AS 2011 347
Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Prolungamento del termine di annullamento)
Modifica del 25 settembre 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 novembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 30 gennaio 20082, decreta:
I La legge del 29 settembre 19523 sulla cittadinanza è modificata come segue:
1 Con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, l’Ufficio fede-
rale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all’occultamento di fatti essenziali. 1bis La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l’Ufficio federale è venuto a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dal- l’acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.