AS 2011 3221
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Wasterkingen/Günzgen
Traduzione1
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Wasterkingen/Günzgen
Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 1. Presso il valico di confine di Wasterkingen/Günzgen sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
Art. 2
1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
a) la strada da Rafz verso Günzgen dal confine comune fino a una distanza di
107 metri in direzione di Günzgen e fino alla fine della corsia di staziona-
mento, misurata dall’intersezione del confine con l’asse della strada, com- preso il marciapiede; b) lo spiazzo antistante l’ufficio doganale; c) i due parcheggi asfaltati di fronte all’edificio doganale; d) la corsia di stazionamento corrispondente alla particella 1886/1 del catasto del Comune di Hohentengen.
2. Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
a) i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti tede- schi; b) il fondo numero 1133 del catasto del Comune di Wasterkingen, ad eccezione delle parti dell’edificio doganale non contemplate alla lettera a);
RS 0.631.252.913.693.92
1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3221).
2 RS 0.631.252.913.690
2010-3276 3221
Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico RU 2011 di confine di Wasterkingen/Günzgen. Acc. con la Germania
c) la strada da Günzgen verso Rafz dal confine comune fino a una distanza di
100 metri in direzione di Rafz, misurata dall’intersezione del confine con
l’asse della strada.
Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. 2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
Art. 4
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche
conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un
mese, con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.
Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr