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Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

del 20 gennaio 2010

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 59 capoversi 1 e 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr); visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo; in esecuzione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati; in esecuzione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi, ordina:

Art. 1 Documenti di viaggio 1 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) rilascia i seguenti documenti di viag- gio: a. titoli di viaggio per rifugiati; b. passaporti per stranieri; c. certificati d’identità per richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione e persone ammesse provvisoriamente; d. documenti di viaggio sostitutivi per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione di stranieri. 2 I documenti di viaggio di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b sono muniti di un microchip.

Art. 2 Titolo di viaggio per rifugiati Ha diritto a un titolo di viaggio per rifugiati: a. uno straniero ai sensi dell’articolo 59 capoverso 2 lettera a LStr; b. uno straniero che è stato riconosciuto come rifugiato ai sensi della Conven- zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati da un altro Stato, sempre che abbia avuto luogo il trasferimento della responsabilità relativa ai rifu-

RS 143.5

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giati ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo europeo del 16 ottobre 19805 sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati.

Art. 3 Passaporto per stranieri 1 Uno straniero ai sensi dell’articolo 59 capoverso 2 lettere b e c LStr ha diritto a un passaporto per stranieri. 2 A uno straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri.

3 L’apolidia è menzionata nel passaporto.

Art. 4 Certificato d’identità e autorizzazione a un nuovo ingresso 1 Un certificato d’identità con o senza autorizzazione a un nuovo ingresso è rila- sciato a un richiedente l’asilo: a. in caso di grave malattia o decesso di un congiunto; b. per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali; c. per viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione; d. per partecipare attivamente a manifestazioni sportive o culturali all’estero; e. per preparare la partenza o il trasferimento definitivo in uno Stato terzo. 2 Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, i coniugi, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale. 3 Se la partenza dalla Svizzera è accelerata o agevolata, dopo il passaggio in giudi- cato della conclusione della procedura d’asilo può essere rilasciato un certificato d’identità ai sensi dell’articolo 1 lettera c, con o senza autorizzazione a un nuovo ingresso, anche a un richiedente l’asilo con decisione negativa.

4 A una persona bisognosa di protezione e a una persona ammessa provvisoriamente

è rilasciata su richiesta, per viaggi all’estero, un’autorizzazione a un nuovo ingresso e, in caso di dimostrata assenza di documenti ai sensi dell’articolo 6, anche un certificato d’identità. Non è applicabile l’articolo 15 dell’ordinanza del 24 ottobre

20076 sulla procedura d’entrata e di rilascio del visto.

Art. 5 Documento di viaggio sostitutivo Per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, a uno straniero può essere rilasciato un documento di viaggio sostitutivo se tale documento rende possibile

5 RS 0.142.305 6 RS 142.204

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lʼallontanamento nello Stato d’origine o di provenienza e un altro documento di viaggio non può o non può più essere ottenuto entro il termine di partenza stabilito.

Art. 6 Assenza di documenti 1 È considerato sprovvisto di documenti ai sensi della presente ordinanza lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d’origine o di prove- nienza e: a. dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d’origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio; o b. per il quale l’ottenimento di documenti di viaggio non è possibile. 2 Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d’origine o di provenienza non motivano l’assenza di documenti.

3 Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai

richiedenti l’asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d’origine o di provenienza.

4 L’assenza di documenti è accertata dall’UFM nell’ambito dell’esame della

domanda.

Art. 7 Deposito di documenti di viaggio esteri 1 Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso l’UFM gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto esteri in suo possesso.

2 L’UFM riconsegna i documenti di viaggio depositati, quando lo straniero resti-

tuisce il documento di viaggio svizzero.

Art. 8 Effetti giuridici 1 I documenti di viaggio giusta l’articolo 1 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l’identità né la cittadinanza dello straniero. 2 Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è auto- rizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viag- gio, purché nel frattempo il permesso di dimora o l’ammissione provvisoria non abbia perso ogni validità. 3 Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d’origine o di provenienza. 4 Il certificato d’identità per persone bisognose di protezione, ammesse provvisoria- mente o per richiedenti l’asilo autorizza il ritorno in Svizzera soltanto se contiene un’autorizzazione a un nuovo ingresso valida.

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Art. 9 Durata di validità

1 I documenti di viaggio sono validi:

a. il titolo di viaggio per rifugiati: 5 anni; b. il passaporto per stranieri: 5 anni; c. il certificato d’identità: 1 anno; d. il documento di viaggio sostitutivo: unicamente per una partenza, un ritorno o un’entrata. 2 Per i bambini che al momento del rilascio non hanno ancora compiuto 3 anni d’età la durata di validità del titolo di viaggio per rifugiati o del passaporto per stranieri è limitata a 3 anni. 3 L’autorizzazione a un nuovo ingresso è rilasciata per la durata di validità massima di 1 anno. 4 L’UFM può, in circostanze speciali, stabilire una durata di validità più breve, in particolare se lo straniero è titolare di un permesso di dimora annuale oppure intende eleggere domicilio in un altro Stato.

5 La durata di validità di un documento di viaggio non può essere prorogata.

6 Se durante un periodo protratto è impossibile procedere alla produzione, anziché i documenti di viaggio di cui agli articoli 2 e 3 l’avente diritto ottiene un certificato d’identità di cui all’articolo 4.

Art. 10 Procedura 1 Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona davanti alla competente autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all’autorità cantonale degli stranieri all’attenzione dell’UFM. 2 Se possibile, la domanda deve essere presentata all’autorità cantonale degli stra- nieri sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio docu- mento o prima dell’inizio del viaggio previsto. 3 La competente autorità cantonale registra la domanda nella banca dati del sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di autorizzazioni a un nuovo ingresso (ISR). A tal fine riprende dalla banca dati SIMIC i dati personali del richiedente ai sensi dell’articolo 111 capoverso 2 lettera a LStr tranne l’imma- gine del volto e le impronte digitali. Trasmette all’UFM la domanda, i dati rilevati e eventuali documenti relativi alla domanda. 4 Il richiedente o il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati. 5 L’UFM rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappre- sentanze svizzere all’estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno o l’entrata in Svizzera.

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6 Previo versamento degli emolumenti per la registrazione dell’immagine del volto e delle impronte digitali nonché per le spese materiali e di produzione, l’UFM invita il richiedente a far rilevare dalla competente autorità nel luogo di domicilio l’imma- gine del volto e le impronte digitali per i documenti di viaggio di cui all’articolo 1 lettere a e b. La predetta autorità trasmette i dati al servizio preposto alla stesura del documento di viaggio conformemente all’allegato 1.

Art. 11 Registrazione dell’immagine del volto e delle impronte digitali

1 L’autorità cantonale competente effettua una fotografia digitale della persona

richiedente. I requisiti concernenti la fotografia sono fissati dal Dipartimento. Se la persona richiedente dispone di una fotografia digitale, le autorità di rilascio ne controllano la qualità e decidono se soddisfa i requisiti. 2 Essa registra due impronte digitali della persona richiedente sotto forma di impron- ta piatta dell’indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell’impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l’impronta piatta del dito medio, dell’anulare o del pollice. 3 Le impronte digitali non vanno registrate se la persona richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile prenderle per motivi medici solo di natura non temporanea. 4 Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un passaporto con una validità ridotta a un anno. Una durata di validità ridotta non influisce sull’importo degli emolumenti.

Art. 12 Restituzione di documenti di viaggio I documenti di viaggio restituiti possono, su richiesta, essere resi inservibili e lasciati al titolare oppure ai congiunti, se questi è deceduto.

Art. 13 Rifiuto 1 L’UFM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un’autorizzazione a un nuovo ingresso, se: a. il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto non dà il pro- prio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale, è suffi- ciente il consenso di un genitore. Se, in base alle circostanze, non si può senz’altro supporre che l’altro genitore sia d’accordo, occorre ottenere anche il consenso di quest’ultimo; b. il rilascio di un documento di viaggio o di un’autorizzazione a un nuovo ingresso fosse in contrasto con una decisione pronunciata da un’autorità svizzera in base al diritto federale o cantonale; c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;

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d la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza cresciuta in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata; e. lo straniero è segnalato per arresto nel sistema informatizzato di ricerca di polizia (RIPOL) o nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per un crimine o un delitto; f. l’ammissione provvisoria, il permesso di dimora o il permesso di domicilio su cui si basa il regolamento attuale del soggiorno dello straniero non sono più validi. 2 Se da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero ha contraf- fatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il suo vecchio documento di viaggio, l’UFM rifiuta, per due anni al massimo, il rilascio di un nuovo documento di viaggio o di una nuova autorizzazione a un nuovo ingresso.

Art. 14 Perdita

1 Per perdita s’intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnata-

mente anche per furto o distruzione completa. 2 Il titolare deve denunciare, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio al posto di polizia locale. Se è avvenuta all’estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diploma- tica o consolare svizzera. Quest’ultima trasmette l’annuncio della perdita all’UFM.

3 Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha

annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso.

4 Il documento di viaggio perde la sua validità con l’annuncio della perdita.

5 La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL:

a. se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale; b. se la perdita è avvenuta all’estero: dall’Ufficio federale di polizia (fedpol), in base all’annuncio di perdita dell’UFM.

Art. 15 Sostituzione 1 In caso di perdita, il documento di viaggio è sostituito soltanto se lo straniero esibisce una denuncia fatta alla polizia e non sussistono motivi di revoca ai sensi dell’articolo 16. 2 I documenti di viaggio divenuti inservibili sono sostituiti soltanto se vengono restituiti.

Art. 16 Revoca

1 L’UFM revoca un documento di viaggio svizzero, se:

a. il suo titolare non adempie più i presupposti per il rilascio del documento;

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b. il rappresentante legale di uno straniero minorenne o interdetto ritira il pro- prio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale, si pro- cede conformemente alla regola di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera a; c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è per- seguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto; d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza cresciuta in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata; e. da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero o un terzo ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il documento di viaggio; f. la sua durata di validità è scaduta. 2 I documenti di viaggio revocati vanno restituiti all’UFM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio revocati, ma non restituiti, sono considerati persi. L’UFM li annuncia a fedpol per la registrazione nel RIPOL.

Art. 17 Emolumenti 1 Il rilascio di un documento di viaggio o di un’autorizzazione a un nuovo ingresso è soggetto a emolumento. Fa eccezione all’obbligo dell’emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo.

2 L’UFM può riscuotere un emolumento forfetario secondo l’allegato 2 per docu-

mento, se il documento di viaggio è stato perso o se è divenuto inservibile.

3 Le aliquote degli emolumenti sono disciplinate nell’allegato 2.

4 La competente autorità cantonale fattura direttamente al richiedente l’emolumento per la ricezione della domanda ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3. L’UFM fattura al richiedente gli emolumenti per la registrazione dell’immagine del volto e delle impronte digitali, nonché le spese per il materiale e la produzione. L’UFM fattura il saldo ai Cantoni e al servizio preposto alla produzione dei documenti di viaggio. La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 18 Accertamenti all’estero Per accertamenti approfonditi all’estero, l’UFM calcola l’emolumento in base al dispendio di tempo. Allo scopo applica la tariffa dell’ordinanza del 29 novem- bre 20067 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

Art. 19 Riscossione Gli emolumenti e le spese sono riscossi insieme al momento dell’accettazione della domanda.

7 RS 191.11

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Art. 20 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolu- menti.

Art. 21 Sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio L’autorizzazione per consultare e trattare i dati dell’ISR secondo l’articolo 111 LStr è disciplinata nell’allegato 1.

Art. 22 Archiviazione dei dati 1 I dati non più impiegati permanentemente sono proposti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati che l’Archivio federale ritiene privi d’interesse ai fini dell’archiviazione sono cancellati dall’UFM. 2I dati memorizzati nell’ISR per un documento d’identità sono distrutti dopo

20 anni dalla loro prima memorizzazione, sempre che non siano da custodire

nell’Archivio federale. L’Archivio federale decide sul valore archivistico dei dati personali.

Art. 23 Protezione dei dati 1 Ogni straniero può domandare per scritto all’UFM se nell’ISR sono elaborati dati che lo riguardano. 2 L’informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati sul richie- dente memorizzati nell’ISR. 3 Per rifiutare, limitare o differire l’informazione richiesta è applicabile l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei (LPD). 4 Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.

5 Le altre pretese degli interessati sono rette dall’articolo 25 LPD.

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 27 ottobre 200410 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, è applicato il nuovo diritto.

8 RS 172.041.1 9 RS 235.1 10 RU 2004 4577, 2006 3369 4869, 2007 5619, 2008 4943

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Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.

20 gennaio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 21)

Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell’ISR

I dati elencati qui di seguito sono suddivisi in dati che figurano sul documento di viaggio (I. Dati del documento di viaggio) e dati che si trovano unicamente nella banca dati (II. Dati supplementari nella banca dati). C = consultazione; T = trattamento e consultazione

Nome del campo dei dati Confederazione Cantone

Autorità cant. degli

stranieri Posti di polizia dei

UFM Admin UFM User UFM lettori Uff.cant. dei passaporti Cantoni UFCL CGCF

Record doc. di viaggio + banca dati

I. Dati del documento di viaggio

Tipo di documento di viaggio (art. 2 ODV) T T C C C T C C

Cognome (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C

Nome(i) (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C

Sesso (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C

Data di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C

Luogo di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C

Statura (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C

Immagine del volto (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T T C

Impronta digitale (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T T C

Numero personale (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C

Data del rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C T C C

Durata di validità (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C T C C

Codice del Paese (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C T C C

Numero del documento di viaggio (art. 111 cpv. 2 T T C C C T C C lett. c LStr)

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Nome del campo dei dati Confederazione Cantone

Autorità cant. degli

stranieri Posti di polizia dei

UFM Admin UFM User UFM lettori Uff.cant. dei passaporti Cantoni UFCL CGCF

Autorità di rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C T C C

Rappresentante legale dei minorenni o degli interdetti T T C C C T C C (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr)

Registrazioni su richiesta del richiedente T T C C C T C C (art. 111 cpv. 2 lett. e LStr)

II. Dati supplementari nella banca dati

Dati sulla perdita di un documento di viaggio T T C C C T C C (art. 14 cpv. 1 ODV e art. 111 cpv. 2 lett. f LStr)

Dati sulla registrazione o sulla revoca di una T T C C C T C C registrazione di un documento di viaggio in RIPOL (art. 14 cpv. 5 ODV e art. 111 cpv. 2 lett. f LStr)

Revoca (art. 16 ODV) T T C C C T C C

Cittadinanza (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C

Indirizzo (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C

Cognome e nome dei genitori (art. 111 cpv. 2 lett. a T T C C C T C C LStr)

Cognome dei genitori prima del matrimonio (art. 111 T T C C C T C C cpv. 2 lett. a LStr)

Firma (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C

Numero dell’incarto (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C

Presentazione della domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b T T C C C T C C LStr)

Decisione della domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr) T T C C C T C C

Altri dati relativi allo stato della domanda T T C C C T C C (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr)

Altri dati relativi allo statuto del documento T T C C C T C C di viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)

Le firme dei rappresentanti legali nel caso di docu- T T C C C T C C menti di viaggio rilasciati a minorenni o interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr)

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Allegato 2 (art. 17 cpv. 3)

Emolumenti per documenti di viaggio e per l’autorizzazione a un nuovo ingresso

Rilascio Rilascio Iscrizione Emolumento Documento di viaggio certificato d’identità di un’autorizzazione per la perdita CHF CHF a un nuovo ingresso CHF/per documento euro secondo art. 1 lett. a–c ODV

Minori 60.–* 50.–* gratis** 100.– Adulti 140.– 100.– 60 .– 100.– * Persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni ** Rilascio del visto esente da emolumento (art. 13 O del 24 ott. 2007 sugli emolumenti LStr; RS 142.209)

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Allegato 3 (art. 17 cpv. 4)

Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni

Documenti di viaggio Confederazione Autorità cantonale competente Servizio preposto UFM (DFGP) Ricezione Rilevamento dei alla stesura del della domanda dati biometrici documento di viaggio Quota Quota della Confede- CHF Quota parte per la produzione razione in senso stretto del centro CHF CHF CHF

Titolo di viaggio per rifugiati/passaporto per stranieri Minori 45.90 – 25.– 20.– Adulti 45.90 49.10 25.– 20.–

Certificato d’identità Minori 24.– 1.– 25.– – Adulti 24.– 51.– 25.– –

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Abbreviazioni:

Servizi federali UFM Admin Ufficio federale della migrazione, Direzione della Sezione Svizzera tedesca 2 e documenti di viaggio della Divisione dimora (art. 1 ODV) UFM User Ufficio federale della migrazione, collaboratori della Sezione Svizzera tedesca 2 e documenti di viaggio della Divisione dimora (art. 1 ODV e art. 111 cpv. 4 LStr) UFM lettori Ufficio federale della migrazione, collaboratori della Divisione dimora (art. 1 ODV) UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, produttore dei documenti di viaggio (art. 111 cpv. 5 lett. a LStr) CGCF Corpo delle guardie di confine e posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni (art. 111 cpv. 5 lett. b LStr) Servizi cantonali Posti di polizia dei Posti di polizia designati dai Cantoni per la ricezione di annunci Cantoni concernenti documenti di viaggio persi (art. 14 cpv. 5 lett. a ODV e art. 111 cpv. 5 lett. c LStr) Autorità cant. Autorità cantonali degli stranieri o uffici cantonali dei competenti passaporti (art. 11 ODV)

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