AS 2011 3151
Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)
Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
Modifica del 22 giugno 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 giugno 19851 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:
2 In singoli casi, la CTI può:
abis. fissare un’aliquota inferiore al 10 per cento oppure rinunciare del tutto alla parte in contanti qualora le capacità economiche del partner attuatore non siano sufficienti;
4 Se l’istituzione di ricerca non è ancora stata individuata, il partner attuatore può richiedere la garanzia di assunzione dei costi. La domanda include: a. una descrizione del progetto che fornisca informazioni sul livello innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca e della tecnologia nonché in relazione alla situazione di concorrenza sul mercato; b. i costi di progetto previsti; c. la garanzia di assunzione dei costi richiesta; d. le prestazioni proprie dei partner attuatori previste.
Art. 10y rubrica e cpv. 5 Concessione di misure promozionali
5 Se approva una domanda di garanzia di assunzione dei costi ai sensi dell’arti-
colo 10x capoverso 4, la CTI assicura mediante decisione un importo massimo corrispondente e fissa il termine entro il quale deve essere presentata una domanda ai sensi dell’articolo 10x capoversi 1–3. La CTI può vincolare la decisione a ulteriori
1 RS 420.11
2011-1068 3151
Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione RU 2011
condizioni e oneri. L’importo complessivo disponibile per la garanzia di assunzione dei costi è determinato tenendo conto dei crediti approvati dal Parlamento.
II
Disposizione transitoria della modifica del 22 giugno 2011 L’articolo 10q capoverso 2 lettera abis è sospeso per il periodo di validità di cui alla cifra III capoverso 2 della modifica del 22 giugno 2011.
III 1 La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2011 e, fatto salvo il capoverso 2, ha effetto fino al 14 luglio 2013. 2 La modifica dell’articolo 10q capoverso 2 lettera abis ha effetto fino al 14 luglio 2012.
22 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova