AS 2011 2655
AS 2011 2655
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 6 giugno 2011
Il direttore dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 ottobre 20011 sulla farmacopea (OFarm), ordina:
I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20012 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:
Art. 1 Farmacopea Per farmacopea si intendono le seguenti edizioni: a. Pharmacopoea Europaea, 7a edizione (Ph. Eur. 7), del dicembre 20093; il supplemento 7.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20103 e il supple- mento 7.2 alla Pharmacopoea Europaea del giugno 20103 e la modifica urgente del capitolo 5.2.8 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 20114; b. Pharmacopoea Helvetica, 10a edizione (Ph. Helv. 10), del maggio 20065, il supplemento 10.1 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 20075, il sup- plemento 10.2 alla Pharmacopoea Helvetica del settembre 20085 e il sup- plemento 10.3 alla Pharmacopoea Helvetica del marzo 20105.