AS 2011 1751
Ordinanza sull'imposizione del tabacco
Ordinanza sull’imposizione del tabacco (OImT)
Modifica del 20 aprile 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 ottobre 20091 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 1 lett. a
1 Il contribuente deve presentare le domande di rimborso dell’imposta conforme-
mente all’articolo 24 capoverso 1 LImT alla Direzione generale delle dogane utiliz- zando il modulo ufficiale e rispettando i seguenti termini: a. per i tabacchi manufatti esportati in territorio doganale estero, o introdotti in un negozio in zona franca di tasse in Svizzera ai sensi dell’articolo 17 capo- verso 1bis della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane, sotto vigilanza doga- nale, per il tramite degli uffici doganali designati dall’Amministrazione delle dogane, entro un anno dall’imposizione all’esportazione;
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2011.
20 aprile 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova