Lexipedia

AS 2011 5447

AS 2011 5447

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

Modifica del 26 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 La presente ordinanza si applica agli animali da macello delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, alle loro carni, alle carni di pollame e alle frattaglie delle voci di tariffa riportate nell’allegato 1 numero 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole.

Art. 2 cpv. 2 lett. e ed f

2 Sono eccettuati dal capoverso 1:

e. le macellazioni eseguite su mandato dei produttori in vista della commercia- lizzazione diretta; e f. i vitelli offerti sui mercati pubblici sorvegliati.

Art. 16a Trasferimento di quote del contingente doganale non utilizzate L’Ufficio federale, su domanda scritta motivata, può trasferire sul successivo periodo d’importazione del medesimo anno civile quantitativi non utilizzati di quote del contingente doganale di una categoria di carne messe all’asta e pagate, qualora: a. il quantitativo ammonti almeno a 500 kg e costituisca al massimo il 5 per cento delle quote del contingente doganale assegnate e trasferite per essere utilizzate; e b. la domanda pervenga all’Ufficio federale prima della scadenza del periodo d’importazione.

2011-1004 5447

Ordinanza sul bestiame da macello RU 2011

Art. 26 cpv. 2 2 La delega dei compiti avviene conformemente alla legge federale del 16 dicembre

19943 sugli acquisti pubblici.

Abrogato

Allegato Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 172.056.1

AS 2011 5447 | Lexipedia | Lexipedia