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AS 2011 4497

Legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività

Legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività

del 30 settembre 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20111, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca

e dell’innovazione

Titolo prima dell’art. 16k Sezione 6: Indennità di compensazione per i partecipanti a programmi internazionali di ricerca

1 Ai partecipanti a programmi internazionali di ricerca sostenuti in virtù della pre- sente legge può essere accordato, su domanda, un contributo per ridurre le perdite straordinarie dovute ai tassi di cambio.

2 Possono presentare domanda le istituzioni, i ricercatori e le imprese che:

a. ricevono stanziamenti nel quadro:

1. dei Settimi programmi quadro di ricerca dell’UE,

2. dei programmi dell’Agenzia spaziale europea (ESA), o

3. di altri programmi internazionali di ricerca, sempreché il beneficiario o

l’istituzione per la quale lavora riceva contributi dalla Confederazione conformemente all’articolo 16; b. svolgono attività di ricerca in Svizzera nell’ambito di contratti di promo- zione della ricerca espressi in una valuta diversa dal franco svizzero; e

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