AS 2011 4503
Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta per l'anno fiscale 2012 (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)
Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta per l’anno fiscale 2012 (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)
del 22 settembre 2011
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 39 capoverso 2 e 215 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD), ordina:
Sezione 1: Principi
Art. 1 1 La presente ordinanza si prefigge di compensare gli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche.
2 La compensazione tiene conto dell’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 dello 0,6 per cento. Per le deduzioni e la tariffa per i genitori, entrate in vigore il 1° gennaio 2011, si prende in considera- zione il rincaro dello 0,5 per cento accumulato dal 1° gennaio 2011 fino al 30 giugno 2011.
Sezione 2: Tassazione biennale praenumerando
Art. 2 Tariffe secondo l’articolo 36 LIFD
1 Le tariffe fiscali secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come
segue: Fr.
fino a 13 200 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 0.77 per 28 700 franchi di reddito 119.35 e per 100 franchi di reddito in più 0.88 in più per 37 600 franchi di reddito 197.65 e per 100 franchi di reddito in più 2.64 in più
RS 642.119.3 1 RS 642.11
2011-1631 4503
Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2011
Fr.
per 50 100 franchi di reddito 527.65 e per 100 franchi di reddito in più 2.97 in più per 65 800 franchi di reddito 993.90 e per 100 franchi di reddito in più 5.94 in più per 70 900 franchi di reddito 1 296.80 e per 100 franchi di reddito in più 6.60 in più per 94 100 franchi di reddito 2 828.00 e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più per 122 300 franchi di reddito 5 309.60 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più per 159 900 franchi di reddito 9 445.60 e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più per 685 900 franchi di reddito 78 877.60; per 686 000 franchi di reddito 78 890.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più
2 Le tariffe fiscali secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come
segue: Fr.
fino a 25 700 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 1.00 per 46 200 franchi di reddito 205.00 e per 100 franchi di reddito in più 2.00 in più per 53 000 franchi di reddito 341.00 e per 100 franchi di reddito in più 3.00 in più per 68 400 franchi di reddito 803.00 e per 100 franchi di reddito in più 4.00 in più per 82 000 franchi di reddito 1 347.00 e per 100 franchi di reddito in più 5.00 in più per 93 900 franchi di reddito 1 942.00 e per 100 franchi di reddito in più 6.00 in più per 104 200 franchi di reddito 2 560.00 e per 100 franchi di reddito in più 7.00 in più per 112 800 franchi di reddito 3 162.00 e per 100 franchi di reddito in più 8.00 in più per 119 600 franchi di reddito 3 706.00 e per 100 franchi di reddito in più 9.00 in più per 124 700 franchi di reddito 4 165.00 e per 100 franchi di reddito in più 10.00 in più
Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2011
Fr.
per 128 200 franchi di reddito 4 515.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più per 129 900 franchi di reddito 4 702.00 e per 100 franchi di reddito in più 12.00 in più per 131 600 franchi di reddito 4 906.00 e per 100 franchi di reddito in più 13.00 in più per 813 400 franchi di reddito 93 540.00 per 813 500 franchi di reddito 93 552.50 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più 3 Le tariffe fiscali secondo l’articolo 36 capoverso 2bis LIFD sono modificate come segue: Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 227 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
Art. 3 Deduzioni generali
1 La deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 2 primo periodo LIFD è modificata
come segue: Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucra- tiva, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 7400 e al massimo 12 200 franchi.
2 La deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 3 LIFD è modificata come segue:
Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 9200 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sem- pre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.
Art. 4 Deduzioni sociali Le deduzioni sociali secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettere a e b LIFD sono modificate come segue: a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 5900 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati ali- menti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2011
b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 5900 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la dedu- zione giusta la lettera a;
Sezione 3: Tassazione annuale postnumerando
Art. 5 Tariffe secondo l’articolo 214 LIFD 1 Le tariffe fiscali secondo l’articolo 214 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue: Fr.
fino a 14 500 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 0.77 per 31 600 franchi di reddito 131.65 e per 100 franchi di reddito in più 0.88 in più per 41 400 franchi di reddito 217.90 e per 100 franchi di reddito in più 2.64 in più per 55 200 franchi di reddito 582.20 e per 10 franchi di reddito in più 2.97 in più per 72 500 franchi di reddito 1 096.00 e per 100 franchi di reddito in più 5.94 in più per 78 100 franchi di reddito 1 428.60 e per 100 franchi di reddito in più 6.60 in più per 103 600 franchi di reddito 3 111.60 e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più per 134 600 franchi di reddito 5 839.60 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più per 176 000 franchi di reddito 10 393.60 e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più per 755 200 franchi di reddito 86 848.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più 2 Le tariffe fiscali secondo l’articolo 214 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue: Fr.
fino a 28 300 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 1.00 per 50 900 franchi di reddito 226.00 e per 100 franchi di reddito in più 2.00 in più
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Fr.
per 58 400 franchi di reddito 376.00 e per 100 franchi di reddito in più 3.00 in più per 75 300 franchi di reddito 883.00 e per 100 franchi di reddito in più 4.00 in più per 90 300 franchi di reddito 1 483.00 e per 100 franchi di reddito in più 5.00 in più per 103 400 franchi di reddito 2 138.00 e per 100 franchi di reddito in più 6.00 in più per 114 700 franchi di reddito 2 816.00 e per 100 franchi di reddito in più 7.00 in più per 124 200 franchi di reddito 3 481.00 e per 100 franchi di reddito in più 8.00 in più per 131 700 franchi di reddito 4 081.00 e per 100 franchi di reddito in più 9.00 in più per 137 300 franchi di reddito 4 585.00 e per 100 franchi di reddito in più 10.00 in più per 141 200 franchi di reddito 4 975.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più per 143 100 franchi di reddito 5 184.00 e per 100 franchi di reddito in più 12.00 in più per 145 000 franchi di reddito 5 412.00 e per 100 franchi di reddito in più 13.00 in più per 895 800 franchi di reddito 103 016.00 per 895 900 franchi di reddito 103 028.50 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più 3 Le tariffe fiscali secondo l’articolo 214 capoverso 2bis LIFD sono modificate come segue: Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
Art. 6 Deduzioni generali 1 La deduzione secondo l’articolo 212 capoverso 2 primo periodo LIFD è modificata come segue: Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucra- tiva, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8100 e al massimo 13 400 franchi.
Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2011
2 La deduzione secondo l’articolo 212 capoverso 2bis LIFD è modificata come
segue: Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sem- pre che queste spese abbiano un nesso causale con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente. 3 La deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera i LIFD è modificata come segue: i. fino a concorrenza in un importo di 10 100 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all’articolo 76a della
legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici,
2. rappresentati in un parlamento cantonale, o
3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell’ultima elezione di
un parlamento cantonale.
Art. 7 Deduzioni sociali Le deduzioni sociali secondo l’articolo 213 capoverso 1 lettere a e b LIFD sono modificate come segue: a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati ali- menti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 6500 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la dedu- zione giusta la lettera a;
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
22 settembre 2011 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
2 RS 161.1