AS 2011 5615
Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure
del 19 novembre 2011
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 15 capoverso 1, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1 e 19 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 novembre 20071 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM), ordina:
Sezione 1: Sussidi di costruzione a istituti d’educazione (art. 11–18 OPPM)
Art. 1 Settori, superfici determinanti e prezzo di settore I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m2 sono fissati come segue:
Settore Superficie Prezzo di settore determinante per per m2 (stato singolo posto dell’indice (in m2) 1° ottobre 2010)2
2 Amministrazione 4,4 4400
3 Personale 2,2 4400
4 Assistenza, visita, spazi comuni, tempo libero, sport 10,4 4400
5 Entrata e uscita 1,9 4400
6 Spazio abitativo 29,6 4400
7 Formazione e occupazione 14,8 3700
8 Economia domestica, smaltimento, autorimesse 9,5 4400
Superficie totale per singolo posto 72,8
RS 341.14 1 RS 341.1 2 Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
2011-0052 5615
Sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l’esecuzione RU 2011
Art. 2 Supplemento per gli alloggi del personale (art. 18 cpv. 1 lett. a OPPM)
Il supplemento per un alloggio del personale indispensabile all’esercizio dell’istituto ammonta a 400 000 franchi.
Art. 3 Supplemento per palestre (art. 18 cpv. 1 lett. b OPPM)
Il supplemento per la costruzione di una palestra ammonta a 1 000 000 franchi.
Art. 4 Supplemento per impianti scolastici (art. 18 cpv. 1 lett. c OPPM)
Il supplemento per la costruzione di un impianto scolastico ammonta al 25 per cento dell’importo secondo il CCC3 1–3 e 5 del settore 7.
Art. 5 Supplemento per laboratori che richiedono una superficie maggiore (art. 18 cpv. 1 lett. d OPPM) 1 Un supplemento di superficie moltiplicato per il prezzo di settore è concesso per i laboratori che richiedono una superficie maggiore rispetto all’istituto tipo. Si appli- cano i seguenti supplementi: a. supplemento 1: sono riconosciuti 10,2 m2 di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata nel settore 7 è superiore a 25 m2 e non supera 55 m2 per singolo posto; b. supplemento 2: sono riconosciuti 40,2 m2 di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata supera 55 m2 per singolo posto.
2 I supplementi non sono cumulabili.
Art. 6 Supplemento per istituti di piccole dimensioni (art. 18 cpv. 1 lett. e OPPM)
Il supplemento per gli istituti di piccole dimensioni ammonta al 10 per cento dei costi di costruzione secondo il CCC 1–3 e 5.
Art. 7 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di nuove costruzioni (art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)
In caso di nuove costruzioni, il supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne ammonta al 6,2 per cento dei costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5.
3 CCC = Codice dei costi di costruzione del Centro svizzero di studio per la razionaliz- zazione della costruzione.
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Art. 8 Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9) in caso di nuove costruzioni (art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)
In caso di nuove costruzioni, il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili ammonta al 6,2 per cento dei costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5.
Art. 9 Supplemento per la sicurezza in caso di istituti di tipo chiuso (art. 18 cpv. 1 lett. g OPPM)
In caso di istituti di tipo chiuso, il supplemento per la sicurezza ammonta a 55 000 franchi per singolo posto.
Art. 10 Supplemento per sistemazioni esterne e attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di trasformazioni (art. 18 cpv. 2 OPPM)
In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento per i costi relativi alle siste- mazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della LF del 5 ott. 19844 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure; LPPM).
Art. 11 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni 1 In caso di nuove costruzioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:
1. Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore
dell’istituto tipo.
2. Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
– supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabile all’eserci- zio dell’istituto, – supplemento per la palestra, se indispensabile all’esercizio dell’istituto, – supplemento per l’impianto scolastico, se una scuola interna è ricono- sciuta, – per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 1 pari a 10,2 m2 per singolo posto in aggiunta all’importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 25 m2, – per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 2 pari a 40,2 m2 per singolo posto in aggiunta all’importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 55 m2, – supplemento per l’istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti non è superiore a 15.
3. Ne risulta il totale intermedio (TI) dei costi di costruzione riconosciuti.
4 RS 341
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4. Al TI si aggiungono i supplementi seguenti:
– supplemento del 6,2 per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4), – supplemento del 6,2 per cento del TI per le attrezzature mobili (CCC 9), – supplemento per la sicurezza, se lo stabilimento dispone di posti chiusi. 5. Ne risulta il totale dei costi riconosciuti (sussidi forfetari per singolo posto) in caso di nuove costruzioni. 2 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui al numero 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM).
Art. 12 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni 1 In caso di trasformazioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secon- do la procedura seguente:
1. Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore
dell’istituto tipo.
2. Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
– supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabile all’eserci- zio dell’istituto, – supplemento per la palestra, se indispensabile all’esercizio dell’istituto, – supplemento per l’impianto scolastico, se una scuola interna è ricono- sciuta, – per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 1 pari a 10,2 m2 per singolo posto in aggiunta all’importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 25 m2, – per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 2 pari a 40,2 m2 per singolo posto in aggiunta all’importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 55 m2, – supplemento per l’istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti non è superiore a 15. 3. Il totale dei costi riconosciuti è moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento. Il risultato costituisce la base per i sussidi forfetari per singo- lo posto in caso di trasformazioni.
4. A questa base si aggiunge:
– il sussidio CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale, – il sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale, – il supplemento per la sicurezza, se lo stabilimento dispone di posti chiusi, moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento.
5. Ne risulta il totale dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni.
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2 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui al numero 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM5).
Art. 13 Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime (art. 18 cpv. 2 OPPM) 1 Se nel quadro dei lavori di trasformazione, un istituto non raggiunge le superfici di settore stabilite per l’istituto tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente al rapporto tra superficie mancante e superficie determi- nante. 2 La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (assistenza). In tal caso, i costi determinanti per il settore 4 possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzio- ne 1,15.
Sezione 2: Sussidi di costruzione agli stabilimenti per adulti (art. 11–15, 19 e 20 OPPM)
Art. 14 Settori, superfici determinanti e prezzi di settore per stabilimento tipo (art. 19 OPPM)
I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per metro quadrato sono fissati come segue per i tre stabilimenti tipo:
a. Stabilimento tipo chiuso
Settore Superficie determi- Superficie Prezzo di settore nante per singolo determinante per per m2 (stato posto (in m2) singolo posto dell’indice: (in m2) per le 1° ottobre 2010)7 misure di cui all’art. 59 cpv. 3 CP6
1 Sicurezza 2,0 2,0 6300
2 Amministrazione 2,1 2,1 6300
3 Personale 2,1 2,1 6300
4 Detenuti 5,9 5,9 6300
4a supplemento per lo sport fino a 1,3 fino a 3,8 6300 4b supplemento per la tera- fino a 3,2 fino a 5,2 6300 pia/il trattamento
5 RS 341
6 Codice penale; RS 311.0
7 Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
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Sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l’esecuzione RU 2011
Settore Superficie determi- Superficie Prezzo di settore nante per singolo determinante per per m2 (stato posto (in m2) singolo posto dell’indice: (in m2) per le 1° ottobre 2010)7 misure di cui all’art. 59 cpv. 3 CP6
4c supplemento per la fino a 0,7 fino a 0,7 6300 formazione
5 Entrata e uscita 2,1 2,1 6300
6 Spazio abitativo 17,7 26,2 8200
7 Lavoro 22,7 9,7 4400
7a supplemento per fino a 5,0 laboratori che richiedono una superficie maggiore
8 Economia domestica 5,4 5,4 8200
Superficie totale per singolo posto fino a 70,2 fino a 65,2
b. Stabilimento di tipo aperto
Settore Superficie deter- Prezzo di settore minante per per m2 (stato singolo posto dell’indice (in m2) 1° ottobre 2010)8
1 Sicurezza 0,8 4900
2 Amministrazione 2,9 4900
3 Personale 2,1 4900
4 Detenuti 11,2 4900
4a supplemento per lo sport fino a 2,9 4900 4b supplemento per la formazione fino a 0,7 4900
5 Entrata e uscita 2,3 4900
6 Spazio abitativo 19,6 6400
7 Lavoro 17,2 3500
7a supplemento per laboratori che fino a 6,0 3500 richiedono una superficie maggiore
8 Economia domestica 7,0 6400
Superficie totale per singolo posto fino a 72,7
8 Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
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c. Stabilimento tipo carcere
Settore Superficie Prezzo di settore determinante per per m2 (stato singolo posto dell’indice (in m2) 1° ottobre 2010)9
1 Sicurezza 1,7 5300
2 Amministrazione 1,9 5300
3 Personale 1,1 5300
4 Detenuti 3,6 5300
4a supplemento per lo sport fino a 0,6 5300 4b supplemento per la formazione fino a 0,7 5300
5 Entrata e uscita 1,9 5300
6 Spazio abitativo 13,2 7000
7 Lavoro 4,3 3700
8 Economia domestica 4,5 7000
Superficie totale per singolo posto fino a 33,5
Art.15 Supplemento per la sicurezza (art. 20 cpv. 1 e 2 OPPM) 1 Il supplemento per la sicurezza ammonta a 85 000 franchi per singolo posto nelle carceri, negli stabilimenti chiusi e per i posti chiusi negli stabilimenti aperti. 2 Per i posti del massimo livello di sicurezza è concesso un ulteriore supplemento pari a 42 500 franchi per singolo posto.
Art. 16 Supplemento per piccoli stabilimenti (art. 20a cpv. 1 OPPM)
Il supplemento per piccoli stabilimenti ammonta al 10 per cento dei prezzi di settore.
Art. 17 Riduzione per grandi stabilimenti (art. 20a cpv. 2 OPPM)
I prezzi di settore per i grandi stabilimenti sono ridotti del 10 per cento.
Art. 18 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di nuove costruzioni (art. 20b cpv. 1 OPPM)
In caso di nuove costruzioni, il supplemento per le sistemazioni esterne è calcolato in percentuale sui costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5 per singolo posto, compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabi- limenti tipo è la seguente:
9 Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
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a. 6,7 per cento per gli stabilimenti chiusi; b. 10,5 per cento per gli stabilimenti aperti; c. 7,5 per cento per le carceri.
Art. 19 Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9) in caso di nuove costruzioni (art. 20b cpv. 1 OPPM)
In caso di nuove costruzioni, il supplemento per le attrezzature mobili è calcolato in percentuale sui costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5 per singolo posto, compre- si i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente: a. 5,1 per cento per gli stabilimenti chiusi; b. 5,5 per cento per gli stabilimenti aperti; c. 5,8 per cento per le carceri.
Art. 20 Supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di trasformazioni (art. 20b cpv. 2 OPPM)
In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento pari ai costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 LPPM10).
Art. 21 Supplemento per la costruzione di spazi destinati all’attività sportiva (art. 20c cpv. 1 OPPM)
Per la costruzione di spazi destinati all’attività sportiva è concesso il seguente sup- plemento di superficie: a. stabilimenti chiusi: fino a 1,3 m2 per singolo posto; b. stabilimenti chiusi destinati all’esecuzione delle misure: fino a 3,8 m2 per singolo posto; c. stabilimenti aperti: fino a 2,9 m2 per singolo posto; d. carceri: fino a 0,6 m2 per singolo posto.
Art. 22 Supplemento per la costruzione di locali terapeutici (art. 20c cpv. 2 OPPM)
Per la costruzione di locali terapeutici è concesso il seguente supplemento di super- ficie: a. stabilimenti chiusi: fino a 3,2 m2 per singolo posto;
10 RS 341
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b. stabilimenti chiusi destinati all’esecuzione delle misure: fino a 5,2 m2 per singolo posto.
Art. 23 Supplemento per la costruzione di locali destinati alla formazione (art. 20c cpv. 3 OPPM)
Per la costruzione di locali supplementari destinati alla formazione è concesso un supplemento di superficie pari a 0,7 m2 per singolo posto.
Art. 24 Aumento del valore di superficie tipo per il settore 7 «lavoro» (art. 20c cpv. 4 OPPM)
Il valore di superficie tipo del settore 7 «lavoro» per i laboratori che richiedono una superficie maggiore è aumentato come segue: a. fino a 6 m2 per singolo posto negli stabilimenti aperti; b. fino a 5 m2 per singolo posto negli stabilimenti chiusi.
Art. 25 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni 1 In caso di nuove costruzioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:
1. Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore
dell’istituto tipo.
2. Al risultato moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
– supplemento di superficie per l’attività sportiva, – supplemento di superficie per i locali terapeutici, – supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione, – supplemento di superficie per i laboratori che richiedono una superficie maggiore.
3. Ne risulta il TI dei costi di costruzione riconosciuti.
4. Al TI si aggiungono i seguenti supplementi:
– la percentuale del TI prevista all’articolo 18 per le sistemazioni esterne (CCC 4) in base allo stabilimento tipo corrispondente, – la percentuale del TI prevista all’articolo 19 per le attrezzature mobili (CCC 9) in base allo stabilimento tipo corrispondente, – supplemento per la sicurezza per i posti chiusi, – supplemento per la sicurezza per i posti del massimo livello di sicu- rezza. 5. Ne risulta il totale dei costi riconosciuti (sussidi forfetari per singolo posto) in caso di nuove costruzioni.
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2 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui alla cifra 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM11).
Art. 26 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni 1 In caso di trasformazioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secon- do la procedura seguente:
1. Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore
dell’istituto tipo.
2. Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
– supplemento di superficie per l’attività sportiva, – supplemento di superficie per i locali terapeutici, – supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione, – supplemento di superficie per i laboratori che richiedono una superficie maggiore. 3. Il totale dei costi riconosciuti è moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento. Il risultato costituisce la base per i sussidi forfetari per singo- lo posto in caso di trasformazioni.
4. A questa base si aggiunge:
– il sussidio CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale, – il sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale, – il supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti chiusi, moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento, – il supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti del massimo livello di sicurezza, moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento.
5. Ne risulta il totale dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni.
2 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui alla cifra 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM12).
Art. 27 Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime (art. 19 cpv. 4 OPPM)
1 Se, nel quadro dei lavori di trasformazione, uno stabilimento non raggiunge le
superfici di settore stabilite per lo stabilimento tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente alla superficie mancante in rapporto alla superficie determinante.
11 RS 341 12 RS 341
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2 La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (detenuti). In tal caso i costi determinanti per il settore 4 possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 28 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del DFGP del 24 settembre 200113 sulle prestazioni della Confedera- zione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è abrogata.
Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
19 novembre 2011 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
13 RU 2001 2398, 2007 6699
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