AS 2011 5295
AS 2011 5295
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 26 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 27 cpv. 1
1 Il contributo di superficie ammonta a 1020 franchi all’anno per ettaro.
Art. 67 cpv. 1 1 Il Cantone determina il diritto ai contributi del richiedente e ne stabilisce l’importo in base alle condizioni nel giorno di riferimento. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo i contributi sono fissati in base all’effettivo di animali determinante secondo gli articoli 29 e 29a. Per quanto concerne i polli da ingrasso, è determinante il numero medio di animali detenuti nell’azienda durante l’anno civile precedente il giorno di riferimento. Per quanto concerne gli altri animali da reddito, è determinante il numero medio di animali detenuti nell’azienda durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 910.13
2011-1003 5295
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2011