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Legge federale sull'assicurazione malattie

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

Modifica del 19 marzo 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 28 agosto 20091; visto il parere del Consiglio federale del 18 settembre 20092, decreta:

I La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 64a 1 Se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). 2 Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può esigere che l’assicuratore comunichi all’autorità canto- nale competente il nome dei debitori escussi. 3 L’assicuratore comunica all’autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l’importo complessivo dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L’assicuratore chiede all’organo di revisione designato dal Cantone di confermare l’esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la con- ferma a quest’ultimo. 4 Il Cantone assume l’85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.

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5 L’assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l’assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l’assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto dall’assicurato. 6 In deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

7 Gli assicurati che nonostante l’esecuzione non pagano i premi possono essere

registrati dai Cantoni in un elenco accessibile unicamente ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e al Cantone interessato. Su notificazione del Cantone, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi d’urgenza medica, e informa l’autorità cantonale competente della sospensione delle prestazioni e dell’annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in arretrato da parte degli assicurati. 8 Il Consiglio federale stabilisce i compiti dell’organo di revisione e designa i titoli considerati equivalenti all’attestato di carenza di beni. Disciplina le modalità relative alla procedura di diffida e di esecuzione, alla comunicazione dei dati ai Cantoni da parte degli assicuratori, nonché ai versamenti dei Cantoni agli assicuratori. 9 Il Consiglio federale emana disposizioni relative al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le persone tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

Art. 65 cpv. 1, 2, 4bis e 5 1 I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l’importo per la riduzione del premio direttamente agli assicurato- ri presso i quali queste persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domi- cilio in Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo. 2 Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno stan- dard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Can- toni e gli assicuratori. 4bis Il Cantone comunica all’assicuratore il nome degli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi e l’importo della riduzione con un anticipo sufficiente, affinché gli assicuratori possano tenere conto della riduzione al momento della fatturazione dei premi. L’assicuratore informa gli aventi diritto dell’importo effet- tivo della riduzione al più tardi in occasione della fatturazione successiva. 5 In caso di riduzione dei premi, gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa e giudizia- ria di cui all’articolo 82.

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Disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 2010 1 L’assicuratore rimunera le prestazioni all’assicurato (terzo garante), al fornitore di prestazioni (terzo pagante) o al Cantone che assume: a. i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento del- l’entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente; e b. gli interessi di mora e le spese di esecuzione scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica. 2 Se il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente, la sospensione delle assun- zioni dei costi delle prestazioni conformemente al diritto anteriore è mantenuta e le prestazioni fornite sino all’entrata in vigore della presente modifica non sono rim- borsate. Non appena l’assicurato ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione, l’assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite. 3 I Cantoni introducono il sistema di riduzione dei premi conformemente all’arti- colo 65 capoverso 1 entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Fintanto che l’importo della riduzione dei premi è versato direttamente agli assicu- rati, il Cantone assume, invece dell’85 per cento, l’87 per cento dei crediti di cui all’articolo 64a capoverso 4.

II La legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all’assicura- zione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 21a Versamento dell’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie In deroga all’articolo 20 LPGA5, l’importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d è versato direttamente all’assicuratore-malattie.

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 I Cantoni sono autorizzati ad applicare l’articolo 21a soltanto a partire dall’entrata in vigore della modifica del sistema di riduzione dei premi di cui all’articolo 65 capo- verso 1 LAMal6.

4 RS 831.30 5 RS 830.1 6 RS 832.10

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II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2010 Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010 La presidente: Pascale Bruderer Wyss La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2010.7

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

22 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 FF 2010 1791

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