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AS 2011 3499

Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell'etichettaEnergia per le automobili nuove

Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove (OEEA)

del 5 luglio 2011

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto il numero 4.1 dell’appendice 3.6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia (OEn), ordina:

Art. 1 Calcolo dell’equivalente benzina2 L’equivalente benzina è calcolato come segue: a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas natu- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 0,77; d. per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85): consumo di e. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia

Art. 2 Emissioni di CO2 dei veicoli elettrici Per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, le emissioni di CO2 generate dalla produzione di energia elettrica si calcolano come segue sulla base del consumo di energia riportato nell’ap- provazione del tipo: consumo di energia in kWh/km × 127 g CO2/kWh.

RS 730.011.1 1 RS 730.01 2 Basi di calcolo conformemente alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali per conto dell’Ufficio federale dell’energia fornite nel 2010.

2011-0111 3499

Indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove RU 2011

Art. 3 Quote delle emissioni di CO2 senza incidenza sul clima per le miscele di carburanti 1 Le emissioni di CO2 di origine biogena sono considerate senza incidenza sul clima.

2 La quota di emissioni di CO2 senza incidenza sul clima, generate dalla miscela di gas naturale, è pari al 10 per cento. 3 Per le automobili alimentate esclusivamente con la miscela di carburante E85, la quota di emissioni di CO2 senza incidenza sul clima è pari al 78 per cento.

Art. 4 Valore comparativo Per il 2012, il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le automobili nuove immatricolate secondo l’appendice 3.6 numero 2.6.1 dell’OEn (valore comparativo)

Art. 5 Valori medi e divergenze standard del consumo energetico assoluto e dell’efficienza energetica relativa 1 Per il 2012, il valore medio (Ē) del consumo energetico assoluto è di 7.168428803.

2 Per il 2012, la divergenza standard (σE) del consumo energetico assoluto è di

2.124141423.

3 Per il 2012, il valore medio (EE

¯¯ ) dell’efficienza energetica relativa è di 0.004395196. 4 Per il 2012, la divergenza standard (σEE) dell’efficienza energetica relativa è di 0.001035016.

Art. 6 Calcolo dell’equivalente benzina per l’energia primaria3 Per l’energia primaria l’equivalente benzina è calcolato come segue: a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas natu- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 0,68; d. per le automobili alimentate con miscela di carburante E85: consumo di e- e. per le automobili a propulsione elettrica: consumo di energia in kWh/

3 Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati v2.2, 2010); www.ecoinvent.ch.

Indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove RU 2011

Art. 7 Classificazione nelle categorie di efficienza energetica Per il 2012 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica Coefficiente di valutazione

A ≤ 413.07

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’8 settembre 20044 concernente le indicazioni dell’etichettaEnergia per le nuove automobili è abrogata.

Art. 9 Disposizioni transitorie Per quanto concerne le etichetteEnergia ai sensi dell’appendice 3.6 dell’OEn nella versione dell’ordinanza del 9 giugno 20065 si applicano, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni dell’ordinanza dell’8 settembre 20046 concernente le indicazioni dell’etichetta Energia per le nuove automobili.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.

5 luglio 2011 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

4 RU 2004 4269, 2008 1721, 2010 585 5 RU 2006 2411 6 RU 2004 4269, 2008 1721, 2010 585

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