AS 2011 3909
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
Modifica del 29 giugno 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 maggio 19811 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione: In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «USTRA».
Art. 1 cpv. 2
2 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro, in
particolare quelle relative alla compensazione del lavoro notturno.
Art. 2 cpv. 1 lett. d e f nonché cpv. 2 lett. h
1 Nella presente ordinanza sono usate le abbreviazioni seguenti:
d. OCCS per l’ordinanza del 28 marzo 20073 sul controllo della circolazione stradale; f. USTRA per l’Ufficio federale delle strade.
2 Nella presente ordinanza sono usate le designazioni seguenti:
h. autorità di esecuzione, l’autorità competente secondo il diritto cantonale per effettuare i controlli sulla strada e nelle aziende (art. 31 cpv. 1). Per i con- trolli degli organi doganali è applicabile l’articolo 4 OCCS.
2011-1321 3909
Durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri RU 2011 per il trasporto di persone e di automobili pesanti
6bis Se il veicolo è equipaggiato di un odocronografo giusta l’articolo 100 capo- verso 1 OETV o di un odocronografo riconosciuto equivalente dall’USTRA (art. 222 cpv. 9 lett. c OETV), in luogo degli articoli 15 capoversi 1 e 3, e 16 si applicano le prescrizioni di servizio degli articoli 14–14d OLR 14. In questo caso valgono inoltre le norme per l’uso del libretto di lavoro giusta l’articolo 15 OLR 1.
Art. 21 cpv. 5 5 Al più tardi alla fine del mese, il registro previsto nei capoversi 1 e 3 deve conte- nere tutte le iscrizioni relative al penultimo mese. Per i conducenti che lavorano all’estero, il registro deve essere compilato appena essi sono rientrati in Svizzera.
II
1 Fatto salvo l’articolo 1 capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il
1° ottobre 2011.
2 L’articolo 1 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2012.
29 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RS 822.221