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AS 2011 1013

Decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

Decreto federale concernente l’approvazione dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

del 1° ottobre 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 20102, decreta:

Art. 1

1 L’Accordo europeo del 26 maggio 20003 relativo al trasporto internazionale di

merci pericolose per via navigabile interna (ADN) è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l’Accordo.

3 Al momento della ratifica il Consiglio federale dichiara che:

1. «In applicazione dell’articolo 14 capoverso 3 lettera a dell’Accordo europeo

del 26 maggio 2000 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), la Svizzera dichiara che il presente Accordo non si applica: a. al Reno a monte del ponte stradale di Rheinfelden; b. ai laghi di Costanza, Lemano, Maggiore e di Lugano.»

2. «In riferimento all’articolo 14 capoverso 3 lettera b dell’Accordo europeo

del 26 maggio 2000 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), la Svizzera dichiara che l’applicazione del presente Accordo al Reno a valle del ponte «Mittlere Rheinbrücke» di Basi- lea è subordinata alla conformità con le procedure previste dallo statuto della Commissione centrale per la navigazione sul Reno. Di conseguenza le disposizioni dell’Accordo ADN e dei suoi allegati nonché le relative modifi- che devono essere attuate conformemente alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, del 17 ottobre 18684, tra il Granducato di Baden, la Baviera, la Francia, il Granducato di Hessen, i Paesi Bassi e la Prussia.»

2009-2816 1013

Approvazione dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale RU 2011 di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN). DF

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010 Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010 La presidente: Pascale Bruderer Wyss La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2011.5

15 marzo 2011 Cancelleria federale

5 FF 2010 5831

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