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AS 2011 3237

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Kreuzlingen/Konstanz-Kreuzlinger Tor

Traduzione1

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Kreuzlingen/Konstanz-Kreuzlinger Tor

Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. Presso il valico di confine di Kreuzlingen/Konstanz-Kreuzlinger Tor sono istitu- iti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.

2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

Art. 2

1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:

a) la parte tedesca dell’area ufficiale costituita da una sezione della strada di transito (Kreuzlingerstrasse), compreso il marciapiede, pari a 52,5 metri in direzione della Repubblica federale di Germania, misurata dal termine 15; b) il tratto di strada tra il valico di Konstanz-Wiesenstrasse/Kreuzlingen-Wie- senstrasse e la fermata del bus Konstanz-Busbahnhof nonché gli autobus di linea che attraversano il confine su questo tratto di strada.

2. Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:

a) la parte svizzera dell’area ufficiale costituita da una sezione della strada di transito (Hauptstrasse), compreso il marciapiede, pari a 65 metri in direzione della Confederazione Svizzera, misurata dal termine 15; b) il tratto di strada tra il valico di Konstanz-Wiesenstrasse/Kreuzlingen-Wie- senstrasse e la fermata del bus Kreuzlingen-Hauptstrasse nonché gli autobus di linea che attraversano il confine su questo tratto di strada.

RS 0.631.252.913.696.4

1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3237).

2 RS 0.631.252.913.690

2010-3267 3237

Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico RU 2011 di confine di Kreuzlingen/Konstanz-Kreuzlinger Tor. Acc. con la Germania

Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. 2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4 Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 28 giugno 19673 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concer- nente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al varco di Kreuzlin- gen/Konstanz-Kreuzlinger Tor.

Art. 5

1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche

conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un

mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr

3 RU 1967 1692

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