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AS 2011 4965

Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione

Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione

del 17 giugno 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 20102, decreta:

Art. 1

1 La Convenzione del 26 febbraio 20103 tra la Confederazione Svizzera e il Regno

dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito è approvata.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

3 La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e i Paesi Bassi: a. identificano il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b. indicano, sempre che siano loro noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. 4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3. 5 Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

Art. 2

1 Il Consiglio federale dichiara al Governo dei Paesi Bassi che la Svizzera non

concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assi- stenza giudiziaria. 2 Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo dei Paesi Bassi.

RS 672.963.6

2010-0484 4965

Approvazione di una Convenzione di doppia imposizione con i Paesi Bassi. DF RU 2011

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.4

15 novembre 2011 Cancelleria federale

4 FF 2011 4429

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