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AS 2011 4491

Ordinanza concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale

Ordinanza concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale (Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale, OIAF)

Modifica del 16 settembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 settembre 20031 sull’informatica nell’Amministrazione federale è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 10a Sezione 4: Cooperazione con i Cantoni concernente le applicazioni tecniche di polizia

1 I servizi federali che utilizzano applicazioni tecniche di polizia cooperano con i Cantoni allo scopo di armonizzare tali applicazioni. 2 Le modalità della cooperazione, in particolare la creazione di organi comuni della Confederazione e dei Cantoni, sono disciplinate in una convenzione con i Cantoni. 3 Nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e della convenzione con i Cantoni, i Dipartimenti interessati possono concludere convenzioni di applicazione in merito a singoli progetti finalizzati ad armonizzare le applicazioni tecniche di polizia. 4 I Dipartimenti interessati informano gli organi comuni sui progetti correnti e futuri di cui al capoverso 3 e garantiscono che lo sviluppo delle applicazioni tecniche di polizia tenga conto delle decisioni di tali organi.

1 RS 172.010.58

2011-1517 4491

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2011

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2011.

16 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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