AS 2011 4743
AS 2011 4743
Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporto pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
Modifica del 19 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 gennaio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:
Art. 29 Organi di sicurezza delle imprese di trasporto Qualora un organo di sicurezza di cui all’articolo 2 della legge federale del 18 giugno 20102 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico sia impiegato per accompagnare treni speciali predisposti per i tifosi di calcio, l’impresa e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire per scritto di prolungare: a. al massimo di due ore la durata del turno di servizio ammessa in determinati giorni secondo l’articolo 6 capoverso 1, secondo periodo LDL; b. al massimo di due ore la durata ininterrotta del lavoro che secondo l’arti- colo 11 capoverso 4 non può superare le cinque ore; c. al massimo di cinque ore la durata del lavoro ammessa in un singolo turno di servizio secondo l’articolo 4 capoverso 3 LDL; tuttavia, essa non deve ecce- dere 72 ore nell’arco di sette giorni di lavoro consecutivi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2011.
19 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova