AS 2011 3379
Ordinanza concernente adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale
Ordinanza concernente adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale
del 29 giugno 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque
Art. 35 cpv. 2 2 Per i prelievi d’acqua per i quali occorre consultare la Confederazione e che non sottostanno all’EIA, l’autorità provvede affinché l’UFAM disponga del parere del competente servizio cantonale in merito al rapporto sui deflussi residuali o di un progetto definitivo di tale parere. L’UFAM può limitarsi a un controllo sommario dei documenti.
2. Ordinanza del 26 agosto 19982 sul risanamento dei siti inquinati
Art. 21 cpv. 2 e 3 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposi- zioni legali sull’obbligo di tutela del segreto. Allorché rinunciano a emettere deci- sioni concernenti provvedimenti di risanamento (art. 23 cpv. 3), le autorità federali consultano previamente i Cantoni interessati. 3 Le autorità federali stabiliscono la procedura per quanto riguarda la suddivisione dei siti inquinati (art. 5 cpv. 4), la definizione dell’ordine di priorità (art. 5 cpv. 5) e lo stralcio di un’iscrizione nel catasto (art. 6 cpv. 2).
2011-1063 3379
Adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale RU 2011
3. Ordinanza del 18 maggio 20053 sulla riduzione dei rischi inerenti
ai prodotti chimici
Allegato 2.5 n. 1.1 cpv. 5 5 Per l’impiego di prodotti fitosanitari su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee l’Ufficio federale dei trasporti stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell’ambiente. L’Ufficio federale dei trasporti tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati.
4. Ordinanza del 19 maggio 20104 sull’immissione in commercio
di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere
Art. 2 lett. c n. 7 Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: c. i seguenti altri prodotti:
7. macchine di cantiere secondo l’articolo 19a dell’ordinanza del
16 dicembre 19855 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) se non soddisfano i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3 OIAt.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.
29 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 814.81 4 RS 946.513.8 5 RS 814.318.142.1
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