AS 2011 2363
Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici
Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici)
Modifica del 25 maggio 2011
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:
I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sui programmi etologici è modificata come segue:
Art. 2 lett. f Per i programmi etologici si considerano le seguenti categorie di animali: f. conigli:
1. coniglie da riproduzione (madri con almeno 4 figliate all’anno), a par-
tire dalla prima figliata, inclusi gli animali giovani fino all’inizio dell’ingrasso o dell’allevamento (età: ca. 35 giorni),
2. animali giovani (ingrasso e/o allevamento), età: dai 35 ai 100 giorni ca.
Art. 4a Autorizzazioni cantonali speciali 1 I Cantoni rilasciano per iscritto autorizzazioni speciali per le singole aziende ai sensi degli allegati 2 numero 1.3, 4 numero 1.1 lettera b e 5 numero 1.5. 2 Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per al massimo cinque anni.
3 Esse contengono:
a. una descrizione dettagliata della deroga concessa alle disposizioni dell’ordi- nanza; b. i motivi alla base della deroga, e c. la durata di validità. 4 Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.
5 Il Cantone redige una lista delle autorizzazioni speciali rilasciate.
1 RS 910.132.4
2011-0295 2363
Ordinanza concernente i programmi etologici RU 2011
Art. 5a Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011 La durata di validità delle autorizzazioni speciali esistenti il 1° agosto 2011 è limi- tata al 31 dicembre 2012.
II Gli allegati 1, 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2011.
25 maggio 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann
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Ordinanza concernente i programmi etologici RU 2011
Allegato 1 (art. 3 cpv. 5)
Esigenze specifiche del programma SSRA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative in materia di documentazione e di controllo
N. 1.4 lett. i
1.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 1.1 è ammessa nelle situazioni
seguenti: i. nel caso di animali in calore, essi possono essere ricoverati separata- mente; i box ad area unica sono ammessi se provvisti di una lettiera suf- ficiente.
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Ordinanza concernente i programmi etologici RU 2011
Allegato 4 (art. 4 cpv. 2 e 4)
Esigenze specifiche del programma URA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze in materia di documentazione e di controllo
N. 1.1 lett. b
1.1 Variante standard delle uscite
b. Una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle situa- zioni seguenti: – durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi a un parto; – nel caso di un intervento praticato sull’animale; – per gli animali della specie bovina e i bufali durante due giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati anno- tati in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposizioni in materia di uscite di cui alla lettera a; – tra il 1° maggio e il 31 ottobre: – nelle situazioni seguenti il pascolo può essere sostituito dall’uscita in una corte: – durante o dopo forti precipitazioni, – in primavera, fino a quando la vegetazione locale non consente il pascolo; se un’azienda di montagna non dispone di aree d’uscita adeguate, il Cantone può stabi- lire per il periodo in questione uno speciale regolamento d’uscita che tenga conto della struttura dell’azienda, – durante i primi dieci giorni del periodo dell’asciutta (riduzione del foraggio per la messa all’asciutta); – nei casi seguenti il Cantone può stabilire il numero massimo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via supple- tiva, dall’uscita in una corte: – l’azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo, – le 26 uscite al pascolo regolari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p. es. strada molto trafficata).
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Ordinanza concernente i programmi etologici RU 2011
Allegato 5 (art. 4 cpv. 5)
Esigenze concernenti la corte e il pascolo nel programma URA nonché in materia di documentazione e di controllo
N. 1.2 1.2 Dal 1° marzo al 31 ottobre le parti della corte esposte al sole possono essere ombreggiate da una rete.
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Ordinanza concernente i programmi etologici RU 2011
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