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AS 2010 6325

Decisione n. 2/2010 del comitato statistico Unione europea/Svizzera recante modifica dell'allegato A dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea in materia di cooperazione statistica (Modifica dell'allegato A)

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico Decisione n. 2/2010 del comitato statistico Unione europea/Svizzera recante modifica dell’allegato A dell’Accordo

Adottata il 1° ottobre 2010 Entrata in vigore il 1° ottobre 2010

Testo originale

Il comitato statistico Unione europea/Svizzera, visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sulla coope- razione nel settore statistico1, in particolare l’articolo 4 paragrafo 4; considerato che: (1) l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e contiene l’allegato A concernente gli atti giuridici nel settore statistico; (2) nuovi atti giuridici nel settore statistico sono stati adottati e devono essere aggiunti all’allegato A, rendendo necessaria una revisione dell’allegato A, decide:

Art. 1 L’allegato A dell’Accordo è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Sofia il 1° ottobre 2010

Per il Per la comitato misto: Confederazione svizzera: Il capo della delegazione dell’UE, Il capo della delegazione svizzera, Walter Radermacher Jürg Marti

1 RS 0.431.026.81

2010-2590 6325

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Allegato A

Atti giuridici nel settore statistico di cui all’articolo 2

Adattamento settoriale 1. I termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferi- mento nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei perti- nenti atti comunitari, anche la Svizzera. 2. Salvo altrimenti disposto, i riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economi- che nelle Comunità europee (NACE Rev. 1)» sono intesi come riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 2)» definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici. I numeri di codice cui è fatto riferimento sono intesi come i corrispondenti numeri di codice convertiti della NACE Rev. 2. 3. Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e simili non sono pertinenti ai fini dell’Accordo.

Atti cui è fatto riferimento Statistiche sulle imprese – 32008 R 0295: regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione). (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13), modificato da: – 32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009 (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170), – 32009 R 0250: regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009 (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) la Svizzera non è tenuta ad effettuare la disaggregazione per regione dei dati prescritta dal presente regolamento; b) la Svizzera è esonerata dal comunicare i dati al livello a 4 cifre della NACE Rev 2; c) la Svizzera è esonerata dal comunicare i dati prescritti dal presente regola- mento per le unità di attività economica; d) per le variabili dell’allegato IX: 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 e 16931, la Svizzera fornisce dati che hanno come anno di riferimento il 2011;

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e) nell’allegato VII la Svizzera è esonerata dal comunicare dati «Disaggrega- zione geografica» per la serie 7E. – 31998 R 2700: regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le stati- stiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49), modifi- cato da: – 32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7), – 32003 R 1670: regolamento (CE) n. 1670/2003 della Commissione, del 1° settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74). – 31998 R 2701: regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81), modificato da: – 32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7), – 32003 R 1669: regolamento (CE) n. 1669/2003 della Commissione, del 1° settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 57). – 31998 R 2702: regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle stati- stiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102), modifi- cato da: – 32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7), – 32003 R 1668: regolamento (CE) n. 1668/2003 della Commissione, del 1° settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 32), – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1), – 31999 R 1618: regolamento (CE) n. 1618/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, relativo ai criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 11), – 31999 R 1225: regolamento (CE) n. 1225/1999 della Commissione, del 27 maggio 1999, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statisti- che dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 1). – 31999 R 1227: regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statisti- che dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 75), modifi- cato da: – 12003 T 003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca,

della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slo-

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venia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1), – 31999 R 1228: regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 91), modificato da: – 12003 T 003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slo- venia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1). – 32003 R 1668: regolamento (CE) n. 1668/2003 della Commissione, del 1° settembre 2003, che attua il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Con- siglio per quanto riguarda il formato tecnico da usare per la trasmissione del- le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 32), modificato da: – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1), – 32003 R 1669: regolamento (CE) n. 1669/2003 della Commissione, del 1° settembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle serie di dati da elaborare per le sta- tistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2701/98 relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 57), – 32003 R 1670: regolamento (CE) n. 1670/2003 della Commissione, del 1° settembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle definizioni delle caratteristiche per

le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74), – 31998 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1), modificato da:

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– 32005 R 1158: regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1), – 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), – 32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16). Ai fini del presente Accordo le disposizioni di tali regolamenti si intendono adattate come in appresso: la Svizzera è esonerata dal comunicare i dati al livello a 4 cifre della NACE Rev 1. – 32009 R 0329: regolamento (CE) n. 329/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle variabili, la frequenza di elaborazione delle statistiche e i livelli di suddivisione e di aggregazione da applicare alle variabili (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 3). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: la Svizzera è esonerata dal comunicare i dati per le variabili 220 e 230 fino al 2013. – 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – parte quarta (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: la Svizzera è esonerata dal comunicare i dati per le variabili 220 e 230 fino al 2013. – 32001 R 0586: regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di rag- gruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11), modificato da: – 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), – 32007 R 0656: regolamento (CE) n. 656/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 3),

– 32008 R 0177: regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i regi- stri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).

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– 31993 R 2186: regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: nel caso della Svizzera non si applica la voce 1 lettera k) dell’allegato II del regola- mento. – 32009 R 0192: regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regola- mento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istitui- sce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: la Svizzera è esonerata, fino al 2013 compreso, dal trasmettere dati individuali per il fatturato delle imprese di cui all’allegato A. – 32009 D 0252: 2009/252/CE: decisione della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici [notificata con il numero C(2009) 1568] (GU L 75 del 21.3.2009, pag. 11).

Statistiche dei trasporti e del turismo – 31998 R 1172: regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1), modificato da: – 31999 R 2691: regolamento (CE) n. 2691/99 della Commissione, del 17 dicembre 1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 39), – 12003 T 003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slo- venia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), – 32006 R 1791: regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1), – 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1), – 32007 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007 (GU L 290 dell’8.11.2007, pag. 14),

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– 32009 R 0399: regolamento (CE) n. 399/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 9). – 32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 13), modificato da: – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10), – 32004 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26), – 32007 R 0833: regolamento (CE) n. 833/2007 della Commissione, del 16 luglio 2007, che stabilisce la data di scadenza del periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 185 del 17.7.2007, pag. 9), – 32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45), – 31993 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti strada- li (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63), – 32003 R 0091: regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferro- viari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1), modificato da: – 32003 R 1192: regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003 (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13), – 32007 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007 (GU L 290 dell’8.11.2007, pag. 14), – 32007 R 0332: regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di sta- tistiche dei trasporti ferroviari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16). – 32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1), modificato da:

– 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003 (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), – 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5),

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– 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da: – 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5), – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1), – 32007 R 0158: regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007 (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9), – 31980 L 1119: direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per via navigabile interna (GU L 339 del 15.12.1980, pag. 30). – 31995 L 0057: direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32), modificata da: – 120 03 T 003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repub- blica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Unghe- ria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), – 32004 D 0883: decisione della Commissione, del 10 dicembre 2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 69). – 32006 L 0110: direttiva 2006/110/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 418), – 31999 D 0035: decisione 1999/35/CE della Commissione, del 9 dicembre 1998, sulle procedure per l’attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23), – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori stati- stici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

Statistiche del commercio estero – 32009 R 0471: regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del com- mercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23), attuato da:

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– 32010 R 0092: regolamento (CE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 feb- braio 2010 (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4), – 32010 R 0113: regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010 (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento 471/2009 si intendono adattate come in appresso: a) la Svizzera pone in atto le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il 1° gennaio 2012. Tutti i riferimenti al sistema di sdoga- namento centralizzato e le relative disposizioni non sono pertinenti; b) definizione dell’articolo 2: il territorio statistico comprende il territorio doganale esclusi i depositi doganali e i depositi in franchigia da dazi. La Svizzera non è tenuta a compilare statistiche sugli scambi tra la Svizzera e il Liechtenstein; c) fonte di dati dell’articolo 4: il testo dell’articolo 4 paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: «La Svizzera può utilizzare altre fonti di dati per la compila- zione delle sue statistiche nazionali»; d) articolo 5 paragrafo 1 (Dati statistici): i dati statistici di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettera e) sono rilevati per la prima volta entro il 1º gennaio 2016. – Non si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 lettere f) e k). – La classificazione di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettera h) è applicata quantomeno al livello delle prime 6 cifre. – Nel caso della Svizzera non sono applicabili le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 lettera m) sottopunti ii) e iii). e) articolo 6 (Compilazione di statistiche del commercio estero): le disposizioni dell’articolo 6 non sono applicabili ai dati statistici che la Svizzera è esone- rata dal rilevare ai sensi dell’articolo 5 del regolamento in questione; f) articolo 7 (Scambio di dati): le disposizioni dell’articolo 7 non si applicano. Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento 113/2010 si intendono adattate come in appresso: g) all’articolo 4 paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Per la Svizzera il ‹valore in dogana› è definito conformemente alle rispet- tive norme nazionali»; h) all’articolo 7 paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Per la Svizzera per ‹paese d’origine› si intende il paese del quale le merci sono originarie ai sensi delle norme nazionali d’origine»;

i) nell’articolo 15 paragrafo 4 il riferimento al regolamento (CE) n. 2454/93 non è pertinente;

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– 32006 R 1833: regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le stati- stiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Principi e segreto statistici – 31990 R 1588: regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) all’articolo 2 è aggiunto il seguente punto: «personale dell’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA): perso- nale del segretariato dell’AELS (EFTA) distaccato presso l’ISCE.»; b) nella seconda frase dell’articolo 5 paragrafo 1 il termine «ISCE» è sostituito da «ISCE e dell’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA)». c) All’articolo 5 paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «I dati statistici riservati trasmessi all’ISCE tramite l’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA) sono accessibili anche al personale di detto Ufficio.»; d) all’articolo 6 si intende che il termine «ISCE» comprende, a tal fine, l’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA). – 32009 R 0223: regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del pro- gramma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: la Svizzera pone in atto le misure necessarie per conformarsi a questo regolamento entro il 31 dicembre 2012; – 31997 R 0322: regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1). – 32002 R 0831: regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso

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ai dati riservati per fini scientifici (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7), modifi- cato da: – 32006 R 1104: regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006 (GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3), – 32008 R 606: regolamento (CE) n. 606/2008 della Commissione, del 26 giu- gno 2008 (GU L 166 del 27.6.2008, pag. 16). – 32004 D 0452: decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori pos- sono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici, modificata da: – 32008 D 0876: decisione 2008/876/CE della Commissione, del 6 novembre

2008 (GU L 310 del 21.11.2008, pag. 28).

– 32008 D 0234: decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13). – 32008 D 0235: decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17). Atti di cui le parti contraenti prendono atto Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto: – 52005 PC 0217: raccomandazione della Commissione COM(2005) 217, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22).

Statistiche demografiche e sociali – 2007 R 0862: regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguar- danti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23). – 31998 R 0577: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3), modificato da: – 32002 R 1991: regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2002 (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1), – 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14), – 32003 R 2257: regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6),

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– 32007 R 1372: regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: in deroga alle disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 4 per la Svizzera l’unità campio- naria è un individuo e le informazioni sugli altri membri della famiglia possono includere almeno le caratteristiche di cui all’articolo 4 paragrafo 1. – 32000 R 1575: regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio rela- tivo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmis- sione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16). – 32000 R 1897: regolamento (CE) n 1897/2000 della Commissione, del 7 set- tembre 2000, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per cam- pione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 18). – 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l’elenco delle variabili relative all’istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14), attuato da: – 32003 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all’adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell’11.2.2003, pag. 3), – 32005R0384: regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, relativo all’adozione di un programma di formulari ad hoc per gli anni dal 2007 al 2009, destinati all’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 23).

Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: in deroga all’articolo 1, la Svizzera è esonerata dall’applicare il modulo ad hoc 2007. – 32005 R 0430: regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio rela- tivo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmis-

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sione dei dati a partire dal 2006 e l’impiego di un sottocampione per la rile- vazione di dati su variabili strutturali (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 36). – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10). – 32007 R 0102: regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione, del 2 feb- braio 2007, che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situa- zione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli come disposto dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 430/2005 (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 3), modificato da: – 32008 R 0391: regolamento (CE) n. 391/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008 (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 15). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: in deroga all’articolo 2, la Svizzera è esonerata dal trasmettere le variabili di cui alle colonne 211/212 e alla colonna 215 dell’allegato. – 32008 R 0207: regolamento (CE) n. 207/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc

2009 sull’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro di cui al regolamento

(CE) n. 577/98 del Consiglio. (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 4). – 32008 R 0365: regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2010,

2011 e 2012, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al rego-

lamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22). – 32008 R 0377: regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relati- vo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57). – 32009 R 0020: regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc

2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regola-

mento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 7). – 31999 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6), modificato da: – 31999 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28), – 32005 R 1737: regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11),

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– 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) per le statistiche sulla struttura e la distribuzione delle retribuzioni, la Sviz- zera raccoglierà per la prima volta nel 2010 i dati di cui all’articolo 6 para- grafo 2 del presente regolamento; b) per le statistiche sul livello e sulla composizione dei costi del lavoro, la Svizzera raccoglierà i dati di cui all’articolo 6 paragrafo 1 del presente rego- lamento nel 2008 per alcune variabili e per la prima volta nel 2012 per tutte le variabili; c) per il 2008 la Svizzera è autorizzata a: – fornire i dati richiesti all’articolo 6 paragrafo 1 lettera a) basati sulle imprese (invece che sulle unità locali) a livello nazionale, ai sensi della NACE Rev. 1.1 a livello di sezione e di aggregati di sezione e senza ripar- tizione per dimensioni delle imprese; – trasmettere i risultati entro 24 mesi a partire dalla fine dell’anno di riferi- mento (e non entro 18 mesi come indicato all’articolo 9). – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10). – 32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle in- formazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3), modificato da: – 32005 R 1738: regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32), – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10). – 32006 R 0698: regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30). – 32003 R 0450: regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1), attuato da:

– 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). – 32003 R 1216: regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del

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Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 37), – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori stati- stici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10), – 32008 R 0453: regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234), – 32008 R 1062: regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 3). – 32009 R 0019: regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3). – 32003 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddi- to e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1), modificato da: – 32005 R 1553: regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6), – 32003 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le defini- zioni e le definizioni aggiornate (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1), modifi- cato da: – 32006 R 0676: regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 (GU L 118 del 3.5.2006, pag. 3),

– 32003 R 1981: regolamento (CE) n. 1981/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda gli aspetti della rileva- zione sul campo e le procedure di imputazione (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 23),

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– 32003 R 1982: regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamen- to e di inseguimento (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 29). – 32003 R 1983: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34), modifica- to da: – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10), – 32004 R 0028: regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gen- naio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento euro- peo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 42), – 32006 R 0315: regolamento (CE) n. 315/2006 della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 16), – 32007 R 0215: regolamento (CE) n. 215/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all’esclu- sione finanziaria (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 8). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: la Svizzera è esonerata dal comunicare dati fino al 2010 compreso. – 32008 R 0362: regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento

europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2009 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 1). – 32009 R 0646: regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul

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reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco

2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse

all’interno della famiglia (GU L 192 del 24.7.2009, pag. 3).

Statistiche economiche – 31995 R 2494: regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1). Per quanto riguarda la Svizzera il regolamento si applica all’armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo per i raffronti internazionali. Esso non è rilevante per quanto riguarda le finalità esplicite del calcolo degli indici dei prezzi al consumo armonizzati nel contesto dell’Unione economica e monetaria. Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) l’articolo 2 lettera c), nonché i riferimenti all’IPCUM di cui all’articolo 8 paragrafo 1 e all’articolo 11 non sono applicabili; b) l’articolo 5 paragrafo 1 lettera a) non è applicabile; c) l’articolo 5 paragrafo 2 non è applicabile; d) la consultazione dell’IME di cui all’articolo 5 paragrafo 3 non è applicabile; – 32009 R 0330: regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il tratta- mento dei prodotti stagionali nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6). – 31996 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 set- tembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armoniz- zati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3), modificato da: – 31998 R 1687: regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio

1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12),

– 31998 R 1688: regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 luglio

1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23),

– 32007 R 1334: regolamento (CE) n. 1334/2007 della Commissione, del 14 novembre 2007 (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 22). – 31996 R 2214: regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8), modificato da: – 31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9),

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– 31999 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1), rettificato da GU L 267 del 15.10.1999, pag. 59, – 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34, – 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9), – 31997 R 2454: regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione, del 10 dicembre 1997, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, riguardo ai requisiti minimi di qualità per la pon- derazione degli IPCA (GU L 340 dell’11.12.1997, pag. 24), – 31998 R 2646: regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l’applicazione del rego- lamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30), – 31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il tratta- mento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9), – 31999 R 2166: regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell’8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1), – 32000 R 2601: regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell’introduzione dei prezzi all’acquisto nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14). – 32000 R 2602: regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamen- to (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il

trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16), modificato da: – 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34. – 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE)

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n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il tratta- mento degli oneri proporzionali al valore dell’operazione negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettificato da L 295 del 13.11.2001, pag. 34. – 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regola- mento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295 del 13.11. 2001, pag. 34. – 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comu- ne dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9). – 32006 R 0701: regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3). – 32007 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1). – 31996 R 2223: regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1), modificato da: – 31998 R 0448: regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 febbraio

1998 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1),

– 32000 R 1500: regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000 (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3), – 32000 R 2516: regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1), – 32001 R 0995: regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001 (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3), – 32001 R 2558: regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 1), – 32002 R 0113: regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002 (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 3),

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– 32002 R 1889: regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002 (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 1), – 32003 R 1267: regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1), – 32009 R 0400: R 0400: regolamento (CE) n. 400/2009 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) alla Svizzera è consentito compilare dati per unità istituzionali nei casi in cui le disposizioni di questo regolamento si riferiscono alla branca di attività e- conomica; b) la Svizzera non è tenuta ad effettuare la disaggregazione per regione dei dati prescritta dal presente regolamento; c) la Svizzera non è tenuta ad effettuare la disaggregazione delle esportazioni e importazioni di servizi UE/paesi terzi prescritta dal presente regolamento; d) nell’allegato B (Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario «SEC-95» per paese) dopo il punto 15 (Islanda) è aggiunto il testo seguente:

«16. Svizzera

16.1 Deroghe per tavola

Tavola n. Tavola Deroga Fino al

1 Principali aggregati, annuale e Trasmissione per il 1990 e anni

trimestrale successivi

2 Principali aggregati delle Scadenza: t+8 mesi Illimitato

amministrazioni pubbliche Periodicità: annua Illimitato Trasmissione per il 1990 e anni successivi

3 Tavole per branca di attività Trasmissione per il 1990 e anni

economica successivi

4 Esportazioni e importazioni Trasmissione per il 1998 e anni

UE/paesi terzi successivi

5 Spesa per consumi finali delle Trasmissione per il 1990 e anni

famiglie secondo la funzione successivi

6 Conti finanziari per settore Trasmissione per il 1998 e anni 2006

istituzionale successivi

7 Conti patrimoniali per attività Trasmissione per il 1998 e anni 2006

e passività finanziarie successivi

8 Conti non finanziari per settore Scadenza: t+18 mesi Illimitato

istituzionale Trasmissione per il 1990 e anni successivi

9 Imposte e contributi sociali in Scadenza: t+18 mesi Illimitato

dettaglio per settore Trasmissione per il 1998 e anni successivi

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Tavola n. Tavola Deroga Fino al

10 Tavole per branca di attività Nessuna disaggregazione per regione

economica e per area geografica, NUTS II, A17

11 Spesa delle amministrazioni Trasmissione per il 2005 e anni 2007

pubbliche secondo la funzione successivi Nessuna retrapolazione

12 Tavole per branca di attività Nessuna disaggregazione per regione

economica e per regione,

13 Conti delle famiglie per area Nessuna disaggregazione per regione

geografica, NUTS II 14–22 Conformemente alla deroga a) prevista dal presente regolamento, la Svizzera è esonerata dal comunicare dati per le tavole da 14–22.»

– 31997 D 0178: decisione 97/178/CE, Euratom della Commissione, del 10 febbraio 1997, relativa alla definizione di una metodologia per il passag- gio tra il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) e il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC seconda edizione) (GU L 75 del 15.3.1997, pag. 44). – 31998 D 0715: decisione 98/715/CE della Commissione, del 30 novembre 1998, che chiarifica l’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Con- siglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume (GU L 340 del 16.12.1998, pag. 33). Ai fini del presente Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: l’articolo 3 (classificazione dei metodi per prodotto) non si applica alla Svizzera. – 32002 R 1889: regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 448/98 che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quan- to riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indiret- tamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC) (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11). – 32003 R 1287: regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1). – 32005 R 0116: regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi del’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armoniz- zazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6).

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– 32005 R 1722: regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5). – 31999 D 0622: decisione 1999/622/EC, Euratom della Commissione, dell’8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell’IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all’armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51). – 32006 R 0601: regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: la Svizzera è esonerata dall’attuare le procedure per quanto riguarda il formato e le procedure di trasmissione dei dati fino al 2013 compreso. – 32000 R 0264: regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 feb- braio 2000, relativo all’attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Con- siglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4). Ai fini del presente Accordo le disposizioni delle tavole 25.1 e 25.2 del regolamento si intendono adattate come in appresso: – la Svizzera è esonerata dal disaggregare le prestazioni sociali D.60 in D.62 e – la Svizzera è esonerata dal disaggregare le prestazioni sociali D.61 in D.611 e D.612; – la Svizzera è esonerata dal disaggregare i trasferimenti in conto capitale D.9 – I primi dati saranno trasmessi nel corso dell’anno 2012 + t6 (fine di giugno) per il 1º trimestre del 2012 e retroattivamente a partire dal 1º trimestre del 1999. – 32002 R 1221: regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 179 del 9.7.2002, pag.1).

Ai fini del presente Accordo le disposizioni delle tavole 25.1 e 25.2 del regolamento si intendono adattate come in appresso:

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– la Svizzera è esonerata dal disaggregare le prestazioni sociali D.60 in D.62 e – la Svizzera è esonerata dal disaggregare le prestazioni sociali D.61 in D.611 e D.612; – la Svizzera è esonerata dal disaggregare i trasferimenti in conto capitale D.9 – I primi dati saranno trasmessi nel corso dell’anno 2012 + t6 (fine di giugno) per il 1° trimestre del 2012 e retroattivamente a partire dal 1° trimestre del 1999. – 32005 R 0184: regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli inve- stimenti diretti all’estero. (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23), modificato da: – 32006 R 0602: regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006 (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10), – 32009 R 0707: regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 3). Ai fini del presente Accordo le disposizioni di tali regolamenti si intendono adattate come in appresso: la Svizzera è esonerata dal trasmettere dati per: – tavola 1 (Indicatori in euro): tavola completa – tavola 2 (Statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti): Investimenti di portafoglio disaggregati per paese – tavola 3 (Scambi internazionali di servizi): Servizi, totale, disaggregazione geografica a livello 3 e suddivisioni dei Servizi delle amministrazioni pub- bliche – tavola 4 (Flussi di investimenti diretti T+21) e tavola 5 (Stock di investimen- ti diretti T+21): Branca d’attività economica NOGA a livello a 3 cifre la Svizzera è esonerata dal trasmettere dati fino al 2014 compreso per: – tavola 2 (Statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti): Bilancia dei pagamenti senza investimenti di portafoglio – tavola 3 (Scambi internazionali di servizi): Servizi totali con disaggrega- zione geografica a livello 2 – tavola 4 (Flussi di investimenti diretti T+9): Investimenti diretti all’estero, totale: Disaggregazione geografica a livello 3 e Investimenti diretti nell’eco- nomia segnalante, totale: Disaggregazione geografica a livello 3 – tavola 4 (Flussi di investimenti diretti T+21): Investimenti diretti all’estero, totale: Disaggregazione geografica a livello 3 e Investimenti diretti nell’eco- nomia segnalante, totale: Disaggregazione geografica a livello 3 e Branca

d’attività economica NOGA a livello a 2 cifre

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– tavola 5 (Stock di investimenti diretti T+21): Investimenti diretti all’estero, totale attivi: Disaggregazione geografica a livello 3, Investimenti diretti nell’economia segnalante, totale passivi: Disaggregazione geografica a livello 3 e Branca d’attività economica NOGA, a livello a 2 cifre

Nomenclature – 31990 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da: – 31993 R 0761: regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1), – 32002 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3), – 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). – 31993 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1), modificato da: – 1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, rettificata da GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1). – 32003 R 1053: regolamento (CE) n. 1053/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parla- mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test rapidi (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 8). – 32003 R 1059: R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato da: – 32008 R 0011: regolamento (CE) n. 11/2008 della Commissione, dell’8 gennaio 2008 (GU L 5 del 9.1.2008, pag. 13), – 32008 R 0176: regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1). – 32008 R 0451: regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione stati- stica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65). – 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica

delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento

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(CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Statistiche dell’agricoltura – 31996 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattie- ro-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27), modificata da: – 32003 L 0107: direttiva 2003/107/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40). Ai fini del presente Accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: la Svizzera non è vincolata alla disaggregazione per regione dei dati prescritta da questa direttiva. – 31997 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei pro- dotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), modificata da: – 31998 D 0582: decisione del Consiglio 98/582/CE, del 6 ottobre 1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36); – 32005 D 0288: 2005/288/CE: decisione della Commissione, del 18 marzo 2005, che modifica decisione 97/80/CE recante norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettua- re nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 88 del 7.4.2005, pag. 10). Ai fini del presente Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: la Svizzera non è tenuta ad effettuare la disaggregazione per regioni come prescritto all’allegato I, tavola 1: Produzione annua di latte vaccino. – 32008 R 1166: regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: alla Svizzera non si applica la voce VII dell’allegato III del regolamento (in cui sono indicate dodici caratteristiche del sostegno allo sviluppo rurale). – 32008 R 1242: regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag.3).

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– 32000 D 0115: decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all’elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1), modificata da: – 32002 R 1444: regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 (GU L 216 del 12.8.2002, pag. 1), – 32004 R 2139: regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26), – 32006 R 0204: regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione, del 6 feb- braio 2006 (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3), – 32008 D 0690: decisione 2008/690/CE della Commissione, del 4 agosto 2008, che modifica la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2002/38/CE per quanto riguarda le indagini statisti- che effettuate dagli Stati membri sulle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (GU L 225 del 23.8.2008, pag. 14), – 32009 R 0543: regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1). – 32004 R 0138: regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1), modificato da: – 32005 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005 (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9), – 32006 R 0909: regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14), – 32008 R 0212: regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione, del 7 marzo 2008 (GU L 65 dell’8.3.2008, pag. 5), – 32008 R 1165 regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sul- la carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 1). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) la Svizzera non è vincolata alle seguenti categorie dettagliate delle statistiche

sul bestiame come prescritto all’allegato II del regolamento: – la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sugli animali da macello di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Bovini di età superiore a 1 anno, ma inferiore a 2 – femmine (gioven- che, animali che non hanno ancora partorito);

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– la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche diverse da quelle pre- scritte all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Bovini di età superiore a 1 anno, ma inferiore a 2 – femmine (giovenche, animali che non hanno ancora partorito); – la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sugli animali da macello di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Bovini di età superiore a 2 anni – femmine – giovenche; – la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche diverse da quelle pre- scritte all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Bovini di età superiore a 2 anni – femmine – giovenche; – la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Suini da ingrasso, compresi i ver- ri e le scrofe da riforma; – la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Suini da ingrasso, compresi i ver- ri e le scrofe da riforma; – la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 110 kg di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma; – la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sulle scrofe montate per la prima volta di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul be- stiame – Suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg – scrofe montate; – la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche su giovani scrofe non ancora montate di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg – altre scrofe; b) la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sui giovani bovini di cui all’allegato IV – Categorie di statistiche sulle macellazioni – Bovini; c) la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sugli agnelli e «altri» di cui all’allegato IV – Categorie di statistiche sulle macellazioni – Ovini; d) la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sui caprini di cui all’allegato IV – Categorie di statistiche sulle macellazioni; e) la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche su anatre e «altri» di cui

all’allegato IV – Categorie di statistiche sulle macellazioni – Pollame.

Statistiche della pesca – 31991 R 1382: regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU L 133 del 28.5.1991, pag. 1), modificato da:

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– 31993 R 2104: regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio, del 22 luglio

1993 (GU L 191 del 31.7.1993, pag. 1).

– 31991 R 3880: regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicem- bre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1), modificato da: – 32001 R 1637: regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20). – 31993 R 2018: regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1), modificato da: – 32001 R 1636: regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1). – 31995 R 2597: regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell’Atlantico setten- trionale (GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1), modificato da: – 32001 R 1638: regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29). – 31996 R 0788: regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell’acquicoltura da parte degli Stati membri (GU L 108 dell’1.5.1996, pag. 1).

Statistiche dell’energia – 31990 L 0377: direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al con- sumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16).

Statistiche ambientali – 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Decisione n. 2/2010 del comitato statistico Unione europea/Svizzera recante modifica dell'allegato A dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea in materia di cooperazione statistica (Modifica dell'allegato A) | Lexipedia | Lexipedia