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AS 2011 4575

Ordinanza sulla notifica e l'inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell'esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni, OII)

Ordinanza sulla notifica e l’inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell’esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni, OII)

Modifica del 23 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 giugno 20001 concernente le inchieste sugli infortuni è modifi- cata come segue:

Ingresso visti gli articoli 15a capoverso 1, 15b capoverso 6, 15c e 95 della legge del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr); visto l’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 19903 sui binari di raccordo ferroviario,

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza è sostituita: a. l’espressione «Ufficio federale» con l’abbreviazione «UFT»; b. l’espressione «Ufficio d’inchiesta sugli infortuni» con l’abbreviazione «SISI»; c. concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 3 Servizio competente Le inchieste sugli eventi di cui all’articolo 1 sono di competenza del Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI) secondo l’ordinanza del 23 marzo 20114 sull’organizzazione del Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni.

Art. 8 cpv. 1 1 Il servizio di notifica trasmette quanto prima al SISI gli eventi che gli sono notifi- cati immediatamente.

2010-1379 4575

Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2011

Art. 9 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3 Notifica all’UFT

1 Tutte le imprese notificano all’UFT:

2 Indipendentemente dal capoverso 1, i seguenti eventi devono essere notificati

all’UFT: 3 La notifica deve aver luogo entro 30 giorni dall’evento, conformemente alle dispo- sizioni dell’UFT.

Art. 13 cpv. 3 Abrogato

Art. 18 cpv. 5 5 I dati, le immagini, le conversazioni e lo stato dei dispositivi conservativi che potrebbero servire a chiarire le cause e le circostanze dell’evento devono essere immediatamente messi al sicuro dai responsabili delle imprese interessate, all’atten- zione degli organi d’inchiesta.

Art. 21 cpv. 1 e 5 1 Ilresponsabile dell’inchiesta effettua le operazioni necessarie secondo l’arti- colo 15b capoverso 2 Lferr. Può rinunciare a operazioni d’inchiesta che potrebbero suscitare costi sproporzionati rispetto ai risultati previsti. 5 Per ordine del SISI, le imprese trascrivono le conversazioni registrate su supporti sonori e stampano i dati memorizzati negli apparecchi di registrazione. Le immagini vanno messe a disposizione del SISI su un supporto di dati adeguato. Il SISI può anche chiedere, per quanto possibile, copie dei supporti di dati. Le imprese devono conservare gli originali.

Art. 22 Trattamento delle richieste da parte di persone e servizi interessati 1 Il SISI valuta le richieste di persone e servizi interessati che propongono opera- zioni d’inchiesta specifiche e, se del caso, prende le misure necessarie.

2 Non è dato diritto a chiedere operazioni d’inchiesta specifiche.

Art. 25 cpv. 4 Abrogato

Art. 26 Rapporto sommario Il SISI può chiudere l’inchiesta con un rapporto sommario se dalle prime operazioni d’inchiesta risulta che ulteriori inchieste non porterebbero a risultati utili.

Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2011

Art. 27 cpv. 2 2 Se il termine non può essere rispettato, il responsabile dell’inchiesta informa la direzione della segreteria del SISI motivando il ritardo. La direzione accorda una proroga adeguata.

Art. 28 cpv. 2

2 Devono avvisare il SISI se hanno interessi in un’impresa coinvolta.

Art. 29 Informazioni Le persone in grado di fornire informazioni utili devono essere messe a conoscenza del loro diritto di non deporre.

Art. 30 Verbale 1 Le audizioni delle persone in grado di fornire informazioni utili sono riassunte in un verbale. Le persone sentite e le persone che effettuano l’audizione firmano i verbali. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne il motivo nel verbale. 2 La registrazione sonora dell’audizione è autorizzata soltanto d’intesa con la per- sona sentita o se, a seconda delle circostanze, non è possibile la stesura di un verbale scritto. 3 Il luogo, la data, l’inizio e la fine dell’audizione devono essere riportati nel verbale o nella registrazione sonora. 4 La registrazione sonora dell’audizione viene trascritta. La trascrizione è firmata dalla persona sentita e dalla persona che effettua l’audizione. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne il motivo nella trascrizione.

Art. 33 cpv. 4 4 Le spese d’inchiesta possono essere addebitate alla persona che le ha causate nel modo seguente: a. in caso di atto intenzionale: nella misura del 50–75 per cento; b. in caso di negligenza grave: nella misura del 25–50 per cento.

Art. 38 Conservazione degli atti La conservazione degli atti è retta dalla legge del 26 giugno 19985 sull’archivia- zione.

Art. 40 Abrogato

5 RS 152.1

Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2011

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2011.6

23 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 O del 12 ott. 2011 (RU 2011 4573).

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