AS 2011 2369
Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica
Modifica del 25 maggio 2011
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:
I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 16d cpv. 2 2 Al ricevimento dell’invio, il primo destinatario compila la casella 18 del certificato di controllo per certificare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in confor- mità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Esso trasmette quindi l’originale all’importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L’importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.
Art. 16f cpv. 7 7 Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 15 dell’estratto del certi- ficato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Esso deve conservare l’estratto del certificato di controllo per almeno due anni.
II Gli allegati 4 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
25 maggio 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 910.181
2011-0602 2369
Agricoltura biologica. O del DFE RU 2011
Allegato 4 (art. 4)
Elenco dei Paesi
Australia, n. 5
5. Enti di certificazione:
– AUS-QUAL Pty Ltd., www.ausqual.com.au – Australian Certified Organic Pty Ltd., www.australianorganic.com.au – Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au – Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au – NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au – Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC), www.organicfoodchain.com.au
Costa Rica, n. 7
7. Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.
Nuova Zelanda, n. 7
7. Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.
Da inserire dopo «Stati membri della CE»:
Tunisia
1. Prodotti:
a. prodotti vegetali non trasformati, materiale vegetativo di moltiplica- zione e sementi per la coltura; b. prodotti agricoli trasformati destinati all’uso alimentare composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale. 2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti dei pro- dotti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica secondo il numero 1 lettera b devono provenire dalla Tunisia.
3. Prescrizioni in materia di produzione: Loi No. 99-30 du 5 avril 1999,
relative à l’agriculture biologique; Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique.
4. Autorità competente: Direction générale de la Production Agricole,
www.agriportail.tn
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2011
5. Enti di certificazione:
– Ecocert S.A. en Tunisie, www.ecocert.com – Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it – BCS, www.bcs-oeko.com – Lacon, www.lacon-institute.com
6. Ente che rilascia il certificato di controllo: vedi il precedente punto 5.
7. Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2012
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2011
Allegato 9 (art. 16c e 16f) Parte A: Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica Confederazione Svizzera Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica
N. 18
18. Dichiarazione del primo destinatario
Si certifica che le merci sono state ricevute in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Nome dell’impresa Data
Nome e firma del responsabile
Parte B: Estratto del certificato di controllo Confederazione Svizzera Estratto del certificato di controllo n. …
N. 1, 2 e 15
1. Ente di certificazione o autorità che ha 2. Importazione secondo:
rilasciato il certificato di controllo di base O sull’agricoltura biologica, art. 23 (nome e indirizzo) (elenco dei Paesi) □ O sull’agricoltura biologica, art. 23a (elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti) □ O sull’agricoltura biologica, art. 24 (autorizzazione particolare) □
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2011
15. Dichiarazione del destinatario del lotto
Si certifica che il lotto è stato ricevuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Nome dell’impresa
Data:
Nome e firma del responsabile
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2011
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