Lexipedia

AS 2011 2913

Legge federale sulla pianificazione del territorio

Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

Modifica del 17 dicembre 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20071, decreta:

I La legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 8, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 2 e 3 2 I piani direttori specificano i territori in cui occorre adottare misure particolari per garantire un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e secondarie.

3 Le misure da adottare sono volte in particolare a:

a. limitare il numero di nuove abitazioni secondarie; b. promuovere l’industria alberghiera e le abitazioni primarie a prezzi mode- rati; c. migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010 1 I Cantoni interessati adeguano i propri piani direttori alle esigenze della presente modifica entro un termine di tre anni dall’entrata in vigore della stessa e provvedono affinché i Comuni interessati adottino, entro lo stesso termine, misure adeguate, quali in particolare la determinazione di contingenti annuali o di quote di abitazioni primarie, la delimitazione di zone d’utilizzazione speciali o la riscossione di tasse d’incentivazione.

2 Scaduto questo termine non saranno autorizzate abitazioni secondarie fino a

quando i Cantoni e i Comuni non avranno adottato i necessari provvedimenti.