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AS 2011 4929

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Modifica del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale è modifi- cata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. h

1 Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

h. OLR 2: Ordinanza del 6 maggio 19812 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.

Art. 20 Controlli 1 Sono effettuati controlli sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei condu- centi di veicoli a motore che sottostanno all’OLR 13 e all’OLR 24.

2 Nei confronti dei conducenti che sottostanno all’OLR 1, le autorità cantonali

provvedono affinché ogni anno siano effettuati controlli durante il 3 per cento alme- no dei giorni lavorativi, almeno il 30 per cento dei quali da effettuarsi nel quadro di controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro di controlli nell’azienda.

Art. 22 cpv. 4 4 Invece di un controllo in loco, il controllo può essere effettuato sulla base di docu- menti di controllo. Se un’azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l’articolo 13 lettere b, c e d OLR 15 o l’articolo 16a OLR 26, può trasmetterli per via elettronica all’autorità di controllo nella forma da essa richiesta e in osservanza delle necessarie misure di sicurezza.