AS 2011 4021
Protocollo sui privilegi e sulle immunità del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine
Testo originale
Protocollo sui privilegi e sulle immunità del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine
Conchiuso a Bruxelles l’11 ottobre 1973 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 24 aprile 1974 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1975 Emendato a Bruxelles il 22 aprile 20051 Entrato in vigore il 6 giugno 2010
Gli Stati firmatari della Convenzione relativa all’istituzione del Centro europeo per le previsioni mete- orologiche a medio termine, firmata a Bruxelles l’11 ottobre 19732, nell’intento di definire i privilegi e le immunità necessarie al buon funzionamento di tale Centro, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1 1. I locali del Centro sono inviolabili, fatte salve le disposizioni del presente Proto- collo. 2. Le autorità dello Stato della sede non possono penetrare nei locali del Centro se non con il consenso del direttore generale o della persona designata dal medesimo. Tuttavia, il consenso del direttore generale può presumersi acquisito in caso d’incendio o di altro sinistro che richieda misure immediate di protezione. 3. Il Centro non permette che i suoi locali servano da rifugio a chiunque tenti di sfuggire ad un arresto e cerchi di sottrarsi alla notifica di un atto di procedura.
Art. 2 Gli archivi del Centro sono inviolabili.
Art. 3 1. Nell’ambito delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia dell’immunità giurisdi- zionale e di esecuzione, salvo: a) in quanto il Centro, con decisione del Consiglio, vi rinunci in un caso parti- colare. Tuttavia, si presume che il Centro abbia rinunciato a tale immunità se, in seguito ad una richiesta di rinuncia ad esso presentata dall’autorità
RS 0.192.110.942.9 1 L’emendamento del Protocollo è stato approvato dal CF il 29 nov. 2006. Il protocollo nella presente versione emendata è entrato in vigore per la Svizzera e gli ulteriori Stati firmatari il 6 giu. 2010. 2 RS 0.420.514.291
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nazionale adita o dalla parte avversa, non abbia comunicato, entro un ter- mine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta in parola, di non rinunciare a detta immunità; b) in caso di azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da incidente causato da un veicolo appartenente al Centro o che circoli per conto di quest’ultimo, nonché in caso d’infrazione alla regolamentazione della circo- lazione; c) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale, resa in applicazione dell’articolo 23 del presente Protocollo o dell’articolo 17 della Convenzione relativa all’istituzione del Centro, in appresso denominata «Convenzione»; d) in caso di sequestro da parte di un terzo degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dal Centro ad un membro del personale, in seguito a decisione delle autorità amministrative o giudiziarie. 2. In ogni controversia in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nei cui confronti sia invocata l’immunità giurisdizionale a norma dell’articolo 13 o dell’articolo 14, la responsabilità del Centro si sostituisce a quella di detto membro del personale o di detto esperto. 3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafo 1, i beni e gli averi del Centro, qualunque sia il luogo in cui si trovano, non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o preliminare ad un giudizio, come requisizione, confi- sca, espropriazione o sequestro conservativo, eccetto nei casi in cui tale provvedi- mento si riveli temporaneamente necessario per prevenire incidenti che coinvolgano un veicolo appartenente al Centro o circolante per suo conto, o per procedere alle inchieste alle quali detti incidenti possono dar luogo.
Art. 4 1. Nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro, i suoi beni e redditi sono esenti da ogni imposta diretta. 2. Quando il Centro effettua acquisti per importi considerevoli o ricorre a presta- zioni di servizi di valore analogo, che siano strettamente necessari all’esercizio delle sue attività ufficiali e il cui prezzo comprenda diritti o tasse, lo Stato membro che li ha riscossi adotta le disposizioni appropriate ai fini dell’abbuono o rimborso dei diritti e tasse identificabili. 3. Nessuna esenzione è concessa per imposte, diritti e tasse che costituiscano mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.
Art. 5 I prodotti importati o esportati dal Centro e strettamente necessari all’esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni dazio doganale, imposta o tassa, ad ecce- zione dei diritti che costituiscano mera retribuzione di servizi resi. Tali prodotti sono del pari esenti da qualsiasi divieto o restrizione all’importazione o all’esportazione. Gli Stati membri prendono, nell’ambito delle loro competenze rispettive, ogni misu-
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ra utile affinché le operazioni doganali per questi prodotti siano effettuate al più presto possibile.
Art. 6 Nessun esonero è concesso in virtù dell’articolo 4 o dell’articolo 5 per gli acquisti e le importazioni di beni destinati a soddisfare il fabbisogno privato dei membri del personale del Centro o degli esperti ai sensi dell’articolo 14.
Art. 7 I beni acquistati conformemente al disposto dell’articolo 4 o importati a norma dell’articolo 5 possono essere venduti, ceduti o dati in affitto solo alle condizioni previste dalla regolamentazione dello Stato che ha accordato le esenzioni.
Art. 8
1. Il Centro può ricevere e detenere qualsiasi fondo o divisa. Esso può disporne
liberamente per l’esercizio delle sue attività ufficiali e tenere conti in qualsivoglia moneta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni. 2. Nell’ambito delle sue attività ufficiali e salvo il disposto del paragrafo 1, il Cen- tro può altresì ricevere e detenere valori mobiliari e disporne, fatte salve le disposi- zioni in materia di regolamentazione dei cambi eventualmente applicabili alle altre organizzazioni intergovernative nello Stato membro interessato.
Art. 9 La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali di informazione spediti dal Centro o ad esso destinati nel quadro delle sue attività ufficiali, non è sottoposta ad alcuna restrizione.
Art. 10 1. Per la trasmissione dei dati nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro benefi- cia, sul territorio di ciascuno Stato membro, di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da quest’ultimo al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di detto Stato nel settore delle telecomuni- cazioni. 2. Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, il Centro beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da ciascuno Stato membro alle altre organizzazioni internazionali, tenuto conto degli impegni internazionali di tale Stato nel settore delle telecomunicazioni. 3. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti delle comunicazioni ufficiali del Centro, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato.
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Art. 11 Gli Stati membri adottano ogni misura atta a facilitare l’entrata, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti degli Stati membri, dei membri del personale del Centro e degli esperti ai sensi dell’articolo 14.
Art. 12 I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori degli organi e dei Comitati del Centro godono, nell’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti: a) immunità da arresto e detenzione nonché da sequestro dei bagagli personali, salvo in caso di flagrante delitto; b) immunità giurisdizionale, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d’infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un rappresentante di uno Stato membro o in caso di danno causato da un vei- colo di sua proprietà o da lui guidato; c) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali; d) esenzione da ogni misura che limiti l’entrata degli stranieri e da ogni forma- lità di registrazione; e) beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
Art. 13 I membri del personale del Centro godono, entro i limiti stabiliti dal presente Proto- collo, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti: a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione del loro servizio presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia pri- va di effetto nel caso d’infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un membro del personale o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato; b) esenzione da qualsiasi obbligo relativo al servizio militare; c) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali; d) beneficio, per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l’immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del perso- nale delle organizzazioni internazionali;
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e) beneficio degli stessi privilegi, in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi, generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organiz- zazioni internazionali; f) beneficio per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse age- volazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale generalmente accor- date ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; g) diritto di importare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali in occasione della loro entrata in servizio nello Stato interessato in forza di un rapporto della durata di almeno un anno, e di esportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali al momento della cessazione dalle funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condi- zioni ritenute necessarie dal governo dello Stato sul cui territorio il diritto è esercitato e ad eccezione dei beni ivi acquisiti che vi formano oggetto di divieto d’esportazione.
Art. 14 Gli esperti non membri del personale che esercitano funzioni presso il Centro o compiono missioni per quest’ultimo godono, nell’esercizio delle loro funzioni o nel compimento delle loro missioni e durante i viaggi effettuati nell’ambito di tali fun- zioni o missioni, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti, in quanto siano loro necessari per l’esercizio delle loro funzioni o per il compimento delle loro missioni: a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità di esperti ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tut- tavia priva di effetto nel caso d’infrazione alla regolamentazione della circo- lazione commessa da un esperto o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato; b) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali; c) beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati alle persone inviate da governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
Art. 15 1. Alle condizioni e secondo la procedura fissata dal Consiglio, che delibera con- formemente alle disposizioni procedurali dell’articolo 6 paragrafo 2 della Conven- zione entro il termine di un anno a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della medesima, i membri del personale del Centro sono soggetti a favore del medesimo, entro i limiti previsti dal presente Protocollo, ad un’imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti erogati dal Centro stesso. A decorrere dalla data in cui questa imposta sarà applicata, detti stipendi, salari ed emolumenti saranno esenti da imposte nazio- nali sul reddito; gli Stati membri si riservano la possibilità di tener conto di detti
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stipendi, salari ed emolumenti per il calcolo dell’ammontare dell’imposta sui redditi provenienti da altre fonti. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e prestazioni simili erogate dal Centro.
Art. 16 Nessuno Stato membro è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità di cui all’articolo 12, all’articolo 13 lettere b), e), f) e g) e all’articolo 14 lettera c) ai suoi rappresentanti, ai suoi cittadini o alle persone che, al momento della loro entrata in funzione presso il Centro, sono residenti in modo permanente in tale Stato.
Art. 17 Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all’articolo 6 paragrafo 3 lettera o) della Convenzione, determina le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15, nonché le categorie di esperti cui si applica l’articolo 14. Nomi, qualità ed indirizzi delle persone comprese nelle sud- dette categorie sono periodicamente comunicate agli Stati membri.
Art. 18 Qualora il Centro stabilisca il proprio regime di previdenza sociale o aderisca a quello di un’altra organizzazione internazionale alle condizioni previste dallo Statuto del personale, il Centro e i membri del personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi da concludere a tal fine con gli Stati membri interessati alle condizioni previste dall’articolo 22.
Art. 19 1. I privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti dal presente Protocollo sono esclusivamente accordati nell’interesse del Centro e degli Stati membri e non a vantaggio personale dei beneficiari. 2. Le autorità competenti hanno non solo il diritto ma anche il dovere di togliere l’immunità se questa ostacola l’azione della giustizia, purché i fini per i quali è stata accordata non ne risultino compromessi.
3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 sono:
– gli Stati membri per quanto concerne i loro rappresentanti; – il Consiglio per quanto concerne il direttore generale; – il direttore generale per quanto concerne gli altri membri del personale e gli esperti ai sensi dell’articolo 14.
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Art. 20
1. Il Centro coopera costantemente con le autorità competenti degli Stati membri
per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l’osservanza dei regolamenti di polizia e dei regolamenti relativi alla pubblica sanità e all’ispezione del lavoro nonché delle leggi analoghe e impedire ogni abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni previsti dal presente Protocollo.
2. Le modalità di cooperazione possono essere precisate negli accordi complemen-
tari previsti all’articolo 22.
Art. 21 Le disposizioni del presente Protocollo non possono pregiudicare il diritto di ciascu- no Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell’interesse della pro- pria sicurezza.
Art. 22 Su decisione del Consiglio che delibera all’unanimità, il Centro può concludere accordi complementari con ogni Stato membro ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo nonché altri accordi atti a garantire il buon funzionamento del Centro e la salvaguardia dei suoi interessi.
Art. 23 1. Il Centro è tenuto ad inserire in tutti i contratti scritti di cui esso è parte e che vertono sulle materie per cui esso beneficia dell’immunità di giurisdizione, ad ecce- zione di quelli conclusi conformemente allo Statuto del personale, una clausola di compromesso in cui si preveda che sia sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell’una o dell’altra parte, ogni controversia risultante dall’interpretazione o dall’esecuzione del contratto. 2. Il Centro è tenuto a sottoporre ad arbitrato per via di compromesso, su richiesta della vittima, ogni altra controversia relativa a perdita o danno da esso causati alle persone o ai beni.
3. La clausola compromissoria o il compromesso deve specificare il modo di desi-
gnazione degli arbitri e del terzo arbitro, la legge applicabile e il Paese dove gli arbitri si riuniranno. La procedura di arbitrato sarà quella di tale Paese. 4. L’esecuzione della sentenza formulata in seguito all’arbitrato sarà sottoposta alle norme vigenti nello Stato sul territorio del quale essa avrà luogo.
Art. 24 1. Ciascuno Stato membro può sottoporre al tribunale d’arbitrato previsto dall’arti- colo 17 della Convenzione qualsiasi controversia: – relativa ad un danno causato dal Centro; – ovvero che implichi un obbligo non contrattuale del Centro;
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– ovvero in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nei cui confronti possa essere invocata l’immunità giurisdizionale a norma dell’articolo 13 o dell’articolo 14, purché questa non sia decaduta in forza dell’articolo 19. 2. Se uno Stato membro ha l’intenzione di sottoporre una controversia all’arbitrato, esso notifica la sua intenzione al direttore generale, che ne informa immediatamente ciascuno Stato membro. 3. La procedura prevista al paragrafo 1 non si applica alle controversie tra il Centro e i membri del personale che si riferiscano alle condizioni di servizio di questi ultimi. 4. La sentenza del tribunale d’arbitrato è definitiva e senza ricorso; le parti devono conformarvisi. In caso di contestazione sul senso o la portata della sentenza, spetta al tribunale d’arbitrato interpretarla a richiesta dell’una o dell’altra parte.
Art. 25 Ai fini del presente Protocollo: a) le «attività ufficiali del Centro» comprendono il funzionamento amministra- tivo e le attività destinate a realizzare gli obiettivi definiti all’articolo 2 della Convenzione; b) l’espressione «membri del personale» include il direttore generale del Cen- tro.
Art. 26 Il presente Protocollo deve essere interpretato alla luce del suo obiettivo essenziale, che è quello di permettere al Centro di compiere integralmente ed efficacemente la sua missione e di svolgere le funzioni assegnategli dalla Convenzione.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione il 17 agosto 20113 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Austria 28 ottobre 1975 1° dicembre 1975 Belgio 29 luglio 1975 1° novembre 1975 Danimarca 29 luglio 1975 1° novembre 1975 Finlandia 22 luglio 1975 1° novembre 1975 Francia 22 agosto 1975 1° novembre 1975 Germania 29 settembre 1975 1° novembre 1975 Grecia 20 luglio 1976 1° settembre 1976 Irlanda 30 gennaio 1975 1° novembre 1975 Islanda 19 aprile 2011 A 1° giugno 2011 Italia 31 luglio 1977 1° settembre 1977 Lussemburgo 13 maggio 2002 1° luglio 2002 Norvegia 29 novembre 1988 A 1° gennaio 1989 Paesi Bassi 26 settembre 1974 1° novembre 1975 Portogallo 26 novembre 1975 1° gennaio 1976 Regno Unito 22 agosto 1975 1° novembre 1975 Spagna 21 ottobre 1974 1° novembre 1975 Svezia 14 agosto 1974 1° novembre 1975 Svizzera 1° novembre 1975 1° novembre 1975 Turchia 16 marzo 1976 A 1° maggio 1976
3 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).
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