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AS 2011 3563

Regolamento della Commissione di ricorso dei PF

Regolamento della Commissione di ricorso dei PF

Modifica del 7 luglio 2011

Il Consiglio dei PF ordina:

I Il regolamento del 18 settembre 20031 della Commissione di ricorso dei PF è modi- ficato come segue:

Art. 4 cpv. 2 2 Il presidente, il vicepresidente e il responsabile della segreteria della Commissione devono avere conoscenze approfondite di diritto.

Art. 7 Indennità e rimborso delle spese 1 I membri della Commissione ricevono una diaria di 500 franchi per ogni seduta più la metà di tale importo per lo studio preparatorio degli atti. I membri della Commis- sione impiegati nel settore dei PF ricevono la metà di questi importi. 2 Il presidente percepisce un’indennità forfettaria di 18 000 franchi all’anno. Questa copre tutti gli oneri, escluse le spese soggette a rimborso. Se il presidente non può né preparare né dirigere una seduta, tale importo è decurtato di 1000 franchi per ogni seduta e al vicepresidente sono versati 500 franchi in aggiunta all’indennità di cui al capoverso 1. Se il presidente è assente per più di due mesi, il Consiglio dei PF può decurtargli ulteriormente l’indennità forfettaria e accordare al vicepresidente un’indennità supplementare. 3 In quanto membro della Commissione, il responsabile della segreteria della Com- missione non riceve alcuna indennità. 4 Dalle diarie e dall’indennità forfettaria sono dedotti i contributi AVS/AI/IPG e AD.

5 Le indennità non vengono adeguate al rincaro.

6 Il rimborso delle spese è retto dalle disposizioni corrispondenti del settore dei PF.

7 Le diarie e l’indennità forfettaria come pure il rimborso delle spese sono versati una volta all’anno in dicembre.

1 RS 414.110.21

2010-2518 3563

Regolamento della Commissione di ricorso dei PF RU 2011

Art. 8 cpv. 4 4 Per far fronte a temporanei sovraccarichi di lavoro è possibile, in casi eccezionali, ricorrere a personale giuridico ausiliario sulla base di un mandato. Questi giuristi non hanno né voce consultiva né possono firmare le decisioni.

Art. 9 cpv. 1

1 La Commissione pubblica le decisioni passate in giudicato di importanza fonda-

mentale in organi specializzati o in banche dati elettroniche che servono a diffondere informazioni relative alla giurisdizione amministrativa.

Art. 11 Contabilità e logistica

1 Lo Stato maggiore del Consiglio dei PF tiene la contabilità.

2 Esso fornisce un supporto logistico alla segreteria della Commissione.

Art. 13 Ricusazione 1 Alle persone che devono prendere o preparare una decisione si applicano i motivi di ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

2 Se sussiste un motivo di ricusazione, la persona in questione deve comunicarlo

tempestivamente al presidente della Commissione.

Art. 13a Domanda di ricusazione 1 La parte che intende chiedere la ricusazione di un partecipante alla procedura deve presentare una domanda scritta alla Commissione non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. 2 Il ricusando si deve pronunciare dinanzi alla Commissione sui motivi di ricusa- zione addotti.

Art. 13b Decisione di ricusazione 1 Se il ricusando contesta il motivo di ricusazione, la decisione in merito è presa dalla Commissione in sua assenza. 2 Se è stata presentata una domanda di ricusazione per la Commissione in corpore, la decisione in merito è presa dal Consiglio dei PF. Se accoglie la domanda, quest’ultimo nomina quattro membri supplenti e stabilisce quale di questi membri assume la funzione del presidente. 3 La decisione in merito alla ricusazione può essere presa senza sentire la contro- parte.

2 RS 172.021

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Regolamento della Commissione di ricorso dei PF RU 2011

Art. 14 Istruzione 1 In quanto giudice istruttore, il responsabile della segreteria della Commissione sovrintende all’intera procedura istruttoria, dalla pendenza della causa fino alla presentazione della proposta da parte del presidente.

2 La supplenza del giudice istruttore è assicurata dal presidente.

Art. 16 cpv. 6 e 7 6 I collaboratori della segreteria della Commissione non facenti parte della Commis- sione partecipano in qualità di cancellieri all’istruzione e al processo decisionale. Hanno voce consultiva. 7 Elaborano rapporti sotto la responsabilità del giudice istruttore e stendono le deci- sione della Commissione.

Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Proposta 1 Il presidente esamina le motivazioni delle decisioni redatte in forma provvisoria e sottopone ai membri della Commissione la proposta di liquidazione. Egli può sotto- porre agli altri membri della Commissione, per circolazione degli atti, determinate questioni sollevate dalla stesura.

3 Il presidente e il cancelliere competente o un altro membro della Commissione

firmano la decisione.

Art. 19 Liquidazione formale Il giudice istruttore decide quale giudice unico in merito: a. allo stralcio di procedure divenute prive di oggetto; b. alla non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili.

Art. 20 Abrogato

Art. 21a Disposizione transitoria della modifica del 7 luglio 2011 Il vigente ordinamento delle indennità dei membri della Commissione cessa di essere valido all’inizio del periodo di nomina 2012–2015.

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Regolamento della Commissione di ricorso dei PF RU 2011

II La presente modifica entra in vigore il 15 agosto 2011.

7 luglio 2011 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Fritz Schiesser

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