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AS 2011 4959

Ordinanza sull'indicazione dei prezzi

Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)

Modifica del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 dicembre 19781 sull’indicazione dei prezzi è modificata come segue:

Ingresso, quarto comma visto il capo IV del regolamento (CE) n. 1008/20082 nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo),

Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 4 rubrica e cpv. 1 Tasse pubbliche, compensi per i diritti d’autore, contributi anticipati per lo smaltimento, vantaggi

1 Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto, i compensi per i diritti

d’autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono già essere inclusi nel prezzo indicato.

Art. 10 cpv. 1 lett. d, i, n, t, u, v e 2 1 Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni di servizi offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri: d. istituti di bellezza e cure del corpo; i. lavanderie e pulitura a secco (principali procedimenti e articoli);

1 RS 942.211 2 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione), GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3. 3 RS 0.748.127.192.68

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Ordinanza sull’indicazione dei prezzi RU 2011

n. viaggi in aereo e viaggi «tutto compreso»; t. prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicamenti e dispositivi medici nonché prestazioni di servizi di veterinari e dentisti; u. agenzie di onoranze funebri; v. prestazioni notarili. 2 Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo, i compensi per i diritti d’autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono già essere inclusi nel prezzo indicato.

Art. 11 cpv. 3 e 4 3 Nel ramo alberghiero, l’indicazione del prezzo di bevande quali bevande spiritose, liquori, aperitivi, vini, birre, acque minerali, bevande dolci, sidri, succhi di frutta e di legumi, come anche del latte freddo e delle bevande fredde a base di latte deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L’indicazione della quantità non è necessaria per le mescolanze di bevande pronte al consumo nonché le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. 4 Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente.

Art. 11b cpv. 1, frase introduttiva e 3 1 Per le prestazioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera q che richiedono la preventiva iscrizione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse unità d’informazione quali testi, immagini, sequenze audio o video (push services), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente, sia nel luogo in cui è proposta l’offerta sia sul loro apparecchio terminale mobile, prima di attivare il servizio: 3 In seguito all’accettazione dell’offerta ai sensi del capoverso 2, il consumatore deve essere informato gratuitamente, ad ogni unità d’informazione, sulla procedura per disattivare il servizio. Può essergli offerta la possibilità di rinunciare gratuita- mente a questa informazione.

Art. 11c Modalità d’indicazione delle tariffe aeree 1 Chi propone tariffe aeree ai consumatori in Svizzera, in qualsiasi forma, segnata- mente anche in Internet, per servizi aerei a partire da un aeroporto in Svizzera o nell’Unione europea deve menzionare le condizioni tariffarie applicabili.

2 Il prezzo pagabile effettivamente deve sempre essere indicato. Esso include la

tariffa aerea e tutte le imposte, le tasse, i supplementi e i diritti inevitabili e prevedi- bili al momento della pubblicazione. 3 Oltre al prezzo pagabile effettivamente, devono essere indicati almeno la tariffa aerea e, se sono aggiunti a quest’ultima, i seguenti elementi:

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Ordinanza sull’indicazione dei prezzi RU 2011

a. le imposte; b. le tasse aeroportuali; e c. altre tasse, supplementi e diritti, come quelli relativi alla sicurezza o al car- burante. 4I supplementi di prezzo opzionali devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all’inizio di qualsiasi procedura di prenotazione; la loro accettazione da parte del consumatore deve essere confermata espressamente (opt-in).

Art. 14 cpv. 2 2 Le merci e le prestazioni di servizi devono essere designate secondo criteri essen- ziali quali la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche.

Art. 16 cpv. 2 2 In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall’annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve poter comprovare l’adempimento delle condizioni giustificanti l’indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.

Art. 17 cpv. 2 2 L’obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l’unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indica- zioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di pro- dotti o assortimenti, sempre che l’aliquota o l’importo di riduzione siano i medesimi.

Art. 18 cpv. 2 2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vinco- lanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concor- renza.

Art. 23 Alta vigilanza della Confederazione 1 La Confederazione esercita l’alta vigilanza per il tramite della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) presso il Dipartimento federale dell’economia. 2 La SECO può emanare istruzioni all’attenzione dei Cantoni, inviare loro circolari, chiedere loro informazioni e documenti e denunciare infrazioni alle autorità canto- nali competenti. 3 La SECO può condurre con i settori e le organizzazioni interessati negoziati con- cernenti l’indicazione dei prezzi.

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Ordinanza sull’indicazione dei prezzi RU 2011

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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