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AS 2010 863

Decreto federale che approva il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

Decreto federale che approva il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

del 12 giugno 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20082, decreta:

Art. 1 1 Il Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 20023 alla Convenzione del 4 aprile 19974 sui diritti dell’uomo e la biomedicina relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

3 All’atto della ratifica, in virtù dell’articolo 36 della Convenzione e dell’articolo 28 del Protocollo aggiuntivo, il Consiglio federale formula inoltre le seguenti riserve: Riserve agli articoli 9, 10 e 14 del Protocollo aggiuntivo:

1. L’applicazione dell’articolo 9 avviene fatto salvo l’articolo 12 della legge

dell’8 ottobre 20045 sui trapianti, che non prevede il principio della sussidia- rietà della donazione di organi da parte di una persona vivente.

2. L’applicazione dell’articolo 10 avviene fatto salvo l’articolo 12 della legge

dell’8 ottobre 2004 sui trapianti, che non prevede la condizione della pre- senza di stretti rapporti personali tra il donatore e il ricevente o, in assenza di tali rapporti, dell’autorizzazione di un organismo indipendente.

3. L’applicazione dell’articolo 14 paragrafo 2 numero ii avviene fatto salvo

l’articolo 13 capoverso 2 lettera d della legge dell’8 ottobre 2004 sui tra- pianti, che eccezionalmente ammette il prelievo di tessuti o cellule rigenera- bili anche a favore di un genitore o di un figlio del donatore.

2007-0112 863

Approvazione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell’uomo RU 2010 e la biomedicina relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana. DF

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009 Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato Il termine di referendum per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 1° ottobre 2009.6

9 marzo 2010 Cancelleria federale

6 FF 2009 3869

Approvazione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell’uomo RU 2010 e la biomedicina relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana. DF

Allegato (art. 1 cpv. 3)

Riserve agli articoli 9, 10 e 14 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

Gli articoli 12 e 13 della legge dell’8 ottobre 20047 sui trapianti hanno il seguente tenore:

Art. 12 Condizioni È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona vivente se: a. essa è maggiorenne e capace di discernimento; b. essa è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso libe- ramente e per scritto; c. non sussiste un grave rischio per la sua vita o la sua salute; d. il ricevente non può essere curato con un altro metodo terapeutico di effica- cia comparabile.

Art. 13 Protezione delle persone incapaci di discernimento o minorenni 1 Non è consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da persone incapaci di discernimento o minorenni.

2 Sono ammesse eccezioni per i prelievi di tessuti o cellule rigenerabili se:

a. il trapianto per la persona incapace di discernimento o minorenne presenta soltanto un rischio minimo ed è minimamente traumatizzante; b. il ricevente non può essere curato con un altro metodo terapeutico di effica- cia comparabile; c. non è disponibile un donatore idoneo maggiorenne e capace di discerni- mento; d. il ricevente è un genitore, un figlio, un fratello o una sorella del donatore; e. la donazione può salvare la vita del ricevente; f. il rappresentante legale è stato informato in modo esauriente e vi ha accon- sentito liberamente e per scritto; g. la persona capace di discernimento ma minorenne è stata informata in modo esauriente e vi ha acconsentito liberamente e per scritto;

7 RS 810.21; stato: 1° luglio 2007.

Approvazione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell’uomo RU 2010 e la biomedicina relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana. DF

h. non vi sono indizi che la persona incapace di discernimento si opponga al prelievo; i. un’autorità indipendente ha dato il proprio consenso.

3 Le persone incapaci di discernimento devono essere integrate quanto possibile

nella procedura di informazione e consenso. 4 I Cantoni istituiscono un’autorità indipendente ai sensi del capoverso 2 lettera i e disciplinano la procedura.

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