AS 2011 1599
Decisione n. 1/2011 del comitato misto UE-Svizzera istituito nell'ambito dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo, che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007
Accordo dell’11 ottobre 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 Decisione n. 1/2011 del comitato misto UE-Svizzera sull’aggiornamento dell’articolo 1 dell’allegato I dell’accordo
Adottata il 21 gennaio 2011 Entrata in vigore il 22 gennaio 2011
Traduzione1
Il comitato misto, visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (di seguito deno- minato «l’accordo») e l’atto finale dell’accordo2, entrambi firmati a Bruxelles l’11 ottobre 2007, considerando quanto segue: l’accordo è entrato in vigore il 1º agosto 2010; dopo l’entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva 89/552/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (diret- tiva sui servizi di media audiovisivi)3, le parti ritengono opportuno aggiornare sia i riferimenti alla suddetta direttiva, come indicato nell’atto finale dell’accordo nella Dichiarazione comune delle parti contraenti sull’adeguamento dell’accordo alla nuova direttiva comunitaria, sia l’articolo 1 dell’allegato I dell’accordo in confor- mità dell’articolo 8 paragrafo 7 del medesimo, decide:
Art. 1 L’articolo 1 dell’allegato I dell’accordo è sostituito dal testo seguente: «Art. 1 Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive 1. La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione, determinata conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.784.405.226.8
3 GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.
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europeo e del Consiglio, del 10 marzo 20104, relativa al coordinamento di deter- minate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (di seguito denominata «di- rettiva sui servizi di media audiovisivi»), secondo le modalità seguenti: La Svizzera conserva il diritto di: a) sospendere la ritrasmissione dei programmi di un’emittente televisiva sog- getta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui all’articolo 27 paragrafo 1 o 2 e/o all’articolo 6 della direttiva sui servizi di media audiovisivi; e b) disporre che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione rispettino norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla diret- tiva sui servizi di media audiovisivi purché tali norme siano proporzionate e non discriminatorie.
2. Se la Svizzera:
a) ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 lettera b di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e b) ritiene che un’emittente soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione fornisca una trasmissione televisiva interamente o prevalente- mente destinata al proprio territorio; può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata presentata dalla Svizzera, lo Stato membro che ha giurisdizione chiede all’emittente di ottemperare alle norme d’interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione comunica alla Svizzera entro due mesi i risultati ottenuti a seguito della richiesta. La Svizzera o lo Stato membro possono chiedere alla Commissione di invitare le parti interessate ad una riunione ad hoc con la Commissione organizzata a margine del comitato di contatto per esaminare il caso.
3. Se la Svizzera ritiene:
a) che i risultati conseguiti mediante l’applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e b) che l’emittente in questione si sia stabilita nello Stato membro che esercita la giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita in Svizzera;
4 GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giu. 1997 (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60) e modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio, dell’11 dic. 2007 (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27), nonché codificata dalla diret- tiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 mar. 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi, GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
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può adottare misure appropriate nei confronti dell’emittente interessata. Siffatte misure devono essere obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti. 4. La Svizzera può adottare misure in applicazione del paragrafo 1 lettera a o del paragrafo 3 del presente articolo solo alle seguenti condizioni: a) la Svizzera ha notificato al comitato misto e allo Stato membro nel quale l’emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, illustrando i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e b) il comitato misto ha deciso che dette misure sono proporzionate e non discriminatorie, e in particolare che le valutazioni effettuate dalla Svizzera ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate.»
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla sua adozione.
Fatto a Bruxelles il 21 gennaio 2011.
Per il comitato misto Il capo della delegazione svizzera: Il capo della delegazione UE: Jean-Frédéric Jauslin Jean-Eric de Cockborne
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