AS 2011 4381
Ordinanza sull'adozione
Correzione
Ordinanza sull’adozione (OAdoz)
del 29 giugno 2011 (RU 2011 3637; RS 211.221.36)
Art. 5 cpv. 4
Invece di: 4 L’idoneità non sussiste se la differenza d’età tra il minore e uno dei futuri genitori adottivi supera i 45 anni. In via eccezionale l’idoneità può tuttavia sussistere, segna- tamente se tra i futuri genitori adottivi e il minore da accogliere esiste già un forte legame.
Leggasi: 4 L’idoneità non sussiste se la differenza d’età tra il minore e i futuri genitori adottivi supera i 45 anni. In via eccezionale l’idoneità può tuttavia sussistere, segnatamente se tra i futuri genitori adottivi e il minore da accogliere esiste già un forte legame.
20 settembre 2011 Cancelleria federale
2011-1907 4381
Ordinanza sull’adozione. Correzione RU 2011
4382