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AS 2011 4579

Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi

Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi (OIIA)

Modifica del 23 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 19941 concernente le inchieste sugli infortuni aeronau- tici e incidenti gravi è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 25 capoverso 1, 26 capoverso 6 e 26a capoverso 1 della legge del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA),

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza è sostituita: a. l’espressione «Ufficio federale» con l’abbreviazione «UFT»; b. il termine «Ufficio» con l’abbreviazione «SISI».

Art. 1a Servizio competente Le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi sono di competenza del Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI) secondo l’ordinanza del 23 marzo

20113 sull’organizzazione del Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni.

Art.3 Incidenti gravi accaduti in Svizzera

1 La presente ordinanza si applica agli incidenti gravi occorsi in Svizzera.

2 Il SISI rende noto, nella Pubblicazione d’informazioni aeronautiche (AIP-Sviz-

zera)4, l’elenco degli incidenti gravi per cui, secondo le direttive dell’Organiz- zazione dell’aviazione civile internazionale (OACI)5, è necessaria un’inchiesta.

4 Pubblicata da Skyguide, a cui ci si può rivolgere per l’abbonamento (www.skyguide.ch). 5 Queste direttive possono essere ordinate o ottenute in abbonamento presso l’OACI (www.icao.int) o nelle librerie.

2010-1380 4579

Inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi RU 2011

Capitolo 2 (art. 6–9) Abrogato

Titolo prima dell’art. 10

Capitolo 3: Procedura d’inchiesta Sezione 1: Primi provvedimenti

Art. 12 cpv. 1 1 La polizia e, se del caso, il capo dell’aerodromo prendono nota dei nomi e degli indirizzi delle persone in grado di fornire informazioni utili.

Art. 13 cpv. 1 e 2 1 Il SISI affida l’inchiesta a un inquirente. Può assegnargli uno o più collaboratori.

2 Abrogato

Art. 14 cpv. 3 3 L’inquirente autorizza l’accesso all’UFAC, alla persona accreditata di uno Stato estero e ai rispettivi consulenti, nonché ad altre persone che siano in grado di rendere verosimile un interesse giuridicamente rilevante all’esito dell’inchiesta, purché non sia ostacolato il corso della medesima.

Art. 15 cpv.1 e 6 1 L’inquirente procede a tutte le operazioni necessarie all’inchiesta secondo l’arti- colo 26 capoverso 2 LNA. L’inchiesta è disciplinata secondo le norme, le racco- mandazioni e i manuali dell’OACI. L’inquirente può rinunciare a operazioni d’inchiesta che suscitano costi sproporzionati rispetto ai risultati previsti. 6 Su domanda del SISI, i servizi della sicurezza aerea allestiscono versioni scritte delle registrazioni su supporti elettronici. Il SISI può inoltre esigere copie delle registrazioni. Gli originali delle registrazioni devono essere conservati e possono essere cancellati soltanto previa autorizzazione del SISI.

Art. 16 Trattamento delle richieste da parte di persone e servizi interessati 1 Il SISI valuta le richieste di persone e servizi interessati che propongono opera- zioni d’inchiesta specifiche e, se del caso, prende le misure necessarie.

2 Non è dato diritto a chiedere operazioni d’inchiesta specifiche.

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Art. 18 cpv. 2 e 3 2 Di ogni nuova risultanza essenziale che possa concorrere alla prevenzione e richie- da misure immediate viene trasmesso un rapporto intermedio al Dipartimento fede- rale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e all’UFAC con le pertinenti raccomandazioni. 3 I rapporti preliminari sono inviati al personale aeronautico interessato, ai proprie- tari, ai detentori e agli esercenti degli aeromobili coinvolti nell’infortunio, al DATEC, all’UFAC e al comando della polizia cantonale competente.

Art. 19 Bozza di rapporto finale 1 L’inquirente riassume i risultati dell’inchiesta in una bozza scritta di rapporto finale che trasmette al SISI insieme agli atti completi. Tale bozza informa in merito alle persone e agli aeromobili coinvolti, ai risultati di operazioni d’inchiesta e di perizie speciali, al decorso del volo, all’analisi della dinamica dell’infortunio e alle sue cause. Se necessario, reca le raccomandazioni in materia di sicurezza scaturite dagli insegnamenti tratti direttamente dall’infortunio.

2 Il SISI trasmette la bozza per parere:

a. al DATEC; b. all’UFAC; c. all’equipaggio; d. al costruttore dell’aeromobile; e. al costruttore delle parti menzionate nella bozza; f. ai servizi responsabili della sicurezza aerea, se menzionati nella bozza; g. alle autorità estere d’inchiesta sugli infortuni aeronautici interessate.

3 Fissa un termine di 60 giorni per la stesura del parere.

Art. 19a Rapporto finale Il SISI stila un rapporto finale sulla base della bozza e tenendo conto dei pareri di cui all’articolo 19 capoverso 2.

Art. 20 cpv. 2 2 Se il termine non può essere rispettato, l’inquirente informa la direzione della segreteria del SISI, motivando il ritardo. La direzione accorda una proroga adeguata.

Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 3 e 4 1 Gli infortuni e gli incidenti gravi di aerei ed elicotteri con una massa massima ammissibile al decollo inferiore a 2250 kg sono oggetto di un’inchiesta sommaria, eccetto se:

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3 Il SISI stila soltanto un rapporto sommario che ragguaglia in merito al personale aeronautico, agli aeromobili coinvolti e alla dinamica dell’infortunio. Il rapporto può basarsi sulle indicazioni delle persone coinvolte o del capo dell’aerodromo. Esso è inviato al DATEC, all’UFAC, al comando della polizia cantonale competente, al personale aeronautico coinvolto, al proprietario, al detentore e all’esercente dell’aeromobile come anche alle competenti autorità estere d’inchiesta sugli infortu- ni aeronautici.

4 Abrogato

Sezione 3 (art. 22–24) Abrogata

Titolo prima dell’art. 25 Sezione 4: Disposizioni di procedura

Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, cpv. 2 1 Le persone di cui è prevista la partecipazione all’inchiesta devono ricusarsi se:

c. abrogata

2 Se la ricusazione è controversa, la decisione spetta al DATEC.

Art. 26 Informazioni Le persone in grado di fornire informazioni utili devono essere messe a conoscenza del loro diritto di non deporre.

Art. 27 cpv. 1 e 3 1 Le audizioni delle persone in grado di fornire informazioni utili sono riassunte in un verbale. Le persone sentite e le persone che effettuano l’audizione firmano i verbali. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne il motivo nel verbale. 3 Il luogo, la data e l’ora dell’audizione devono essere riportati nel verbale o nella registrazione sonora.

Art. 28 cpv. 3 Abrogato

Art. 29 Conservazione della pratica La conservazione della pratica è retta dalla legge del 26 giugno 19986 sull’archivia- zione.

6 RS 152.1

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Art. 30 Abrogato

Art. 31 Spese 1 Le spese per le mansioni generali di polizia in relazione con un infortunio aeronau- tico non rientrano nelle spese d’inchiesta; fanno eccezione i compiti speciali che l’inquirente ha formalmente demandato agli organi di polizia. 2 Il SISI addebita le spese d’inchiesta alla persona che ha causato un infortunio o un incidente grave con atto intenzionale o per negligenza grave. Il pagamento delle spese può essere imposto mediante decisione solo entro un anno dal giorno in cui la persona interessata ha preso atto della sentenza o della decisione passata in giudicato di un tribunale o di un’autorità amministrativa con la quale è stato accertato l’atto intenzionale o la negligenza grave. 3 Le spese d’inchiesta possono essere addebitate alla persona che le ha causate nel modo seguente: a. in caso di atto intenzionale: nella misura del 50–75 per cento; b. in caso di negligenza grave: nella misura del 25–50 per cento.

Art. 32 Raccomandazioni in materia di sicurezza

1 Il DATEC conferisce mandati di attuazione o formula raccomandazioni all’UFAC,

in base alle raccomandazioni in materia di sicurezza contenute nei rapporti del SISI e nei rapporti esteri.

2 L’UFAC informa periodicamente il DATEC circa l’attuazione dei mandati confe-

riti o delle raccomandazioni formulate. 3 Il DATEC informa il SISI almeno due volte all’anno circa lo stato dell’attuazione presso l’UFAC.

Art. 33 Revisione Se entro dieci anni dalla presentazione del rapporto finale emergono fatti nuovi e rilevanti, il SISI riapre l’inchiesta, d’ufficio o su domanda.

Art. 34 Pubblicazioni del SISI 1 Il SISI pubblica i rapporti finali. Invia il rapporto finale ai servizi e alle persone che hanno già ricevuto la relativa bozza.

2 Pubblica periodicamente, tuttavia almeno una volta all’anno, un riassunto dei

rapporti sommari di cui all’articolo 21. Il riassunto contiene indicazioni riguardanti il personale aeronautico, gli aeromobili coinvolti e la dinamica dell’infortunio. 3 Pubblica ogni anno un riassunto delle raccomandazioni in materia di sicurezza e delle informazioni relative ai mandati di attuazione conferiti dal DATEC.

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4 Pubblica i suoi rapporti e riassunti su Internet7.

5 Invia d’ufficio i suoi rapporti e riassunti alle persone e ai servizi seguenti:

a. imprese di trasporto aereo; b. scuole di volo; c. imprese di manutenzione; d. istruttori di volo; e. servizi della sicurezza aerea; f. capi di aerodromi; g. altre persone e organizzazioni che si occupano di questioni inerenti alla sicu- rezza aerea; h. competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni.

6 Inoltre vende le pubblicazioni singolarmente o in abbonamento.

Art. 35 Rapporti esteri 1 Il SISI trasmette i rapporti esteri, preliminari e finali, relativi a infortuni occorsi ad aeromobili svizzeri all’UFAC, alle autorità competenti della Confederazione e a chiunque renda verosimile un interesse giuridicamente rilevante.

2 L’articolo 34 si applica per analogia alla pubblicazione di tali rapporti.

Art. 37a Prevenzione degli infortuni Il SISI può raccogliere e diffondere informazioni utili alla prevenzione degli infor- tuni sulla base delle conoscenze da esso acquisite.

Art. 38 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2011.8

23 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 www.bfu.admin.ch

8 O del 12 ott. 2011 (RU 2011 4573).

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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