AS 2011 25
AS 2011 25
Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)
Modifica del 23 dicembre 2010
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 20041 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 15 gennaio 2011.
23 dicembre 2010 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
1 RS 916.202.1
2010-2961 25
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2011
Allegato 1
Sezione 5 e appendici I e II della sezione 5, come pure sezione 8 e appendice della sezione 8 Sezione 5 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. organismo specificato: Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); b. vegetali sensibili: piante, ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumin- gii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbra- culifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.; c. luogo di produzione: luogo di produzione definito dalla norma internazio- nale per le misure fitosanitarie n. 52; d. UE: Stati membri dell’Unione europea, tranne i loro territori d’oltremare; e. Paesi terzi: Paesi diversi dagli Stati membri dell’UE, compresi i territori d’oltremare degli Stati membri dell’UE.
II Sono vietate l’introduzione e la diffusione dell’organismo specificato.
III Possono essere importati da Paesi terzi solo i vegetali sensibili che: a. soddisfano le esigenze specifiche di cui al numero 1 dell’appendice I della presente sezione; e b. al momento dell’ingresso in Svizzera o nell’UE sono sottoposti a un con- trollo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza dell’organismo speci- ficato e ne sono dichiarati indenni.
2 ISPM No. 5: Glossary of phytosanitary terms, FAO.
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IV I vegetali sensibili prodotti in Svizzera o nell’UE o importati da Paesi terzi confor- memente al paragrafo III possono essere spostati dal loro luogo di produzione, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, soltanto se soddisfano le condizioni di cui al numero 2 dell’appendice I della presente sezione.
V L’UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di partecipare alle indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell’organismo specificato sui vegetali di Palmae o a determinare eventuali indizi di contaminazione dei suddetti vegetali da parte di tale organismo sul loro territorio. La presenza, presunta o accertata, dell’organismo specificato è notificata immedia- tamente all’UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati. L’UFAG notifica alla Commissione europea, entro cinque giorni, l’effettiva rilevazione dell’organismo specificato in una zona in cui la sua presenza non era stata ancora riscontrata. Alla fine di ogni anno, i Cantoni interessati trasmettono all’UFAG la lista aggiornata delle zone delimitate definite conformemente al paragrafo VI, corredata della loro descrizione e localizzazione su carta.
VI Qualora dai risultati delle indagini di cui al paragrafo V, dalle notifiche alla Com- missione europea o da informazioni di qualsiasi altra origine si rilevino indizi della presenza dell’organismo specificato, sono immediatamente prese le seguenti misure: a. definizione di una zona delimitata conformemente al numero 1 dell’appen- dice II; b. elaborazione e attuazione di un piano d’azione in tale zona delimitata con- formemente al numero 3 dell’appendice II, comprese le misure ufficiali di cui al numero 2 dell’appendice II. Quando è stata definita una zona delimitata ed elaborato un piano d’azione, l’UFAG ne informa la Commissione europea entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo V. In tale contesto esso trasmette una descrizione della zona delimitata interessata, corredata di una carta, nonché il suddetto piano d’azione. Il piano d’azione e le misure tecniche sono attuate da agenti o da operatori debita- mente autorizzati e che dispongono delle competenze tecniche richieste, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.
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VII Non è necessario definire una zona delimitata conformemente al paragrafo VI lettera a qualora dalle indagini di cui al paragrafo V, dalle notifiche alla Commissione europea o dalle informazioni di qualsiasi altra origine sia comprovato: a. che i vegetali risultati infestati facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicati al centro di una zona con un raggio di
10 km nella quale l’organismo specificato non era stato precedentemente
riscontrato; b. la partita sia stata introdotta all’interno della zona interessata da non più di cinque mesi e fosse già infestata al momento dell’introduzione; e c. prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell’or- ganismo specificato, il livello di contaminazione, il periodo dell’anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nel Cantone interessato, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell’organismo specificato dal momento dell’introduzione della partita contaminata nella zona in questione. In tali casi viene elaborato un piano d’azione conformemente al numero 3 dell’appendice II, ma senza definire una zona delimitata e limitando le misure uffi- ciali di cui al numero 3 dell’appendice II alla distruzione del materiale infestato, alla realizzazione di un’indagine approfondita in una zona di almeno 10 km attorno al focolaio d’infestazione nonché a misure volte a tracciare il relativo materiale vege- tale.
VIII Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 30 novembre 2012.
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Appendice I della sezione 5
1. Esigenze specifiche relative all’importazione
I vegetali sensibili originari di Paesi terzi devono essere scortati dal certifi- cato di cui all’articolo 9 capoverso 1 OPV, il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli rac- colti in habitat naturali: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non è nota la presenza dell’organismo specificato; oppure b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di origine ha ricono- sciuto indenni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie3; il nome della zona indenne è menzionato nella rubrica «Luogo d’origine»; oppure c. sono stati coltivati, durante un periodo di almeno un anno prima dell’esportazione, in un luogo di produzione: i) registrato e controllato dal servizio fitosanitario nazionale nel Paese di origine, ii) in cui i vegetali erano situati in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo specificato oppure sot- toposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati, iii) in cui non è stato osservato alcun segno dell’organismo specificato nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi e immediatamente prima dell’esportazione.
2. Condizioni relative alla messa in commercio
Tutti i vegetali sensibili originari della Svizzera, dell’UE o importati con- formemente al paragrafo III possono essere messi in commercio sul territo- rio svizzero solo se scortati dal passaporto fitosanitario di cui all’allegato 9 OPV rilasciato conformemente agli articoli 34–36 OPV e se: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in Svizzera, nell’UE o in un Paese terzo in cui non è nota la presenza dell’organismo specificato; oppure b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio fitosanitario nazionale di uno Stato membro dell’UE o di un Paese terzo ha riconosciuto indenni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie4; oppure c. sono stati coltivati in un luogo di produzione in Svizzera o nell’UE durante un periodo di due anni prima di essere nuovamente messi in commercio durante i quali:
3 ISPM No. 4: Requirements for the establishment of pest free areas; ISPM No. 10: Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, FAO. 4 ISPM No. 4: Requirements for the establishment of pest free areas; ISPM No. 10: Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, FAO.
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i) i vegetali sensibili erano situati in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo specificato oppure sot- toposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e ii) non è stato osservato alcun segno dell’organismo specificato nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi; oppure d. qualora importati conformemente al numero 1 lettera c della presente appendice, sono stati coltivati dal momento dell’importazione in Sviz- zera o dell’introduzione nell’UE in un luogo di produzione durante un periodo di almeno un anno prima di essere nuovamente messi in com- mercio, durante il quale: i) i vegetali sensibili erano situati in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione e la diffusione dell’organismo specifi- cato, e ii) non è stato osservato alcun segno dell’organismo specificato nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.
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Appendice II della sezione 5
1. Definizione delle zone delimitate
Procedura: a. le zone delimitate di cui al paragrafo VI consistono nelle seguenti parti: i) una zona infestata dove la presenza dell’organismo specificato è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che pre- sentano sintomi causati dall’organismo specificato e, se necessa- rio, tutti i vegetali che appartengono alla stessa partita al momento della piantagione, ii) una zona cuscinetto con un limite di almeno 10 km al di là del con- fine della zona infestata; nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico, si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse; b. la delimitazione esatta delle zone di cui alla lettera a è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo specificato, sul livello di contaminazione, sul periodo dell’anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali sensibili nel Cantone interessato; c. se la presenza dell’organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, la delimitazione delle zone dovrà essere modificata di conseguenza; d. qualora, in base alle ispezioni annuali di cui al paragrafo V, l’orga- nismo specificato non sia rilevato in una zona delimitata per un periodo di tre anni, tale zona è revocata e le misure previste al numero 2 della presente appendice non sono più necessarie.
2. Misure ufficiali nelle zone delimitate
Le misure ufficiali da adottare nelle zone delimitate conformemente al paragrafo VI sono, segnatamente, le seguenti: a. adeguate misure volte all’eradicazione dell’organismo specificato, in particolare: i) distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili contaminati, ii) misure volte a prevenire la diffusione dell’organismo specificato durante gli interventi di distruzione o risanamento mediante l’applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze, iii) trattamento adeguato dei vegetali sensibili contaminati, iv) se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate, v) se del caso, sostituzione di vegetali sensibili con vegetali resistenti, vi) qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo specificato; b. misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo specificato tramite ispezioni e metodi adeguati, com- prese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate;
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c. se del caso, misure specifiche per affrontare qualsiasi particolarità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, impedire o ritardare l’attuazione delle misure, in particolare quelle relative all’accessibilità e all’eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati o sospetti, indipendentemente dalla loro ubi- cazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla per- sona o ente che ne è responsabile.
3. Elaborazione e attuazione dei piani d’azione
Il piano d’azione di cui al paragrafo VI lettera b contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali adottate o che si prevede di adottare allo scopo di eradicare l’organismo specificato. Comprende inoltre un termine entro cui attuare ciascuna di tali misure. Il piano d’azione tiene conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 95 e si basa su un approc- cio integrato conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 146. Nelle zone delimitate di cui al paragrafo VI lettera a, per le quali i risultati delle indagini annuali degli ultimi tre anni evidenziano che l’eradicazione dell’organismo specificato entro il periodo supplementare di un anno non è possibile, il piano d’azione e la relativa attuazione si concentrano innanzi- tutto sul contenimento e sulla soppressione dell’organismo specificato nella zona infestata, mantenendo l’eradicazione come obiettivo di più lungo ter- mine. Il piano d’azione comprende almeno le misure ufficiali di cui al numero 2. Nell’ambito del piano d’azione occorre esaminare tutte le misure di cui al numero 2 lettera a e illustrare i motivi che hanno portato alla selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali misure.
5 ISPM No. 9: Guidelines for Pest Eradication Programme, FAO.
6 ISPM No. 14: The Use of Integrated Measures in a Systems Approach for Pest Risk Management, FAO.
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Sezione 8 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster)
I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. vegetali specificati: piante destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. e Ulmus spp; b. luogo di produzione: luogo di produzione definito dalla norma internazio- nale per le misure fitosanitarie n. 57, ovvero un terreno o un insieme di campi gestito come singola unità di produzione di vegetali (un luogo di pro- duzione può comprendere siti di produzione gestiti separatamente a fini fito- sanitari); c. UE: Stati membri dell’Unione europea, tranne i loro territori d’oltremare; d. Paesi terzi: Paesi diversi dagli Stati membri dell’UE, compresi i territori d’oltremare degli Stati membri dell’UE europea.
II Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 capoversi 1 e 4 e 16 capoverso 1 OPV, i vegetali specificati importati da Paesi terzi, Cina esclusa, dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere introdotti in Svizzera solo se: a. soddisfano le esigenze specifiche relative all’importazione di cui al punto I parte A numero 1 dell’appendice della presente sezione; e b. al momento dell’importazione sono stati sottoposti a un controllo fitosanita- rio ufficiale per riscontrare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), conformemente al punto I parte A numero 2 dell’appendice della presente sezione e non è stato osservato alcun segno di tale organismo.
III 1 Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 capoversi 1 e 4 e 16 capo- verso 1 OPV, i vegetali specificati provenienti dalla Cina possono essere introdotti in Svizzera solo se: a. soddisfano le esigenze specifiche relative all’importazione di cui al punto I parte B numero 1 dell’appendice della presente sezione;
7 ISPM No. 5: Glossary of Phytosanitary Terms, FAO.
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b. al momento dell’importazione sono ispezionati dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente al punto I parte B numero 2 dell’appendice della presente sezione per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non è riscontrata alcuna traccia di tale organismo; c. provengono da un luogo di produzione identificato da un unico numero di registrazione assegnato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali, incluso nella versione più recente del registro conformemente alla decisione 2008/840/CE della Commissione del 7 novembre 20088, modificata da ultimo dalla decisione 2010/380/UE della Commissione del 7 luglio 20109, concernente le misure di emergenza per impedire l’intro- duzione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster), e soddisfano tutte le condizioni di detta decisione. 2 I vegetali specificati originari della Cina non possono essere introdotti in Svizzera se: a. sono piante del genere Acer L.; oppure b. sono originari di un luogo di produzione di cui al capoverso 1 lettera c, riguardo al quale la Svizzera possiede informazioni secondo cui tale luogo di produzione non soddisfa più le esigenze specifiche di cui al punto II parte B numero 1 lettera b dell’appendice della presente sezione o se la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) è stata individuata su vegetali specificati originari di tale luogo di produzione.
IV Qualora i vegetali specificati siano importati dall’UE, va appurato se sono originari di zone delimitate dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente. In caso affermativo essi possono essere introdotti solo se: a. provengono da zone delimitate definite ai sensi della decisione 2008/840/CE della Commissione10, modificata da ultimo dalla decisione 2010/380/UE della Commissione11; b. soddisfano le condizioni di cui al punto II numero 1 dell’appendice della presente sezione.
V I vegetali specificati originari di zone delimitate in Svizzera definite ai sensi del paragrafo VI possono essere messi in commercio solo se soddisfano le condizioni di cui al punto II numero 1 dell’appendice della presente sezione.
8 GU L 300, 11.11.2008, pag. 36.
9 GU L 174, 09.07.2010, pag. 46.
10 GU L 300, 11.11.2008, pag. 36.
11 GU L 174, 09.07.2010, pag. 46.
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VI 1 Su istruzioni dell’UFAG i Cantoni interessati effettuano indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione delle piante ospiti da parte dello stesso. La presenza, anche solo presunta, di Anoplophora chinensis (Forster) è notificata immediatamente all’UFAG.
2 In caso di presenza accertata, il servizio cantonale competente:
a. definisce delle zone delimitate, composte da una zona contaminata e da una zona cuscinetto, conformemente al punto III numero 1 dell’appendice della presente sezione; b. prende, all’interno delle zone delimitate, le misure ufficiali previste al pun- to III numero 2 dell’appendice della presente sezione.
VII 1 I vegetali specificati originari di zone delimitate all’interno dell’UE definite con- formemente al paragrafo IV lettera a e i vegetali specificati coltivati in zone delimi- tate in Svizzera definite conformemente al paragrafo VI capoverso 2 lettera a pos- sono essere messi in commercio solo se soddisfano le condizioni di cui al punto II numero 1 dell’appendice della presente sezione. 2 I vegetali specificati importati da Paesi terzi conformemente al paragrafo II o dalla Cina conformemente al paragrafo III dove Anoplophora chinensis (Forster) è noto- riamente presente possono essere messi in commercio solo se soddisfano le condi- zioni di cui al punto II numero 2 dell’appendice della presente sezione.
VIII Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 30 aprile 2012.
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Appendice della sezione 8 I. Esigenze specifiche relative all’importazione di vegetali specificati originari di Paesi terzi Parte A Importazioni da Paesi terzi, Cina esclusa
1. Fermo restando quanto disposto dall’allegato 3 parte A numeri 9, 9.2 e 18
OPV e dall’allegato 4 parte A numero I numeri 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46 OPV, i vegetali specificati originari di Paesi terzi in cui Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente devono essere scortati dal certificato di cui all’articolo 9 capoverso 1 OPV, il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produ- zione situato in una zona indenne da Anoplophora chinensis (Forster), stabilita dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie12. Il nome di tale zona è menzionato alla rubrica «Luogo di origine»; oppure b. sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati, in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Anoplo- phora chinensis (Forster) conformemente alle pertinenti norme interna- zionali per le misure fitosanitarie13: i) che è registrato e controllato dall’organismo nazionale per la pro- tezione dei vegetali del Paese di origine, e ii) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per riscon- trare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate in momenti opportuni, le quali non hanno rivelato alcun segno di tale organismo, e iii) dove i vegetali sono stati coltivati in un sito: – a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Ano- plophora chinensis (Forster), oppure – in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km in cui sono effettuate annualmente indagini ufficiali per riscontrare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) in momenti opportuni. Nel caso in cui siano riscontrati segni di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente prese misure di eradicazione per ristabilire una zona cusci- netto indenne, e
12 ISPM No. 4: Requirements for the establishment of pest free areas; ISPM No. 10: Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, FAO. 13 ISPM No. 4: Requirements for the establishment of pest free areas; ISPM No. 10: Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, FAO.
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iv) in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le partite sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale meticolosa per riscontrare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto dei vegetali. Detta ispezione include un campio- namento distruttivo su ciascuna partita. Le dimensioni del cam- pione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 per cento della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 per cento.
2. I vegetali specificati importati conformemente al numero 1 vengono ispezio-
nati meticolosamente sul luogo d’importazione di cui all’articolo 16 OPV o in un altro luogo adeguato ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 OPV. I me- todi d’ispezione applicati assicurano il rilevamento di eventuali segni di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto dei vegetali. L’ispezione include un campionamento distruttivo mirato su cia- scuna partita. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 per cento della conta- minazione con un livello di affidabilità del 99 per cento. Se i vegetali speci- ficati soddisfano le esigenze specifiche relative all’importazione, l’UFAG rilascia un passaporto fitosanitario ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 OPV.
Parte B Importazioni dalla Cina
1. Fermo restando quanto disposto dall’allegato 3 parte A numeri 9, 9.2 e 18
OPV e dall’allegato 4 parte A sezione I numeri 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46 OPV, i vegetali specificati originari della Cina sono scortati dal certificato di cui all’articolo
9 capoverso 1 OPV, il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplemen-
tare» che i vegetali: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produ- zione registrato e controllato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali e situato in una zona indenne da Anoplophora chinensis (Forster), stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie14. Il nome di tale zona è menzionato alla rubrica «Luogo di origine»; oppure b. sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati, in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Anoplo- phora chinensis (Forster) conformemente alle pertinenti norme interna- zionali per le misure fitosanitarie15:
14 ISPM No. 4: Requirements for the establishment of pest free areas; ISPM No. 10: Requi- rements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, FAO. 15 ISPM No. 4: Requirements for the establishment of pest free areas; ISPM No. 10: Requi- rements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, FAO.
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i) che è registrato e controllato dall’organismo nazionale per la pro- tezione dei vegetali del Paese di origine, e ii) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per riscon- trare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate in momenti opportuni, le quali non hanno rivelato alcun segno di tale organismo, e iii) dove i vegetali sono stati coltivati in un sito: – a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Ano- plophora chinensis (Forster), oppure – in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno
2 km in cui sono effettuate annualmente indagini ufficiali per
riscontrare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) in momenti opportuni. Nel caso in cui siano riscontrati segni di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente prese misure di eradicazione per ristabilire una zona cusci- netto indenne, e iv) in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le partite sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale meticolosa, che include un campionamento distruttivo mirato su ciascuna partita, per riscon- trare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto dei vegetali. Le dimensioni del campione sot- toposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 per cento della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 per cento; c. il numero di registrazione del luogo di produzione.
2. I vegetali specificati importati conformemente al numero 1 vengono ispezio-
nati meticolosamente sul luogo d’importazione di cui all’articolo 16 OPV o in un altro luogo adeguato ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 OPV. I metodi d’ispezione applicati, tra i quali il campionamento distruttivo mirato su ciascuna partita, assicurano il rilevamento di eventuali segni di Anoplo- phora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto dei vegetali. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da per- mettere almeno il rilevamento dell’1 per cento della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 per cento. Il campionamento distruttivo succitato è condotto al tasso previsto nella tabella di seguito riportata:
Numero dei vegetali nella partita Tasso di campionamento distruttivo (numero di vegetali da tagliare)
da 1 a 4500 10 % della partita
Se i vegetali specificati adempiono le esigenze specifiche relative all’importazione, l’UFAG rilascia un passaporto fitosanitario ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 OPV.
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II. Condizioni relative alla messa in commercio dei vegetali specificati 1. I vegetali specificati originari di zone delimitate all’interno dell’UE ai sensi del paragrafo IV o di zone delimitate in Svizzera ai sensi del paragrafo VI capoverso 2 possono essere messi in commercio solo se: a. sono scortate: i) da un passaporto fitosanitario CE allestito e rilasciato conforme- mente alle disposizioni della direttiva 92/105/CEE della Commis- sione del 3 dicembre 199216, se si tratta di vegetali importati dall’UE, oppure ii) da un passaporto fitosanitario svizzero allestito e rilasciato con- formemente alle disposizioni dell’articolo 34 OPV, se si tratta di vegetali coltivati in Svizzera; e b. prima di essere messi in commercio sono stati coltivati per un periodo di almeno due anni in un luogo di produzione: i) che è registrato conformemente alla direttiva 92/90/CEE della Commissione del 3 novembre 199217 o all’articolo 29 OPV, e ii) che è stato sottoposto annualmente a due ispezioni ufficiali meti- colose per riscontrare la presenza di Anoplophora chinensis (For- ster), effettuate in momenti opportuni, le quali non hanno rivelato alcun segno di tale organismo; se del caso, tali ispezioni includono un campionamento distruttivo, e iii) dove i vegetali sono stati coltivati in un sito: – a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Ano- plophora chinensis (Forster), oppure – in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno
2 km al di là del confine della zona infestata in cui sono effet-
tuate annualmente indagini ufficiali per riscontrare la presen- za di Anoplophora chinensis (Forster) in momenti opportuni. Nel caso in cui siano riscontrati segni di Anoplophora chinen- sis (Forster), vengono immediatamente prese misure di eradi- cazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne.
2. I vegetali specificati, importati da Paesi terzi dove Anoplophora chinensis
(Forster) è notoriamente presente, possono essere messi in commercio solo se scortati dal passaporto fitosanitario di cui al punto I parte A numero 2, o al punto I parte B numero 2 della presente appendice.
III. Definizione delle zone delimitate e delle misure ufficiali
1. Definizione delle zone delimitate:
a. le zone delimitate di cui al paragrafo VI capoverso 2 lettera a consi- stono nelle seguenti parti:
16 GU L 4, 08.01.1993, pag. 22.
17 GU L 344, 26.11.1992, pag. 38.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2011
i) una zona infestata dove la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensi- bili che presentano sintomi causati da tale organismo e, se necessa- rio, tutti i vegetali che appartengono alla stessa partita al momento della piantagione, ii) una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km al di là del con- fine della zona infestata; b. la delimitazione esatta delle zone di cui alla lettera a è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo Anoplophora chinensis (Forster), sul livello di contaminazione, sul periodo dell’anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali sensibili nell’area interessata e sul- le prove dell’insediamento di tale organismo nocivo. In caso di prima segnalazione di tale organismo in una zona e in seguito a un’indagine di delimitazione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza tuttavia non inferiore a 1 km al di là del confine della zona infestata; c. qualora la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) sia confermata al di fuori della zona infestata, la delimitazione delle zone è modificata di conseguenza oppure si adottano immediatamente misure di eradica- zione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; d. qualora, in base alle ispezioni annuali di cui al numero 2 lettera b, Ano- plophora chinensis (Forster) non sia rilevata in una zona delimitata per un periodo di quattro anni, tale delimitazione è revocata e le misure di cui al numero 2 non sono più applicabili.
2. Misure ufficiali
Le misure ufficiali da adottare nelle zone delimitate conformemente al paragrafo VI capoverso 2 lettera b comprendono almeno: a. nella zona infestata, misure adeguate volte a eradicare Anoplophora chinensis (Forster), inclusi l’abbattimento e la distruzione dei vegetali infestati e dei vegetali con tracce di Anoplophora chinensis (Forster), comprese le radici, da effettuare annualmente prima del 30 aprile; b. nella zona infestata e nella zona cuscinetto, un monitoraggio intensivo per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) tramite ispezioni delle piante ospiti effettuate annualmente in momenti oppor- tuni.
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Allegato 2 (art. 2)
Sezione 1 a 3, come pure l'appendice della sezione 3 Sezione 1 Importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
I L’importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Giappone necessita di un’autorizza- zione. Quest’ultima viene rilasciata dall’UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al numero 10 dell’appendice della presente sezione.
II I vegetali suddetti devono soddisfare le condizioni fissate nell’appendice della presente sezione, oltre o in deroga ai requisiti previsti negli allegati 1, 2 e 4 parte A sezione I numero 43 OPV.
III Il regime d’autorizzazione è applicabile durante i periodi seguenti:
Vegetali Periodi
Chamaecyparis dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020 Juniperus dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2020 Pinus dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020
IV Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 30 novembre 2020.
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Sezione 2 Importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
I L’importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea necessita di un’autorizzazione. Quest’ultima viene rilasciata dall’UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al numero 10 dell’appendice della presente sezione.
II I vegetali suddetti devono soddisfare le condizioni fissate nell’appendice della presente sezione, oltre o in deroga ai requisiti previsti negli allegati 1, 2 e 4 parte A sezione I numero 43 OPV.
III Il regime d’autorizzazione è applicabile durante i periodi seguenti:
Vegetali Periodi
Chamaecyparis dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020 Juniperus dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2020 Pinus dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020
IV Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 30 novembre 2020.
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Sezione 3 Importazione di patate destinate al consumo originarie dell’Egitto per la campagna 2011
I Ai fini della presente sezione e/o della sua appendice, si intende per: a. patate: tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo; b. Pseudomonas: Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith [syn.: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.]; c. decisione europea: decisione 2004/4/CE della Commissione del 22 dicem- bre 200318 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto, modificata da ultimo dalla deci- sione 2010/714/UE del 26 novembre 201019; d. direttiva europea: direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 199820 concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; e. UE: Stati membri dell’Unione europea; f. bacino: unità irrigua; g. settore: unità amministrativa già costituita, comprendente un gruppo di bacini; h. zona indenne da organismi nocivi riconosciuta: settore o bacino, indenne ai sensi della Norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 421, ricono- sciuto tale rispetto a Pseudomonas dall’UE ai sensi della decisione europea e identificato con un codice individuale ufficiale.
II 1 L’importazione di patate originarie dell’Egitto necessita di un’autorizzazione.
2 L’UFAG rilascia l’autorizzazione su presentazione di una domanda unicamente:
a. per partite superiori a 25 tonnellate; b. per patate provenienti da zone indenni da organismi nocivi riconosciute dall’UE e che soddisfano le esigenze di cui all’appendice della presente sezione; e c. se il richiedente s’impegna a rispettare le disposizioni previste nella presente sezione che lo riguardano, in particolare quelle di cui ai numeri 1 lettera c, 2,
3 e 5 lettera b dell’appendice.
18 GU L 2, 06.01.2004, pag. 50.
19 GU L 310, 26.11.2010, pag. 14.
20 GU L 235, 21.08.1998, pag. 1.
21 ISPM No. 4: Requirements for the Establishment of Pest free Areas, FAO.
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III 1 Possono essere liberate per l’utilizzo previsto al paragrafo I lettera a solo le partite:
a. costituite da patate che hanno soddisfatto tutte le esigenze definite al numero
1 dell’appendice della presente sezione, e
b. che al loro ingresso in Svizzera sono state oggetto di un controllo fitosanita- rio approfondito, in seguito al quale le patate esaminate sono risultate indenni da organismi nocivi particolarmente pericolosi, segnatamente da Pseudomonas. 2 Se, in seguito agli esami di cui ai numeri 2 lettere a - c o 3 dell’appendice della presente sezione, partite di patate risultano contaminate da Pseudomonas, sono applicabili le misure descritte al numero 2 lettera d.
IV 1 Le zone, per le quali una partita introdotta in Svizzera o nell’UE ai sensi della decisione europea è risultata contaminata da Pseudomonas, sottostanno alla disposi- zioni previste al numero 5 lettera b e, se del caso, c.
2 Indipendentemente dal loro Paese di destinazione dal momento che si tratta di
partite di patate introdotte in Svizzera o nell’UE ai sensi della decisione europea, la deroga al divieto d’importazione di cui alla presente sezione cessa di applicarsi non appena siano state intercettate sei partite di patate in seguito all’individuazione di tuberi contaminati da Pseudomonas e sia stato stabilito che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d’identificazione delle zone indenni da organismi nocivi in Egitto o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione di Pseudomonas in Svizzera e/o nell’UE.
V Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 20 dicembre 2011.
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Appendice della sezione 3 Disposizioni applicabili alle patate originarie dell’Egitto che beneficiano dell’autorizzazione prevista dal paragrafo II della presente sezione Oltre alle esigenze applicabili alle patate fissate negli allegati 1 e 2 parte A e nell’allegato 4 parte A sezione I OPV, a eccezione di quelle previste ai sensi dell’allegato 4 parte A sezione I numero 25.8, devono essere rispettate le misure seguenti:
1. a. le patate sono state prodotte in campi situati in una zona indenne da
organismi nocivi riconosciuta in Egitto; b. le patate di cui al numero 1 lettera a sono state, in Egitto: i) ottenute da patate con origine diretta dall’UE o ottenute in prece- denza da tali patate, prodotte in una zona indenne da organismi nocivi riconosciuta e che, immediatamente prima di essere pianta- te, sono state sottoposte ad analisi ufficiali secondo il sistema di prove dell’UE stabilito nella direttiva europea e sono risultate indenni da Pseudomonas in tali analisi, ii) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegeta- tivo, per individuare eventuali sintomi causati da Pseudomonas e sono risultate esenti da questi sintomi nel corso di tali ispezioni; immediatamente prima della raccolta è prelevato un campione di
500 tuberi per 5 feddan (=2,02 ettari) o 200 tuberi per feddan
(=0,41 ettari) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli per effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d’incubazione e un’ispezione visiva di tuberi tagliati allo scopo di individuare eventuali sintomi causati da Pseudomonas, ed è dichiarato esente da questi sintomi in tali ispezioni, iii) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nell’UE o in Svizzera durante la campagna di esportazione 2010/2011 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto: …
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