AS 2011 1179
AS 2011 1179
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica dell’11 marzo 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modi- ficata come segue:
Art. 4 cpv. 2 2 Se l’assicurato ha esercitato da ultimo un’occupazione a tempo pieno, è conside- rato giorno lavorativo intero perso ogni giorno durante il quale l’assicurato è total- mente disoccupato.
1 Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un motivo di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI, devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni. 1bis Gli assicurati di cui al capoverso 1 che, dopo aver terminato la scuola dell’ob- bligo, si mettono a disposizione dell’ufficio di collocamento possono partecipare a un semestre di motivazione secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI durante il periodo di attesa di cui al capoverso 1. 1ter Gli assicurati di cui al capoverso 1 possono partecipare a un periodo di pratica professionale secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI durante il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3 per cento.
3 Abrogato
1 RS 837.02
2009-3005 1179
Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2011
Art. 6a Periodo di attesa generale 1 Il periodo di attesa generale deve essere compiuto una sola volta nel termine qua- dro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l’assicurato adempie le condizioni che danno diritto all’indennità (art. 8 cpv. 1 LADI). 2 Il periodo di attesa generale non si applica agli assicurati il cui guadagno assicurato non supera 36 000 franchi all’anno. 3 Gli assicurati il cui guadagno assicurato è compreso tra 36 001 e 60 000 franchi all’anno che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni non devono compiere il periodo di attesa generale.
Art. 10b Prestazioni volontarie destinate alla previdenza professionale
Gli importi destinati alla previdenza professionale sono dedotti dalle prestazioni volontarie da considerare secondo l’articolo 11a capoverso 2 LADI sino a concor- renza dell’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di contribuzione calcolato in base all’articolo 13 capoverso 1 LADI è moltiplicato per due per i primi 60 giorni civili di un contratto di durata determinata.
Art. 16 Abrogato
Art. 22 cpv. 2 2 Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità e la disponibilità al collocamento dell’assicurato.
Art. 23 cpv. 1, 3 e 4 1 I dati di controllo sono registrati nel modulo «Indicazioni della persona assicu- rata». 3 Al più tardi durante il primo colloquio di consulenza e di controllo con l’assi- curato, il servizio competente compila il modulo «Indicazioni della persona assicu- rata». Vi indica il nome della cassa scelta dall’assicurato (art. 19 cpv. 3).
2 RS 831.10
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4 Il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l’assicurato disponga del modulo «Indicazioni della persona assicurata».
Art. 26 cpv. 1– 3
1 Concerne soltanto il testo tedesco.
2 L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.
3 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 28 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 29 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. d ed e nonché cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. a e c 1 Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa: d. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»; e. gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità. 2 Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa: a. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»; c. gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità.
Art. 33 cpv. 1 e 3 1 Un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore a 25 anni secon- do l’articolo 22 capoverso 2 LADI è dato qualora l’assicurato abbia un obbligo di mantenimento secondo l’articolo 277 del Codice civile svizzero3. Per il resto si applica l’articolo 68 capoverso 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/714. 3 Sono prese in considerazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le rendite di invalidità: a. dell’assicurazione invalidità; b. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; c. dell’assicurazione militare; d. della previdenza professionale;
3 RS 210 4 RS 0.831.109.268.1
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e. conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea; f. conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’AELS (Norvegia, Islanda o Liechtenstein).
Art. 35 cpv. 1 1 La cassa deduce la parte del contributo AVS/AI/IPG del lavoratore dalle indennità giornaliere secondo gli articoli 18 e seguenti e 59cbis capoverso 1 LADI.
Art. 37, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 3bis e 3ter (art. 23 cpv. 1 LADI) 3bis Se il salario varia in seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1–3, al massimo tuttavia in base all’orario annuo medio convenuto contrattualmente. 3ter Abrogato
Art. 38 Provvedimenti finanziati dall’ente pubblico
1 Per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l’articolo 23 capo-
verso 3bis primo periodo LADI si intendono tutti i provvedimenti di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente pubblico. 2 Per i provvedimenti di cui al capoverso 1, il Cantone provvede affinché non venga attestato all’attenzione delle casse di disoccupazione alcun guadagno assicurato.
Art. 40 Limite minimo del guadagno assicurato (art. 23 cpv. 1 LADI)
Il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 500 franchi. I guadagni risultanti da più rapporti di lavoro sono cumu- lati.
Art. 41 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b 1 Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono un’indennità di disoccupazione al termine di una formazione professionale di base valgono le seguenti quote globali: a. 153 franchi al giorno per le persone in possesso di un titolo di livello terzia- rio (titolo di scuola universitaria, di formazione professionale superiore o di formazione equivalente); b. 127 franchi al giorno per le persone in possesso di un titolo di livello secon- dario II (titolo di formazione professionale di base);
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Art. 41b Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi all’età che dà diritto alla rendita AVS (art. 27 cpv. 3 LADI) 1 L’assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all’articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungi- mento dell’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari. 2 Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. 3 Se il diritto all’indennità è esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene aperto qualora i relativi presupposti siano adempiuti.
Abrogato
Art. 42 Diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea (art. 28 LADI) 1 L’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all’indennità giornaliera deve annun- ciare la sua incapacità lavorativa all’URC entro una settimana dall’inizio della medesima. 2 L’assicurato che annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e che non ha indicato tale incapacità neppure nel modulo «Indicazioni della persona assicurata» perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.
Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione 1 Il termine di sospensione del diritto all’indennità decorre dal primo giorno dopo:
a. la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputa- bile all’assicurato; b. l’atto o l’omissione per cui è stata decisa la sospensione. 2 La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso.
3 La sospensione è di:
a. 1–15 giorni in caso di colpa lieve; b. 16–30 giorni in caso di colpa mediamente grave; c. 31–60 giorni in caso di colpa grave.
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4 Vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo:
a. ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure b. ha rifiutato un’occupazione adeguata. 5 Se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Art. 57 Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario (art. 34 cpv. 3 LADI)
Se il salario dell’ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 per cento dal salario medio degli ultimi 12 mesi, l’indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio.
Art. 58 Termine di preannuncio (art. 36 cpv. 1 LADI) 1 Il termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circo- stanze improvvise e imprevedibili. 2 Il lavoro ridotto può essere preannunciato immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un’azienda le possibilità di lavoro dipendano dall’entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indu- gio e per iscritto. 3 Il capoverso 2 si applica anche se il datore di lavoro non ha potuto dare il prean- nuncio nel termine prescritto. 4 Se il datore di lavoro non ha preannunciato il lavoro ridotto nel termine prescritto senza valido motivo, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal mo- mento in cui scade il termine impartito per il preannuncio. 5 In caso di perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche si applica l’articolo 69 capoversi 1 e 2.
Art. 75a Stesso rapporto di lavoro (art. 52 cpv. 1 LADI)
È considerato stesso rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 52 capoverso 1 LADI anche un rapporto di lavoro che, entro un anno: a. è ripreso dalle due parti; oppure b. continua dopo una disdetta causata da una modifica del contratto.
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Art. 77 cpv. 5 5 Nel caso di cui all’articolo 51 lettera b LADI il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità per insolvenza al più tardi 60 giorni dopo aver preso atto che il termine per il versamento dell’anticipazione delle spese secondo l’articolo 169 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento è trascorso infruttuoso.
3 L’ufficio di compensazione valuta i dati di cui al capoverso 1. Utilizza i risultati della valutazione per ottimizzare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. A tal fine tiene conto in particolare dei bisogni delle persone in cerca d’impiego la cui reintegrazione nel mercato del lavoro risulta difficile.
Abrogato
Art. 81d Sussidi del servizio competente agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 1 Il servizio competente concede sussidi agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro mediante decisione o convenzione sulle prestazioni. Può vincolare l’assegnazione di sussidi a oneri. 2 La decisione o la convenzione sulle prestazioni menziona almeno le basi legali, il tipo e l’importo del sussidio, la durata e gli scopi del provvedimento, il mandato e i destinatari. 3 Se i sussidi sono concessi mediante convenzione sulle prestazioni, la convenzione indica anche il servizio competente, l’organizzatore del provvedimento, i diritti e i doveri delle parti, gli obiettivi e gli indicatori, le modalità di disdetta o di modifica della convenzione nonché la procedura da seguire in caso di controversie.
Art. 82 Partecipazione a provvedimenti dopo la conclusione del termine quadro per la riscossione della prestazione
Dopo la conclusione del termine quadro per la riscossione della prestazione, l’assi- curato non può partecipare a un provvedimento di formazione o di occupazione di cui all’articolo 59d capoverso 1 LADI per due anni.
5 RS 281.1
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Art. 85 Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di formazione e di occupazione
1 Il partecipante a un provvedimento di formazione o di occupazione deve conse-
gnare alla cassa le fatture relative alle spese, corredandole di un’attestazione nella quale la direzione del provvedimento certifica la necessità dell’acquisto. 2 Come spese di viaggio, il servizio cantonale accorda all’assicurato, tenendo conto della durata del provvedimento, un importo corrispondente al costo dei biglietti o degli abbonamenti di seconda classe per i mezzi di trasporto pubblici all’interno del Paese. Eccezionalmente, l’assicurato riceve l’equivalente delle spese comprovate cagionate dall’utilizzazione di un mezzo di trasporto privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico oppure se l’utilizzazione di questo non può essere ragionevolmente pretesa. Il servizio cantonale stabilisce il contributo spettante all’assicurato per le spese di vitto e alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedi- mento di formazione o di occupazione.
3 Il DFE stabilisce:
a. i contributi alle spese di vitto e alloggio nel luogo in cui si svolge il provve- dimento di formazione o di occupazione; b. gli importi versati in caso di utilizzazione di veicoli privati; c. le spese massime computabili per i diversi tipi di provvedimento.
Art. 85a, rimando contenuto nella rubrica
Art. 86, rimando contenuto nella rubrica
Art. 87 Attestazione dell’organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione
L’organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione fornisce all’assi- curato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un’attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l’assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento nonché le eventua- li assenze.
Art. 88, rimando contenuto nella rubrica
Art. 90 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. c ed e 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situa- zione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi nel trovare un impiego poiché:
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c. ha requisiti professionali insufficienti; e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccu- pazione secondo l’articolo 6 capoverso 1ter.
3 Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professio- nale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione profes- sionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. 5 Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione confor- memente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.
Art. 91 Regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI)
Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell’assicurato qualora: a. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure b. l’assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un’ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre.
Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all’ultima attività (art. 68 cpv. 3 LADI)
L’assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività: a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.
Art. 95c Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità giornaliere 1 La domanda deve essere presentata al servizio cantonale entro le prime 35 setti- mane di disoccupazione controllata. Essa deve contenere un progetto elaborato con documenti dettagliati concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento durante il primo anno d’esercizio.
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2 Il servizio cantonale esamina se sono adempiute le condizioni che danno diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 71b capoverso 1 lettere a–c LADI e le condizioni di cui all’articolo 95b capoverso 1 lettere a e b e sottopone i documenti presentati a un esame formale. L’esame deve essere effettuato entro quattro setti- mane dalla consegna della domanda. Se i requisiti sono adempiuti, il servizio canto- nale inoltra la domanda con una copia della corrispondente decisione all’organiz- zazione di fideiussione competente, per esame materiale. 3 L’organizzazione di fideiussione competente decide entro quattro settimane dalla consegna della domanda e invia una copia della sua decisione al servizio cantonale. 4 Se è concessa una fideiussione in virtù della legge federale del 6 ottobre 20066 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, il fondo di compensazione prende ulteriormente a carico il 20 per cento dei rischi di perdita a beneficio dell’organizzazione di fideiussione. Il servizio cantonale emana una decisione concernente l’importo garantito dal fondo di com- pensazione.
2 Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esami- na le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda a un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l’assicurato all’organiz- zazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l’assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all’organizzazione di fideiussione. 3 L’assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all’organizzazione di fideius- sione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazio- ne controllata.
2 Abrogato
3 Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 71d capoverso 2 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione dal momento in cui l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo.
Abrogati
6 RS 951.25
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Art. 97, rimando contenuto nella rubrica
Art. 97a Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale
Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell’indennità giornaliera lorda per il periodo di pratica professionale o del contributo mensile di cui all’articolo 98, ma al minimo 500 franchi al mese. In caso di lavoro a tempo parziale, l’importo minimo è ridotto proporzionalmente. Il servizio cantonale può fissare una percentuale più elevata. La cassa di disoccupazione dell’assicurato effettua un conteggio a destina- zione del datore di lavoro alla fine del provvedimento.
Art. 97b Semestri di motivazione
Le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa hanno diritto a un contributo mensile netto pari in media a 450 franchi.
Art. 98 Periodo di pratica professionale
Gli assicurati di cui all’articolo 6 capoverso 1ter che partecipano a un periodo di pratica professionale hanno diritto a un contributo corrispondente all’indennità giornaliera minima di cui all’articolo 81b durante il periodo di attesa.
Abrogati
Art. 119 cpv. 1 lett. c
1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:
c. secondo il luogo di lavoro, riguardo all’indennità per intemperie in Svizzera; secondo il luogo dell’azienda, se il luogo di lavoro si trova all’estero;
Abrogato
Art. 124 Versamento dell’arretrato a terzi che hanno effettuato anticipi (art. 94 cpv. 3 LADI) 1 L’organismo che effettua un anticipo deve far valere il suo diritto presso la cassa di disoccupazione competente al momento del versamento dell’anticipo.
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2 Sono considerati anticipi:
a. le prestazioni volontarie, nella misura in cui l’assicurato sia tenuto a rimbor- sarle e abbia acconsentito per iscritto al pagamento dell’arretrato all’orga- nismo che gli ha concesso l’anticipo; b. le prestazioni versate per legge o in virtù di un contratto, nella misura in cui il diritto alla restituzione, in caso di pagamento dell’arretrato, risulti chiara- mente dalla legge o dal contratto.
Art. 127 Abrogato
Art. 131 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 1° novembre 20067 sul sistema d’informazione in materia di servi- zio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 lett. g
1 I servizi seguenti sono collegati al sistema d’informazione:
g. gli organi dell’assistenza sociale. Allegato L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
Abrogati
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2011.
11 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
7 RS 823.114
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Allegato della modifica dell'O-COLSTA (art. 131) Allegato (art. 5 e 6) Abbreviazioni: SECO Segreteria di Stato dell’economia 1 Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) SC Servizi cantonali 2 Ufficio centrale di compensazione (UCC) URC Uffici regionali di collocamento 3 Sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SPAD) LPML Servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti T Totalità al mercato del lavoro CD Casse di disoccupazione C Casi di propria competenza AS Assistenza sociale
Scambio di dati Accesso con altri sistemi SECO SC URC LPML CD AS
Persone in cerca d’impiego Dati personali Cognome, nome e indirizzo 2, 3 T C C C C C Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail 3 T C C C C Data di nascita 2, 3 T C C C C C Stato civile 2, 3 T C C C C C Cittadinanza 2, 3 T C C C C Numero AVS/numero d’assicurazione sociale 2, 3 T C C C C C Sesso 2, 3 T C C C C C Statuto e permesso di dimora T C C C C C Statuto e situazione professionali T C C C C C Qualifiche professionali, capacità ed esperienze T C C C C
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Scambio di dati Accesso con altri sistemi SECO SC URC LPML CD AS
Conoscenze linguistiche T C C C C Mobilità, licenza di condurre T C C C C Ultimo datore di lavoro e settore economico T C C C Curriculum vitae T C C C C Dati dell’assicurazione Numero personale 3 T C C C C C Data e luogo dell’iscrizione 3 T C C C C C Data e motivo del ritiro T C C C C C Date dei colloqui di controllo e di consulenza T C C C C Verbali dei colloqui di consulenza T C C C Genere ed entità dell’attività desiderata (disponibilità) 3 T C C C C C Regione di lavoro T C C C C Autorità e persone competenti T C C C C C Assegnazioni T C C C C Nuovo Cantone di lavoro, settore economico e professione trovata T C C C Data di inizio del nuovo lavoro T C C C Informazioni sul motivo, l’inizio e la durata delle sanzioni 3 T C C C C Genere, durata, luogo di svolgimento e costi di un 3 T C C C C C provvedimento inerente al mercato del lavoro Genere, durata e ammontare del guadagno intermedio; 3 T C C C C coordinate del datore di lavoro Diritto alle prestazioni dell’assicurazione (inizio, durata e 3 T C C C C ammontare delle prestazioni) Ricerche di lavoro T C C C C Fine delle assegnazioni T C C C C
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Scambio di dati Accesso con altri sistemi
SECO SC URC SLML CD
Imprese Dati personali Nome e indirizzo T C C C C Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail T C C C C Persone di contatto (funzione, posizione, lingua, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) T C C C Gruppi di professioni impiegati T T T T T Numero RIS 1, 3 T T T T T Forma giuridica T T T T T Genere di impresa (impresa principale, succursale, impresa accessoria) T T T T T Dimensione dell’impresa T T T T T Situazione economica T T T T T Dati dell’assicurazione Diritto alle prestazioni dell’assicurazione (inizio, durata e ammontare delle prestazioni) 3 T T T T T Autorità e persone competenti, numero di persone interessate, settore d’esercizio 3 T T T T T Numero di lavoratori interessati 3 T C C C C Costo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 3 T C C C C
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