AS 2011 4541
Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)
Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
Modifica del 12 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 giugno 19851 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:
Art. 10obis Misure straordinarie adottate a causa della forza del franco svizzero
La CTI può ampliare temporaneamente le sue misure promozionali nel modo seguente: a. in deroga all’articolo 10o capoverso 2, può sostenere un progetto fino all’immissione sul mercato dei prodotti o dei procedimenti; b. può fissare una partecipazione del partner attuatore ai costi complessivi del progetto inferiore al 50 per cento senza tener conto delle limitazioni di cui all’articolo 10q capoverso 3; c. può includere i costi seguenti nei costi complessivi di progetto computabili:
1. in deroga all’articolo 10s capoverso 3 lettera a, i costi per l’ottimizza-
zione del prodotto e dei processi di fabbricazione in serie;
2. in deroga all’articolo 10s capoverso 3 lettera c, i costi per l’immissione
sul mercato; d. in deroga all’articolo 10s capoverso 6, può accordare contributi per i costi per il personale secondo la tariffa C dell’allegato a tutte le istituzioni di ricerca aventi diritto ai contributi e, in aggiunta a ciò, versare a queste ultime overhead pari al 20 per cento.
5bis I contributi coprono in ogni caso al massimo la metà dei costi complessivi di progetto computabili. Sono fatti salvi contributi CTI più cospicui erogati per progetti di cui agli articoli 10obis lettera b, 10q capoverso 3 lettere a e b nonché 10r.
1 RS 420.11
2011-1854 4541
Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione RU 2011
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa:
3bis. Per ogni categoria vale il rispettivo importo massimo orario seguente:
Categoria Tariffa A Tariffa B Tariffa C (con overhead) (senza overhead) (senza overhead) Fr. Fr. Fr.
Responsabile di progetto 148 105 225 Sostituto responsabile di progetto 127 87 184 Scienziato esperto 105 71 164 Collaboratore scientifico 84 60 144 Tecnico, programmatore 74 54 100
Tariffa A: è applicata alle scuole universitarie professionali con contabilità analitica e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro e i costi comuni generati dal progetto (overhead). È fatta salva la disposizione tran- sitoria della modifica del 24 novembre 2010. Tariffa B: è applicata alle scuole universitarie che non rientrano nella tariffa A nonché ai centri di ricerca senza scopo di lucro e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro. È fatta salva la disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2010. Tariffa C: è applicata, nel quadro delle misure straordinarie adottate a causa della forza del franco svizzero, a tutte le istituzioni di ricerca aventi diritto ai contributi e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro.
III
Disposizione transitoria della modifica del 12 ottobre 2011 L’articolo 10s capoverso 5 e il numero 3 dell’allegato sono sospesi per il periodo di validità di cui alla modifica del 12 ottobre 2011 della presente ordinanza.
Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione RU 2011
IV La presente modifica entra in vigore il 13 ottobre 2011 con effetto sino al 31 dicem- bre 2011.2
12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 ott. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione RU 2011