro le decisioni della Commissione per la visita sanitaria di reclutamento e delle altre commissioni per la visita sanitaria in merito all’apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile è ammesso il ricorso presso un’altra Commissione per la visita sanitaria. Quest’ultima decide definitivamente.
2 Hanno il diritto di ricorrere:
a. la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale; b. l’assicurazione militare; c. la direzione medica delle cliniche e degli ospedali psichiatrici, degli istituti per epilettici, degli istituti di cura per alcolizzati, nonché delle istituzioni per la terapia dei tossicomani; d. i medici del Servizio medico militare. 3 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicem- bre 196813 sulla procedura amministrativa.
12 RS 520.1 13 RS 172.021
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Art. 66a Domande di differimento del servizio Contro le chiamate e le decisioni relative al differimento del servizio i militi possono presentare una domanda di riesame all’organo che li ha convocati. Esso decide definitivamente.
Art. 66b Altri casi In tutte le altre controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni delle auto- rità cantonali di ultima istanza non considerate definitive ai sensi della presente legge è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Titolo prima dell’art. 67
Sezione 2: Pretese pecuniarie
Art. 67, rubrica e cpv. 3 Rubrica abrogata
3 Concerne soltanto il testo francese.
Titolo prima dell’art. 73a Capitolo 3: Prestazioni commerciali
Art. 73a
1 L’organo federale responsabile della protezione civile può fornire prestazioni
commerciali a terzi se tali prestazioni: a. sono in stretta relazione con i suoi compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono importanti mezzi materiali e risorse di personale supplemen- tari. 2 Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può prevedere eccezioni per deter- minate prestazioni, se non ne risulta alcuna concorrenza per l’economia privata.
Titolo prima dell’art. 74 Capitolo 4: Disposizioni finali
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Legge militare RU 2010
5. Legge federale del 12 giugno 195914 sulla tassa d’esenzione
dall’obbligo militare
Art. 3 Durata dell’assoggettamento 1 L’assoggettamento alla tassa comincia all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato agli obblighi militari compie 20 anni.
2 Esso dura:
a. per gli assoggettati agli obblighi militari non incorporati in una formazione dell’esercito e non soggetti all’obbligo di prestare servizio civile, fino alla fine dell’anno in cui compiono 30 anni; b. per gli assoggettati agli obblighi militari incorporati in una formazione dell’esercito o soggetti all’obbligo di prestare servizio civile, al più tardi fino alla fine dell’anno nel quale compiono 34 anni.
Art. 4 cpv. 1 lett. d
1 È esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento:
d. abrogata
14 RS 661
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