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Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie

Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC)

del 18 gennaio 2011

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 35 capoversi 1 e 2 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori (LTV), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica alle imprese che ricevono o hanno ricevuto inden- nità, contributi o mutui ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 o 34 capoverso 2 LTV o dell’articolo 49 o 56 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr). 2 Gli articoli 3 e 4 capoverso 1 si applicano a tutte le imprese titolari di una conces- sione ai sensi dell’articolo 6 LTV o dell’articolo 5 Lferr. 3 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono applicare per analogia gli arti- coli 4 capoverso 2, 5 e 7–20 alle imprese di cui assumono i costi secondo l’arti- colo 28 capoverso 3 o 4 LTV.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni: la contabilità analitica effet- tiva che funge da base per la documentazione del risultato dei singoli settori di un’impresa; b. settore: tutte le offerte dello stesso genere di un’impresa; un singolo settore riunisce in particolare:

1. le linee del traffico regionale viaggiatori,

2. le tratte dell’infrastruttura ferroviaria,

RS 742.221

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3. le altre offerte di trasporto ordinate quali il traffico locale o il carico di autoveicoli,

4. le attività accessorie;

c. conto economico per linea: il risultato di una singola offerta di un settore, documentato nel conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni; d. conto di previsione: il conto che nell’offerta inoltrata documenta i costi non coperti di singole offerte di un settore o del settore nel suo insieme; e. conto degli investimenti: la documentazione di tutte le attività svolte in rela- zione alla realizzazione, il rinnovo, l’ammortamento o il disinvestimento di attivi fissi; f. ricavi accessori: i ricavi realizzati con le risorse dei settori beneficiari di in- dennità, quali la pubblicità a bordo dei veicoli o corse speciali effettuate con veicoli dei settori beneficiari di indennità; g. attività accessorie: le prestazioni di produzione indipendente, concernenti ad esempio immobili non necessari all’esercizio o viaggi effettuati con autobus da turismo.

Art. 3 Relazione sulla gestione 1 La relazione sulla gestione deve contenere, indipendentemente dalla forma giuri- dica dell’impresa, almeno il conto annuale e il rapporto annuale. Il conto annuale si compone almeno del conto economico, del bilancio e dell’allegato. 2 Nell’allegato vanno indicate tutte le assicurazioni di cose e di responsabilità civile stipulate ai fini dell’esercizio delle linee e tratte concessionarie, con i relativi importi di copertura. Nel caso dei gestori dell’infrastruttura, l’allegato deve contenere inoltre il conto degli investimenti per il settore dell’infrastruttura.

3 Le imprese devono presentare la relazione sulla gestione entro sei mesi dalla

chiusura dell’anno di esercizio all’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Se hanno ricevuto indennità, contributi o mutui cantonali, devono presentare la relazione sulla gestione, entro lo stesso termine, anche ai relativi Cantoni.

4 Alle imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confedera-

zione si applicano inoltre gli articoli 662–663d del Codice delle obbligazioni3, concernenti la relazione sulla gestione delle società anonime.

Art. 4 Presentazione dei conti 1 Il conto annuale deve fornire un quadro corrispondente all’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa. 2 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione possono chiudere i loro conti secondo norme per la presentazione dei conti ricono- sciute se:

3 RS 220

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a. il rispetto di tali norme è confermato dall’organo di revisione nel suo giudi- zio di verifica; e b. le eventuali deroghe alla presente ordinanza sono state approvate dall’UFT. 3 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono far verificare i loro conti almeno mediante revisione limitata.

Art. 5 Obbligo d’informare i Cantoni Le imprese sono tenute a informare i Cantoni dai quali hanno ricevuto indennità, contributi o mutui in merito alla contabilità e alla statistica dei trasporti.

Art. 6 Verifica dell’impiego dei sussidi e approvazione dei conti 1 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono presentare all’UFT la bozza del conto annuale per la verifica dell’impiego conforme dei sussidi almeno 30 giorni prima della convocazione dell’assemblea generale.

2 Alla bozza va allegata la documentazione concernente:

a. i conti economici per linea di tutti i settori, compresi i totali per ogni settore, e le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria; b. i dati di base per il calcolo degli indicatori o per la misurazione delle presta- zioni; c. le proposte degli organi in merito all’impiego del risultato d’esercizio; d. se non risulta dal conto economico, dal bilancio o dall’allegato del conto annuale, una documentazione dettagliata concernente:

1. le indennità ricevute nell’anno di esercizio, suddivise per committenti,

in virtù dell’articolo 28 LTV o dell’articolo 49 Lferr4,

2. gli importi dei mutui, suddivisi per finanziatori, ricevuti in virtù

dell’articolo 56 Lferr nonché di altre basi giuridiche di cui si dispone alla chiusura dell’anno di esercizio,

3. gli importi degli aiuti finanziari non ancora conteggiati, suddivisi per

finanziatori,

4. la natura, la formazione e lo scioglimento di accantonamenti (spec-

chietto degli accantonamenti) e riserve; e. il conto dettagliato degli impianti e degli ammortamenti distinto tra il settore dell’infrastruttura e gli altri settori; f. la documentazione dei disinvestimenti relativi a impianti dei settori benefi- ciari di indennità; g. la documentazione della provenienza e della destinazione dei fondi nonché i rapporti finali relativi agli investimenti nel settore dell’infrastruttura; l’UFT emana direttive in materia.

4 RS 742.101

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3 L’UFT può esigere ulteriori documenti.

4 Le imprese devono presentare la versione definitiva dei documenti di cui al capo- verso 2 ai Cantoni dai quali hanno ricevuto indennità, contributi o mutui entro sei mesi dalla chiusura dell’anno di esercizio. 5 L’UFT deve essere informato per scritto in merito alle decisioni dell’assemblea generale entro il termine di un mese.

Art. 7 Separazione del settore dell’infrastruttura dagli altri settori 1 Nel conto degli impianti e degli ammortamenti e nel conto degli investimenti il settore dell’infrastruttura deve essere completamente separato dagli altri settori dell’impresa o essere altrimenti nettamente distinto con l’ausilio di totali intermedi. 2 I valori d’acquisto e contabili del settore dell’infrastruttura devono essere docu- mentati separatamente nel bilancio o nell’allegato del conto annuale. 3 Gli ammortamenti del settore dell’infrastruttura devono essere documentati separa- tamente nel conto economico o nell’allegato del conto annuale. Le imprese che non allestiscono un conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni devono strutturare il proprio conto economico conformemente al capoverso 1.

Capitolo 2: Conto degli impianti e degli ammortamenti

Art. 8 Principi 1 Il conto degli impianti e degli ammortamenti deve essere allestito secondo i prin- cipi degli importi lordi e della valutazione singola. Deve contenere il conto detta- gliato delle voci di bilancio delle immobilizzazioni materiali. 2 La strutturazione minima per le immobilizzazioni da iscrivere all’attivo figura nell’allegato.

Art. 9 Delimitazione tra il conto economico e il conto degli impianti e degli ammortamenti 1 Le misure che servono a garantire la durata di utilizzazione espressa dal tasso di ammortamento devono essere registrate come interventi di manutenzione nel conto economico. 2 Non sono iscrivibili all’attivo i costi unici derivanti direttamente da investimenti che figurano come tali nel manuale finanziario dell’impresa. Tali costi devono essere registrati secondo i principi dell’iscrizione all’attivo e documentati separata- mente nel piano di investimento.

Art. 10 Iscrizione all’attivo e storno di immobilizzazioni 1 Gli investimenti in nuovi impianti devono essere iscritti all’attivo ai costi d’acqui- sto. Gli impianti prodotti dall’impresa stessa vanno iscritti all’attivo ai costi di produzione.

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2 I rinnovi totali e parziali di impianti devono essere iscritti all’attivo ai costi di acquisto o di produzione. 3 Gli ampliamenti di impianti devono essere iscritti all’attivo ai costi di acquisto o di produzione se è stato superato il limite inferiore di attivazione. La durata di utilizza- zione e il tasso di ammortamento degli impianti ampliati vanno ridefiniti con la loro messa in esercizio. 4 I valori d’investimento effettivi o stimati e le rettificazioni del valore delle parti sostituite o del materiale sostituito devono essere stornati. 5 I valori contabili residui delle immobilizzazioni devono essere iscritti nel conto economico. 6 L’impresa deve fissare un limite di costo al di sotto del quale l’immobilizzazione non è iscritta all’attivo.

Art. 11 Ammortamenti e rettificazioni del valore 1 Per gli ammortamenti degli impianti del traffico viaggiatori regionale e dell’infra- struttura va applicato un tasso compreso nei margini riportati nell’allegato. La durata di ammortamento inizia con l’avvio dell’esercizio commerciale e termina con la messa fuori servizio commerciale.

2 L’UFT può autorizzare su domanda un tasso di ammortamento diverso se

l’impresa dimostra che sussistono particolari condizioni di costruzione e d’esercizio o che la probabile durata di utilizzazione non rientra nei corrispondenti margini definiti per la durata di ammortamento. 3 I contributi a fondo perso degli enti pubblici e di terzi per investimenti iscrivibili all’attivo, in particolare per lavori di scavo di gallerie, devono essere registrati in modo tale che su questa parte degli investimenti non possano essere operate rettifi- cazioni del valore che influiscono sul risultato. In questo caso il contributo a fondo perso non può essere compensato con il valore d’acquisto.

Art. 12 Modifica della durata di utilizzazione 1 Ai settori del traffico regionale viaggiatori e dell’infrastruttura possono essere imputati ammortamenti solo fino a un valore contabile pari a zero. 2 Se la durata di utilizzazione di un impianto è oggetto di una rivalutazione, il valore contabile residuo deve essere ammortizzato in base alla durata di utilizzazione residua ridefinita. 3 In caso di liquidazioni di immobilizzazioni (risultati di alienazioni), i ricavi e i costi, comprensivi dei valori contabili residui, devono essere contabilizzati nel settore che ha assunto i costi degli impianti. 4I risultati presumibili di alienazioni nel settore dell’infrastruttura direttamente connesse con rinnovi, ampliamenti o sostituzioni previsti devono essere iscritti separatamente nel piano di investimento.

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Capitolo 3: Conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni e conto di previsione

Art. 13 Conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni 1 Il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni deve basarsi sull’organizzazione e sulle offerte dell’impresa. Occorre rispettare il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi.

2 Le imprese sottoposte a una direzione comune possono tenere il conto dei costi

d’esercizio e delle prestazioni per più di una persona giuridica.

3 L’UFT può autorizzare, su domanda, che il conto dei costi d’esercizio e delle

prestazioni sia tenuto solo su un settore parziale dell’impresa. 4 Se l’impresa tiene una rubrica settoriale per l’infrastruttura nel conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni, l’articolo 66 capoverso 3 Lferr5 è considerato rispet- tato.

Art. 14 Conto di previsione 1 Nel conto di previsione occorre rispettare il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi. Il conto di previsione può essere limitato ai settori rilevanti per l’offerta. 2 All’interno di un settore il conto di previsione deve essere strutturato secondo le stesse linee o tratte del conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni. In presenza di più tratte per le quali i committenti versano indennità secondo la stessa chiave di ripartizione intercantonale, si può rinunciare alla strutturazione per tratte. 3 Per le linee del settore del traffico regionale viaggiatori, oltre al conto di previsione devono essere documentati per ogni linea anche i ricavi commerciali dettagliati, i costi e le indennità indicati nell’offerta inoltrata per l’anno di orario in corso, nonché gli ultimi dati effettivi disponibili.

Art. 15 Conto di previsione e conto economico per linea 1 Il grado di dettaglio dei ricavi commerciali, dei costi e delle indennità del conto di previsione deve essere identico a quello del conto economico per linea.

2 Nel conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni devono essere documentati

separatamente i totali dei ricavi commerciali, dei costi e delle indennità di tutte le offerte dello stesso settore.

5 RS 742.101

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Art. 16 Strutturazione minima dei ricavi commerciali 1 Nel settore del traffico regionale viaggiatori i ricavi commerciali devono essere documentati separatamente per ogni linea almeno secondo i seguenti criteri: a. ricavi dei trasporti; b. ricavi accessori. 2 I ricavi dei trasporti devono essere strutturati per ogni linea secondo i seguenti tipi di titoli di trasporto: a. titoli di trasporto forfettari senza quelli di comunità tariffarie; b. titoli di trasporto singoli e abbonamenti per tratte senza quelli di comunità tariffarie; c. titoli di trasporto di comunità tariffarie per ogni comunità; d. altri ricavi di trasporti. 3 Se nel settore del traffico regionale viaggiatori una risorsa è impiegata per oltre il 10 per cento per prestazioni a favore di terzi, i ricavi derivanti da queste non sono considerati ricavi accessori ai sensi dell’articolo 29 capoverso 8 dell’ordinanza dell’11 novembre 20096 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori. Tali prestazioni devono essere registrate come attività accessoria.

4 Nel settore dell’infrastruttura i ricavi commerciali devono essere documentati

separatamente almeno secondo i seguenti criteri: a. ricavi derivanti dalla concessione dell’accesso alla rete, suddivisi per tratte, comprese le prestazioni supplementari e di servizio ad esso collegate; b. ricavi derivanti dalla gestione dell’esercizio per conto di altri gestori dell’infrastruttura; c. ricavi accessori. 5 L’UFT può esigere, nel singolo caso, la documentazione di altri tipi di ricavi o concedere agevolazioni.

Art. 17 Strutturazione minima dei costi 1 Nel settore del traffico regionale viaggiatori devono essere documentati separata- mente per ogni linea almeno i costi, i volumi di prestazioni, le unità e i costi unitari per: a. la conduzione dei veicoli; b. l’accompagnamento dei treni e la protezione di persone e cose; c. i veicoli ferroviari, suddivisi per principali tipi di composizione e per:

1. esercizio e manutenzione,

2. ammortamenti,

3. interessi;

6 RS 745.16

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d. i veicoli stradali o battelli, suddivisi per categorie di veicoli; e. la vendita e la distribuzione; f. l’utilizzo delle tracce delle linee ferroviarie; g. l’amministrazione; h. la riduzione della deduzione dell’imposta precedente dovuta all’indennità. 2 Nel settore dell’infrastruttura devono essere documentati separatamente almeno i costi per: a. la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria secondo l’articolo 62 capo- verso 1 Lferr7; b. l’ammortamento dell’infrastruttura ferroviaria secondo l’articolo 62 Lferr; c. l’amministrazione; d. la riduzione della deduzione dell’imposta precedente dovuta all’indennità. 3 Nei conti economici per linea dei settori che non beneficiano di indennità della Confederazione, i costi devono essere documentati separatamente secondo i capo- versi 1 e 2 se concernono centri di costo che forniscono anche prestazioni per settori beneficiari di indennità della Confederazione. 4 L’UFT può esigere, nel singolo caso, la documentazione di altri tipi di costi o concedere agevolazioni. 5 Se una linea è stata trasferita interamente o in parte a terzi mediante contratto d’esercizio ai sensi dell’articolo 19 dell’ordinanza del 4 novembre 20098 sul traspor- to di viaggiatori, i committenti possono esigere che nel conto di previsione i costi dell’intera prestazione vengano strutturati secondo il capoverso 1.

Art. 18 Strutturazione minima delle indennità 1 Nel settore del traffico regionale viaggiatori le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie devono essere documentati per ogni linea almeno secondo i se- guenti criteri: a. indennità ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 LTV; b. indennità per ulteriori offerte, miglioramenti di offerte o agevolazioni tarif- fali ai sensi dell’articolo 28 capoverso 4 LTV; c. utili da attività accessorie accreditati al traffico regionale viaggiatori.

7 RS 742.101 8 RS 745.11

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2 Nel settore dell’infrastruttura le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie accreditati all’infrastruttura devono essere documentati almeno secondo i seguenti criteri: a. indennità ai sensi dell’articolo 49 Lferr9; b. utili da attività accessorie accreditati all’infrastruttura.

Art. 19 Documentazione dei totali e del risultato 1 Nei conti di previsione e nei conti economici per linea, oltre ai consueti totali deve essere documentato il risultato senza considerare le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie. 2 Le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria che influenzano il risultato determinante ai fini dell’impiego degli utili, ai sensi dell’articolo 36 LTV o dell’arti- colo 67 Lferr10, devono essere documentate almeno per ogni settore. Le delimita- zioni rispetto alla contabilità finanziaria che influenzano i costi non coperti determi- nanti per le indennità devono essere documentate nel conto di previsione per ogni linea o tratta.

Art. 20 Piano a medio termine 1 Nel settore del traffico regionale viaggiatori, il piano a medio termine deve coprire almeno quattro anni, compreso il periodo di orario oggetto dell’offerta. Esso deve essere strutturato per linee. 2 Con il consenso dei committenti è possibile rinunciare alla strutturazione per linee.

3 Nel piano a medio termine devono essere documentati e commentati almeno i

totali dei ricavi commerciali, dei costi, delle indennità e dei volumi di prestazioni, nonché i relativi cambiamenti. I volumi di prestazioni comprendono i chilometri produttivi, le ore di orario e i viaggiatori-chilometri.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione L’esecuzione della presente ordinanza compete all’UFT.

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DATEC del 18 dicembre 199511 sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie è abrogata.

9 RS 742.101 10 RS 742.101 11 RU 1996 458, 1999 1425

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Art. 23 Disposizione transitoria 1 Nel settore del traffico regionale viaggiatori, gli articoli 13–20 si applicano per la prima volta alle offerte concernenti il periodo d’orario 2012–2013 e al conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni 2012. Per il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni 2011 si applica per analogia il diritto previgente. 2 L’iscrizione all’attivo ai costi di produzione secondo l’articolo 10 capoversi 1–3 si applica al più tardi agli impianti i cui lavori di realizzazione iniziano nel 2013.

Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2011.

18 gennaio 2011 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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Allegato (art. 11)

Margini per gli ammortamenti

Impianti Ammortamenti

Tasso in per cento Durata in anni

min. max. max. min.

Terreni Spese per terreni 0,0 0,0 – – Indennizzi iscritti all’attivo in relazione a terreni 1,5 2,0 67 50

Edifici per l’esercizio, l’accesso, la vendita, la manutenzione e l’amministrazione Edifici 1,5 2,0 67 50 Costruzioni leggere (capannoni) 3,0 5,0 33 20 Cisterne, impianti di lavaggio 5,0 10,0 20 10

Binari Sottostruttura 1,25 4,0 80 25 Sovrastruttura 3,0 4,0 33 25 Funi, rulliere di sostegno e di ritenuta nonché 6,0 20,0 17 5 sospensioni di funicolari e funivie

Impianti di fornitura e trasmissione dell’energia elettrica Linee di contatto, alimentazioni e circuiti 3,0 4,0 33 25 di ritorno, equipaggiamenti delle sottocentrali e dei raddrizzatori Sezionatori e interruttori di protezione 4,0 10,0 25 10 Argani e freni per le funicolari e le funivie 3,0 8,0 33 13 (se non contenuti nei dispositivi meccanici ed elettrici)

Impianti di sicurezza e di telecomunicazione Tecnica degli apparecchi centrali e dispositivi 4,0 5,0 25 10 di protezione per il traffico stradale e pedonale, segnali indicatori Impianti di telecomunicazione, di sorveglianza 4,0 10,0 25 10 e radio Dispositivi tecnici di comando delle funicolari 4,0 10,0 25 10 e delle funivie (se non contenuti nei dispositivi elettrici)

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Impianti Ammortamenti

Tasso in per cento Durata in anni

min. max. max. min.

Apparecchi e programmi per l’elaborazione 10,0 20,0 10 5 elettronica dei dati

Impianti destinati al pubblico e impianti all’aperto per l’accesso, l’esercizio e la manutenzione Genio civile: marciapiedi, sottopassaggi 1,5 4,0 67 25 e cavalcavia, strade, sentieri, piazze Edilizia: edifici, sale d’attesa, tetti 1,5 5,0 67 20 Impianti di approdo per i battelli 5,0 10,0 20 10

Impianti pubblici Impianti di carico isolati, strade, sentieri, piazze 1,5 4,0 67 25

Stazioni di smistamento Sottostruttura 1,5 3,0 67 33 Sovrastruttura 3,0 4,0 33 25 Linee di contatto, alimentazioni e circuiti 3,0 4,0 33 25 di ritorno Tecnica degli apparecchi centrali e dispositivi 4,0 5,0 25 20 di protezione per il traffico stradale e pedonale, segnali indicatori Impianti di telecomunicazione, di sorveglianza 4,0 10,0 25 10 e radio

Impianti per la manutenzione dell’infra- struttura Edifici, costruzioni leggere 1,25 5,0 80 20 Impianti coperti da tettoie o all’aperto 3,0 10,0 33 10 Veicoli da lavoro e di servizio per l’infrastruttura 2,0 20,0 50 5

Veicoli e cabine Veicoli motore su rotaie elettrici 3,0 5,0 33 20 Veicoli motore su rotaie e treni a carburante 4,0 7,0 25 14 Carrozze di ferrovie e funicolari 3,0 5,0 33 20 Cabine di funivie 4,0 10,0 25 10 Autobus, esclusi i minibus 7,0 10,0 14 10 Minibus 12,0 15,0 8 7 Filobus 5,0 10,0 20 10 Battelli 3,0 5,0 33 20

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Impianti Ammortamenti

Tasso in per cento Durata in anni

min. max. max. min.

Veicoli da lavoro e di servizio 10,0 20,0 10 5 Rimorchi per il trasporto di persone e cose 7,0 10,0 14 10

Dispositivi per la vendita, per il controllo d’accesso e per il conteggio delle frequenze Apparecchi mobili e stazionari, compresi 10,0 20,0 10 5 i sostegni e le linee di alimentazione di energia

Beni mobili (arredamento, apparecchi, arnesi e utensili) Beni mobili, compreso l’hardware informatico 5,0 25,0 20 4

Se assegnato al settore infrastruttura secondo l’articolo 62 capoverso 2 Lferr12 (utilizzo su pigione commisurata ai costi) Impianti per la manutenzione giornaliera 3,0 20,0 33 5 del materiale rotabile Centrali elettriche ed elettrodotti 3,0 4,0 33 25 Installazioni di vendita 3,0 4,0 33 25 Locali per servizi accessori, locali di servizio 3,0 5,0 33 20 per imprese di trasporto ferroviarie

12 RS 742.101

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