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AS 2011 3177

Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale

Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

Modifica del 29 giugno 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli investimenti collettivi di capitale è modi- ficata come segue:

Art. 107 rubrica e cpv. 1 Prospetto semplificato per i fondi immobiliari (art. 76 e 77 LICol) 1 Il prospetto semplificato per i fondi immobiliari contiene le informazioni di cui all’allegato 2. La FINMA concretizza tali esigenze.

Art. 107a Prospetto semplificato per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali (art. 76 e 77 LICol) 1 Il prospetto semplificato per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investi- menti tradizionali contiene le informazioni di cui all’allegato 3. La FINMA concre- tizza tali esigenze e può adeguarle alla legislazione vigente delle Comunità europee. 2 Se l’investimento collettivo di capitale è multi-comparto, per ogni comparto biso- gna allestire un prospetto semplificato. 3 Se l’investimento collettivo di capitale ha classi di quote, per ognuna di esse biso- gna allestire un prospetto semplificato. Il prospetto semplificato può riunire diverse classi di quote purché siano rispettate le esigenze di cui all’allegato 3, in particolare quelle concernenti la lunghezza del documento. 4 La direzione del fondo e la SICAV verificano il prospetto semplificato in caso di modifiche importanti delle informazioni, ma almeno una volta all’anno. 5 Se da una verifica risulta che il prospetto semplificato deve essere modificato, la direzione del fondo e la SICAV devono mettere a disposizione senza indugio la nuova versione.

1 RS 951.311

2011-0579 3177

Ordinanza sugli investimenti collettivi RU 2011

6 Il prospetto semplificato, inclusa una presentazione adeguatamente elaborata

dell’evoluzione dei valori dell’investimento collettivo di capitale fino al 31 dicem- bre, deve essere pubblicato dalla direzione del fondo e dalla SICAV entro i primi

35 giorni lavorativi dell’anno successivo.

7 La direzione del fondo e la SICAV datano il prospetto e lo inoltrano senza indugio alla FINMA, unitamente a ogni sua modifica.

Art. 143 Abrogato

Art. 144a Disposizioni transitorie della modifica del 29 giugno 2011 per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri 1 Entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 29 giugno 2011 la direzione del fondo e la SICAV devono pubblicare un prospetto semplificato per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali secondo l’allegato 3 e lo inoltrano alla FINMA. 2 Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali, appro- vati entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica, la direzione del fondo e la SICAV possono pubblicare un prospetto semplificato secondo l’alle- gato 2. È applicabile il capoverso 1.

Art. 144b Disposizioni transitorie della modifica del 29 giugno 2011 per gli investimenti collettivi di capitale esteri 1 Entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 29 giugno 2011 i rappre- sentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono pubblicare un prospetto semplificato per ogni investimento collettivo di capitale estero da loro rappresentato in Svizzera, paragonabile a un fondo svizzero in valori mobiliari o ad altri fondi per investimenti tradizionali secondo l’allegato 3 e lo inoltrano alla FINMA. 2 Per gli investimenti collettivi di capitale esteri, paragonabili a un fondo svizzero in valori mobiliari o ad altri fondi per investimenti tradizionali che entro un anno dall’entrata in vigore della modifica sono approvati per la distribuzione al pubblico in o dalla Svizzera, i loro rappresentanti possono pubblicare prospetti semplificati secondo l’allegato 2. È applicabile il capoverso 1.

II

1 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

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III La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2011.

29 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 2 (art. 107)

Titolo e frase introduttiva

Prospetto semplificato per i fondi immobiliari

Il prospetto semplificato per i fondi immobiliari contiene le seguenti informazioni:

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Allegato 3 (art. 107a)

Prospetto semplificato per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali (di seguito «Informazioni chiave per gli investitori»)

Le Informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare e non fuorvianti e contengono:

1 Titolo e contenuto del documento

1.1 Il titolo «Informazioni chiave per gli investitori» figura in evidenza all’inizio della prima pagina del documento.

1.2 Subito sotto il titolo figura la seguente spiegazione:

«Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli inve- stitori devono disporre in relazione a questo investimento collettivo di capi- tale. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di quest’investimento collettivo di capitale e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire». 1.3 La designazione dell’investimento collettivo di capitale/del comparto, se del caso/della classe di quote, se del caso. Nel caso di un comparto o una classe di quote, il nome dell’investimento collettivo di capitale segue quello del comparto o della classe di quote.

1.4 Se del caso, il nome della direzione del fondo.

1.5 Inoltre, nei casi in cui la direzione del fondo faccia parte di un gruppo di

società a fini giuridici, amministrativi o commerciali, il nome di tale gruppo può essere indicato. È possibile aggiungere il logo della società di gestione, a condizione che non impedisca all’investitore di comprendere gli elementi chiave dell’investimento e che non comprometta la sua capacità di raffron- tare i prodotti di investimento.

1.6 Il documento contiene la seguente dichiarazione:

«Questo investimento collettivo di capitale è autorizzato e sorvegliato da [competente autorità di vigilanza]». 1.7 Le informazioni relative alla pubblicazione consistono nella seguente dichia- razione: «Le Informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del [data della pubblicazione]».

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2 Obiettivi d’investimento e politica d’investimento

2.1 Una descrizione degli obiettivi d’investimento e della politica d’inve-

stimento.

2.2 Le principali categorie di strumenti finanziari che possono essere oggetto

d’investimento. 2.3 Un riferimento al diritto di disdetta degli investitori con indicata la frequenza di riscatto. 2.4 L’indicazione se l’investimento collettivo di capitale ha un obiettivo specifi- co in relazione ad un settore industriale, geografico o ad altro settore di mer- cato, o a classi/tipi specifici di investimento.

2.5 L’indicazione se l’investimento collettivo di capitale può prendere libera-

mente le decisioni di investimento e se viene adottato un parametro di rife- rimento (benchmark), che in questo caso deve essere indicato. Se ci si ri- chiama a un parametro di riferimento, si indica il grado di discrezionalità in relazione a questo parametro e se la politica d’investimento dell’investi- mento collettivo di capitale è vincolata a un indice, bisogna indicarlo.

2.6 Se i proventi degli investimenti sono distribuiti sotto forma di dividendi o

tesaurizzati.

2.7 Se vengono utilizzate specifiche tecniche d’investimento, che possono

includere operazioni di copertura, arbitraggio o leva finanziaria, devono es- sere spiegati, in termini semplici, i fattori che, secondo le previsioni, pos- sono determinare il rendimento dell’investimento collettivo di capitale. 2.8 Se l’investimento collettivo di capitale investe in obbligazioni, deve essere indicato se esse sono emesse da società, governi o altre entità, se del caso, i requisiti minimi di rating. 2.9 Se la scelta delle attività è determinata da criteri specifici, deve essere ripor- tata una spiegazione di tali criteri, quali ad esempio «crescita», «valore» o «dividendi elevati». 2.10 Nel caso in cui investimenti collettivi di capitale forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, distribuzioni (pay-off) basate su un algoritmo e legate al rendimento, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di atti- vità finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o investimenti collettivi di capitale con caratteristiche simili (di seguito «investimenti collettivi di capi- tale strutturati»), i fattori che influiscono sulle distribuzioni (pay-off) e sull’evoluzione dell’investimento collettivo di capitale devono essere spie- gati in un linguaggio facilmente comprensibile, compresi, se necessario, i riferimenti alle informazioni dettagliate riportate nel regolamento del fondo, rispettivamente nel prospetto. Queste informazioni comprendono la formula dell’algoritmo e le spiegazioni sul modo di calcolare le distribuzioni dell’in- vestimento collettivo di capitale. La spiegazione è accompagnata da un’illustrazione che riporta almeno tre scenari di performance potenziale del fondo. Gli scenari sono scelti in

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maniera da mostrare le circostanze nelle quali la formula può dare all’inve- stitore un rendimento basso, medio o alto, o, se del caso, negativo. Tali scenari si fondano su ipotesi ragionevoli e prudenti circa le future condizioni di mercato e l’evoluzione dei prezzi. In particolare, non aumenta- no artificialmente l’entità del rendimento finale dell’investimento collettivo di capitale. Tuttavia, ogni volta che la formula espone gli investitori al rischio di perdite cospicue, quali ad esempio una garanzia di capitale che funziona soltanto in determinate circostanze, tali perdite sono adeguatamente spiegate, anche se la probabilità che si creino le condizioni di mercato corri- spondenti è bassa. Gli scenari sono accompagnati da una dichiarazione che attesti che si tratta di esempi riportati per illustrare la formula, che non rappresentano una pre- visione di ciò che potrebbe accadere. È chiaramente indicato che gli scenari presentati possono non avere la stessa probabilità di realizzazione.

2.11 Se, secondo le previsioni, il costo delle operazioni di portafoglio avrà, a

causa della strategia adottata dall’investimento collettivo di capitale, un im- patto significativo sul rendimento, deve essere riportata una dichiarazione che lo indichi, e che spieghi chiaramente che il costo delle operazioni di por- tafoglio è finanziato dagli attivi del fondo, così come le spese di cui al nume- ro 4. 2.12 Se nel prospetto o in qualsiasi documento relativo all’investimento collettivo di capitale è indicato un periodo minimo raccomandato per la detenzione delle quote del fondo, o se un periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, deve essere riportata una dichiarazione formulata come segue: «Raccomandazione: quest’investimento collettivo di capitale potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capi- tale entro [periodo di tempo].».

2.13 La sezione «Obiettivi d’investimento e politica d’investimento» opera una

distinzione tra le categorie di investimento di cui al numero 2.2, 2.4 e 2.8, da una parte, e, dall’altra, l’approccio adottato dalla direzione del fondo o dalla SICAV come indicato ai numeri 2.5, 2.7, 2.9 e 2.10. 2.14 Nel caso in cui l’investimento collettivo di capitale investe una parte signifi- cativa dei suoi attivi in altri investimenti collettivi di capitale, la descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento di questo investimento collet- tivo di capitale contiene una breve spiegazione del modo in cui gli altri inve- stimenti collettivi di capitale sono selezionati nell’ambito dell’amministra- zione corrente.

2.15 La sezione «Obiettivi d’investimento e politica d’investimento» può conte-

nere altre indicazioni oltre a quelle elencate ai numeri 2.7–2.12, compresa una descrizione della strategia di investimento dell’investimento collettivo di capitale, nel caso in cui questi elementi siano necessari per una descrizione adeguata degli obiettivi e della politica di investimento dell’investimento collettivo di capitale.

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3 Profilo di rischio e di rendimento

3.1 La sezione «Profilo di rischio e di rendimento» contiene un indicatore sinte- tico, integrato da: a) una spiegazione testuale dell’indicatore sintetico e dei suoi principali limiti, tra cui figurano le seguenti informazioni: – una dichiarazione che segnali che i dati storici utilizzati per calco- lare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’investimento collet- tivo di capitale, – una dichiarazione che precisi che la categoria di rischio e di ren- dimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e che la classifi- cazione dell’investimento collettivo di capitale potrebbe cambiare nel tempo, – una dichiarazione che segnali che l’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi; – una breve spiegazione che illustri per quale ragione l’investimento collettivo di capitale è stato classificato in una determinata catego- ria, – dettagli circa la natura, la durata e la portata di tutte le garanzie e di tutte le protezioni sul capitale offerte dall’investimento colletti- vo di capitale, comprese le potenziali conseguenze di un rimborso delle quote effettuato al di fuori del periodo di garanzia o di prote- zione; b) una spiegazione testuale dei rischi che rivestono importanza signifi- cativa per l’investimento collettivo di capitale e che non sono adegua- tamente rilevati dall’indicatore sintetico con le seguenti categorie di rischio, laddove significative: – rischio di credito, nei casi in cui una parte significativa dell’inve- stimento consista in obbligazioni, – rischio di liquidità, nei casi in cui una parte significativa dell’inve- stimento consista in strumenti finanziari per loro natura sufficien- temente liquidi, ma che in alcuni casi possono comunque avere un livello di liquidità relativamente basso, cosa che potrebbe incidere sul livello del rischio di liquidità dell’investimento collettivo di capitale nel suo insieme, – rischio di controparte, nei casi in cui un investimento collettivo di capitale sia assistito da una garanzia di terzi, o nei casi in cui l’esposizione dei suoi investimenti risulti in gran parte ottenuta at- traverso contratti con una controparte, – rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività; – l’impatto delle tecniche finanziarie, quali ad esempio i contratti finanziari derivati sul profilo di rischio dell’investimento collettivo di capitale, qualora tali tecniche vengano usate per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione in relazione ai valori di base. 3.2 Nel caso in cui l’investimento collettivo di capitale investe una parte signifi- cativa dei suoi attivi in altri investimenti collettivi di capitale, le spiegazioni

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di cui al numero 3.1 lettera b devono tener conto dei rischi di ognuno di que- sti fondi mirati se sono significativi per l’investimento collettivo di capitale. 3.3 L’indicatore sintetico classifica l’investimento collettivo di capitali su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più elevato. La scala indica chiaramente che un rischio più basso comporta un rendimento potenzial- mente più basso, e un rischio più elevato comporta un rendimento poten- zialmente più elevato. La categoria nella quale l’investimento collettivo di capitale viene classifica- to è chiaramente indicata. Per distinguere gli elementi presenti sulla scala non vengono utilizzati colori. 3.4 Il calcolo dell’indicatore sintetico, nonché tutte le sue successive revisioni, devono essere adeguatamente documentati. La direzione del fondo o la SICAV conservano traccia di tali calcoli per almeno cinque anni. Nel caso di investimenti collettivi di capitale strutturati, questo periodo viene esteso a cinque anni dopo la loro scadenza. 3.5 L’individuazione e la spiegazione dei rischi di cui al numero 3.1 lettera b è coerente con la procedura interna adottata dalla direzione del fondo o dalla SICAV. Qualora una direzione del fondo gestisca più di un investimento collettivo di capitale, i rischi vengono individuati e spiegati in maniera coe- rente.

4 Spese

4.1 Le spese sono presentate in una tabella strutturata come segue:

Spese a carico dell’investitore: Commissione di emissione [] % Commissione di riscatto [] % Percentuale massima che può essere dedotta dall’impegno di capitale dell’investitore

Spese prelevate dal patrimonio del fondo in un anno: Spese correnti [] %

Spese prelevate dal patrimonio del fondo a determinate condizioni specifiche: Commissioni legate al rendimento dell’investimento collettivo di capitale [] %* * % annuo dei rendimenti del fondo superiori al parametro di riferimento per queste spese, cioè [inserire parametro di riferimento]

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per ciascuna di queste spese è indicata una percentuale. In caso di commissioni legate al rendimento, l’importo prelevato nel corso dell’ultimo esercizio dell’investimento collettivo di capitale è indicato come valore percentuale.

4.2 La tabella di cui al numero 4.1 viene completata nel rispetto dei seguenti

requisiti: a) le commissioni di emissione e di riscatto corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima che può essere detratta dall’impegno di capi- tale dell’investitore nell’investimento collettivo di capitale. b) Per le spese prelevate dall’investimento collettivo di capitale nel corso di un esercizio, denominate «spese correnti», che rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dagli attivi dell’inve- stimento collettivo di capitale nel corso del periodo di riferimento, vie- ne indicata una cifra unica, basata sulle cifre dell’esercizio precedente. c) La tabella elenca e spiega tutte le spese prelevate dall’investimento col- lettivo di capitale a determinate condizioni specifiche, indicando la base sulla quale le spese sono calcolate e quando si applicano.

4.3 La sezione «Spese» contiene una spiegazione testuale di ciascuna delle spese

specificate nella tabella, comprese le seguenti informazioni: a) per quanto riguarda le commissioni di emissione e di riscatto: – un’indicazione chiara del fatto che le cifre comunicate sono sem- pre cifre massime, e che, in alcuni casi, è possibile che l’inve- stitore esborsi un importo inferiore, – una dichiarazione che precisi che l’investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle commissioni di emissione e di riscatto presso il suo consulente finanziario o distributore; b) per quanto riguarda le «spese correnti», una dichiarazione che precisi che l’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno prece- dente, conclusosi a [mese/anno], e che tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

4.4 La sezione «Spese» contiene una dichiarazione relativa all’impatto delle

spese stesse, che indichi chiaramente che le spese corrisposte da un investi- tore sono usate per la gestione dell’investimento collettivo di capitale, com- presi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote del fondo, e che tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

4.5 Nei casi in cui un nuovo investimento collettivo di capitale non possa

rispondere ai requisiti di cui al numero 4.2 lettera b e 4.3 lettera b, le spese correnti sono stimate sulla base del totale delle spese previste.

4.6 Il numero 4.5 non è applicabile agli investimenti collettivi di capitale che

riscuotono una commissione All in fee; in tal caso viene comunicata que- st’ultima. 4.7 Nel caso in cui l’investimento collettivo di capitale investe una parte signifi- cativa dei suoi attivi in altri investimenti collettivi di capitale, la descrizione delle spese tiene conto delle spese che l’investimento collettivo di capitale

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stesso sosterrà in quanto investitore nel fondo strategico. In particolare, nel calcolo delle spese correnti dell’investimento collettivo di capitale, si tiene conto delle commissioni di emissione e di riscatto nonché di tutte le spese correnti prelevate dal fondo strategico. 4.8 La sezione «Spese» include, laddove rilevante, rimandi alle parti del regola- mento del fondo che contengono informazioni più dettagliate sulle spese, comprese le informazioni sulle commissioni legate al rendimento e come es- se vengono calcolate.

5 Risultati ottenuti nel passato

5.1 Informazioni relative ai risultati passati dell’investimento collettivo di capi- tale sono presentate in un diagramma a barre che comprende il rendimento dell’investimento collettivo di capitale per gli ultimi dieci anni. Se l’in- vestimento collettivo di capitale esiste da meno di cinque anni civili comple- ti, esso usa una presentazione che copre solo gli ultimi cinque anni.

5.2 La dimensione del diagramma a barre di cui al numero 5.1 è tale da consen-

tirne la leggibilità, ma non eccede, in alcun caso, la lunghezza di mezza pagina delle Informazioni chiave per gli investitori. 5.3 Il calcolo dei risultati passati si basa sul valore patrimoniale netto dell’in- vestimento collettivo di capitale, e tali risultati sono calcolati ipotizzando il reinvestimento del reddito distribuibile del fondo.

5.4 Per gli anni per i quali non sono disponibili dati, il diagramma risulta in

bianco, e riporta esclusivamente la data. 5.5 L’uso di risultati simulati (performance) relativi al periodo nel quale i dati non erano ancora disponibili è consentito soltanto per una classe di quote o di un comparto già esistenti, ammesso che esse non differiscano in maniera sostanziale quanto alla loro partecipazione alle attività del fondo. Il rapporto sui risultati simulati deve essere corretto, chiaro e non fuorviante. Nei casi per i quali i risultati sono stati simulati, deve risultare chiaro che si tratta di risultati simulati. 5.6 Per gli investimenti collettivi di capitale che ancora non dispongono di dati sui risultati per un anno civile completo, è presente una dichiarazione che spiega che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

5.7 Nel caso in cui la sezione «Obiettivi d’investimento e politica d’investi-

mento» rimandi a un parametro di riferimento, nel diagramma figura una barra indicante il rendimento di tale parametro, accanto a ciascuna delle bar- re che indicano i risultati passati dell’investimento collettivo di capitale.

5.8 Nel caso di investimenti collettivi di capitale che non dispongono di dati

relativi ai risultati passati per il periodo di cinque o dieci anni richiesto, il parametro di riferimento di cui al numero 5.7 non è da riportare per gli anni nei quali l’investimento collettivo di capitale non esisteva.

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5.9 Nel caso di un investimento collettivo di capitale strutturato, le Informazioni chiave per gli investitori non contengono indicazioni sui risultati passati. 5.10 Il diagramma a barre è integrato da dichiarazioni che risultano in evidenza e che: a) avvertono circa il valore limitato del diagramma come indicazione per i risultati futuri; b) indicano brevemente quali sono le spese e le commissioni incluse nel calcolo oppure escluse dal calcolo dei risultati passati, tranne che per gli investimenti collettivi di capitale che non fatturano commissioni di emissione e riscatto; c) indicano l’anno nel quale l’investimento collettivo di capitale è stato creato; d) indicano la moneta nella quale sono stati calcolati i risultati del passato.

5.11 Il diagramma a barre che presenta i risultati passati è elaborato secondo i

seguenti criteri: – la scala dell’asse Y del diagramma è lineare, non logaritmica; – la scala è adattata alla lunghezza delle barre riportate. Le barre non risultano compresse, cosa che renderebbe le fluttuazioni del rendimento più difficilmente leggibili; – l’asse X parte da un livello di rendimento pari allo 0 %; – ciascuna barra è accompagnata da una dicitura che indica il rendimento percentuale raggiunto; – le cifre che indicano i risultati passati sono arrotondate alla prima cifra decimale. 5.12 Le Informazioni chiave per gli investitori non riportano i risultati relativi all’anno civile in corso (o a parti di esso) .

5.13 Nel caso in cui nel corso del periodo menzionato nel diagramma a barre gli

obiettivi e la politica di investimento dell’investimento collettivo di capitale subiscano un cambiamento sostanziale, i risultati precedenti tale cambia- mento sono comunque indicati.

5.14 Il periodo precedente il cambiamento sostanziale di cui al numero 5.13 è

indicato sul diagramma a barre e accompagnato da un’avvertenza che spie- ghi chiaramente che il risultato è stato ottenuto in circostanze non più valide.

6 Informazioni pratiche

6.1 Il nome della banca depositaria;

6.2 l’indicazione di dove e come ottenere ulteriori informazioni relative all’in- vestimento collettivo di capitale, copie del regolamento del fondo e del pro- spetto, l’ultima relazione annuale e le relazioni semestrali successive, con la menzione della/e lingua/e in cui tali documenti sono disponibili e del fatto che possono essere ottenuti gratuitamente;

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6.3 l’indicazione di dove e come ottenere informazioni pratiche, compreso dove

reperire i prezzi più recenti delle quote;

6.4 la seguente dichiarazione:

«[Nome della SICAV o della direzione del fondo] può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del regolamento del fondo e del prospetto.»

6.5 se del caso:

– l’indicazione che le Informazioni chiave per gli investitori si riferiscono a un comparto; – l’indicazione che i comparti di un umbrella fund sono giuridicamente separati gli uni dagli altri e non rispondono reciprocamente, nonché una spiegazione del modo in cui si ripercuote sulla situazione dell’inve- stitore; – l’indicazione se un investitore ha il diritto di cambiare le quote di un comparto con le quote di un altro comparto, e, in caso di risposta affer- mativa, dove può trovare ulteriori informazioni sulle modalità del cam- biamento; 6.6 se del caso, le Informazioni chiave per gli investitori forniscono le informa- zioni necessarie circa le classi di quote disponibili.

7 Lunghezza e presentazione

7.1 Una volta stampate, le Informazioni chiave per gli investitori non risultano

più lunghe di due pagine formato A4 e non più lunghe di tre pagine formato A4 nel caso di un investimento collettivo di capitale strutturato.

7.2 Le Informazioni chiave per gli investitori:

– sono presentate e strutturate in modo da agevolarne la lettura, e scritte in caratteri di dimensione leggibile; – sono formulate con chiarezza e scritte in un linguaggio tale da far sì che l’investitore comprenda facilmente le informazioni comunicate. In par- ticolare sarà necessario: i. utilizzare un linguaggio chiaro, succinto e comprensibile, ii. evitare l’uso di espressioni gergali, iii. evitare l’uso di termini tecnici quando è possibile usare termini di uso comune; – sono focalizzate sulle informazioni chiave di cui gli investitori hanno bisogno.

7.3 Qualora vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità

delle informazioni nei casi in cui le Informazioni chiave per gli investitori vengano stampate o fotocopiate in bianco e nero.

7.4 Qualora venga usato il logo della direzione del fondo o del gruppo al quale

essa appartiene, esso non distoglie l’attenzione degli investitori né oscura il testo.

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