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AS 2011 1381

Legge federale concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie

Legge federale concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie

del 17 dicembre 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 5 febbraio 20101; visto il parere del Consiglio federale del 21 aprile 20102, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo

e dell’Amministrazione

Art. 7c Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese 1 Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un’ordinanza fondandosi direttamente sull’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. 2 Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell’ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni. 3 Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l’ordinanza decade se entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sotto- pone all’Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell’ordi- nanza.

4 L’ordinanza decade inoltre:

a. se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall’Assemblea federale; o b. al più tardi con l’entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3.

2010-0281 1381

Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire RU 2011 in situazioni straordinarie. LF

Art. 7d Ordinanze concernenti la salvaguardia della sicurezza interna o esterna 1 Per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, il Consiglio federale può emanare un’ordinanza fondata sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

2 L’ordinanza decade:

a. sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sotto- posto all’Assemblea federale:

1. un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza, o

2. un progetto di ordinanza dell’Assemblea federale conformemente

all’articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, desti- nato a sostituire l’ordinanza del Consiglio federale; b. se il progetto è respinto dall’Assemblea federale; o c. quando la base legale o l’ordinanza dell’Assemblea federale che la sostitui- sce entra in vigore.

3 L’ordinanza dell’Assemblea federale di cui al capoverso 2 lettera a numero 2

decade al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore.

Art. 7e Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna 1 Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull’articolo 184 capo- verso 3 o sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale: a. se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o b. per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. 2 Il Consiglio federale informa l’organo competente dell’Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

2. Legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento

Art. 51 cpv. 1

1 Le Commissioni delle finanze nominano al proprio interno tre membri ciascuna

quali membri della Delegazione delle finanze (DelFin) e un supplente permanente per ogni membro. La Delegazione si costituisce da sé.

4 RS 171.10

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3bis Il Consiglio federale informa la Delegazione al più tardi 24 ore dopo avere emanato una decisione a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna.

4 La Delegazione presenta alle Commissioni della gestione un proprio rapporto

corredato di proposte.

3. Legge del 7 ottobre 20055 sulle finanze della Confederazione

Art. 28 Urgenza 1 Per i progetti la cui esecuzione non ammette rinvii, il Consiglio federale può auto- rizzare l’avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d’impegno. Domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali (Delegazione delle finanze). 2 Gli impegni urgenti che il Consiglio federale ha assunto sono poi sottoposti per approvazione all’Assemblea federale. 3 Se l’impegno urgente supera i 500 milioni di franchi e se, per la sua successiva approvazione, è chiesta la convocazione dell’Assemblea federale in sessione straor- dinaria entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.

Art. 34 Aggiunte urgenti 1 Il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti non coperte o insufficientemente coperte da crediti ma indifferibili, anche prima che l’Assemblea federale abbia stanziato il credito aggiuntivo. Domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze. 2 Con la successiva aggiunta al preventivo oppure, se ciò non sia più possibile, con il consuntivo come sorpassi di credito, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale le spese e uscite urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze. 3 Il Consiglio federale può sottoporre all’Assemblea federale per successiva appro- vazione le spese e le uscite per investimenti urgenti, senza previo consenso della Delegazione delle finanze, se: a. un sorpasso di credito è necessario; b. l’importo nel singolo caso non supera i 5 milioni di franchi.

5 RS 611.0

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4 Se la spesa o l’uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, per la sua successiva approvazione, è chiesta la convocazione dell’Assemblea federale in sessione straordinaria entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 La Conferenza di coordinamento ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 aprile 2011.6 2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2011 come da decisione della Con- ferenza di coordinamento dell’Assemblea federale.

4 febbraio 2011 Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale

6 FF 2010 7949

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